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Decisione

34.2005.3

mancato versamento di contributi; parziale riconoscimento della pretesa; sentenza di condanna al versamento

23 maggio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo

aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore

di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto

d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).

Mentre

che gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato

secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età

dell’assicurato (cfr. l’art. 16 v. LPP e art. 4.3.1 del Regolamento), i premi

di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva

approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto

riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello

0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di

garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per

misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento

al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (cfr. cifra V del Contratto

d'adesione, doc. A/1; cfr. anche gli art. 5, 6 del Regolamento, doc. A/5; art.

6 delle Condizioni generali, doc. A/3);

- dagli

atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CO

1 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra

richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario

coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni

intervenute (doc. A/6-37).

Il

calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su

quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

Del resto

la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare

dei contributi e anche in questa sede ha ribadito che il credito della

Fondazione è sostanzialmente giustificato (cfr. III).

In simili

condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi

previdenziali scoperti ammontanti a fr. 292'563.10 (spese parzialmente incluse;

cfr. doc. A/27 e 38);

- per

quanto riguarda le spese amministrative, di richiamo e di esecuzione addebitate

per complessivi fr. 1’080 (doc. A/26, 27 e 39) (non tuttavia quelle di fr. 700.-

indicate nel precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, cfr. SVR

1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.) le

stesse in quanto giustificate e conformi al regolamento (doc. A/4 cfr. anche il

doc. A/3) vanno riconosciute (DTF 117 II 258);

- l'attrice

chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1. gennaio 2004.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 v. LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;

SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con

il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello

legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- ne

consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi

fr. 292’963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004;

- l’attrice

postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo no. __________ dell'UEF di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

Il

Considerandi

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite

pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,

251.

e 252).

La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il

giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso

riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del

credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla

convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita

dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di

patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,

pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,

precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,

un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del

diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,

sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992

in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,

vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,

in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori

condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte

non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore

litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi

profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128.

V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V

150.

consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984.

p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§

Di conseguenza la CO 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione RI

1, __________ fr. 292'963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

dell'UEF di __________.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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