34.2005.3
mancato versamento di contributi; parziale riconoscimento della pretesa; sentenza di condanna al versamento
23 maggio 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
34.2005.3
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento di contributi; parziale riconoscimento della pretesa; sentenza di condanna al versamento
CONTRIBUTI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.3
FC/td
Lugano
23 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 5 gennaio
2005 di
Fondaz. RI 1,
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
Considerato
in fatto e in diritto che
- ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1. gennaio 1995 la CO 1, __________ ha aderito alla Fondazione RI 1 (in
seguito: Fondazione) (doc. A/1);
- nel
corso del 2003, a seguito del mancato pagamento di parte
dei
contributi dovuti conformemente ai conteggi trasmessi al
datore
di lavoro (doc. A/6-31), dopo diverse diffide (doc. A/32
segg) e
la notifica della disdetta del contratto d'adesione n.34’617/000 con effetto al
31 dicembre 2003 (doc. IX/bis) e diffidato da ultimo il pagamento di
complessivi fr. 299'270.60
(saldo
dovuto, unitamente alle spese, al 31 dicembre 2003, doc.
A/26 , 27
e 36), importo in seguito corretto in fr. 292'563.10 a seguito di alcune correzioni
(doc. A/28-31, 33-38), con domanda di esecuzione del 28 aprile 2004 la
Fondazione ha fatto spiccare dall'UEF di __________ il precetto esecutivo n. __________
nei confronti della CO 1, __________ per complessivi fr. 292'963.10 (di cui fr.
400.- per spese), oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 (doc. A/39);
- contro il
citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;
- con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la CO 1 al
pagamento di fr. 292'963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 e delle
spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al succitato precetto nonché la rifusione di ripetibili;
- mediante
risposta di causa del 31 gennaio 2005, la convenuta, rappresentata dall’avv. RA
1, rilevato dapprima come la sede della CO 1 sia a __________, ha sollevato
l’eccezione di incompetenza materiale del TCA; nel merito ha rilevato che la
pretesa della Fondazione è sostanzialmente giustificata pur postulando la
verifica dei conteggi e degli atti (III);
- il TCA ha
chiesto delle precisazioni dall’attrice e le relative risultanze sono state
intimate alla convenuta la quale è rimasta silente (VIII-X);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 1 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP).
L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V
200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48
= SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance
professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli
istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la
contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso
lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 125 V 168, 122 V
323, 120 V 18 consid. 1a; 129; DTF 119 V 443; DTF 116 V 112; 221; DTF 112 Ia
613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR 1987 I p. 608¸613).
Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono
segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti,
quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari
temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni;
pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o
azioni costitutive (DTF 116 V 113; DTF 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; H.
Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS
1988 p. 293).
Nel caso di specie la convenuta ha contestato la competenza del TCA
rilevando come nella fattispecie non sarebbe ravvisabile alcuna controversia,
trattandosi di una pretesa finanziaria che, sotto riserva di adeguato
controllo, è sostanzialmente giustificata. Ne conseguirebbe che l’attrice
avrebbe dovuto seguire la normale procedura di incasso che prevede il rigetto
dell’opposizione o la petizione di fronte al giudice civile (cfr. III).
L’eccezione
non può essere accolta.
Contrariante
a quanto allega la CO 1 infatti, la controversia è di natura prettamente contributiva,
vertendo segnatamente sull’ammontare dei contributi previdenziali e sul
relativo obbligo per il datore di lavoro di versarli all’istituto di previdenza
in virtù dell’art. 66 LPP (cfr. DTF 119 II 399ss.; Meyer Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössichem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 2000 p. 316 e SZS 1995 p. 106; cfr. anche SZS 2002 p. 499, 2000 p.
145.).
La stessa
deve quindi essere ritenuta relativa alla previdenza professionale (cfr. U. Meyer/Blaser,
op. cit., SZS 1995 p. 106). Questo TCA, quale istanza giudicante statuita
giusta l'art. 73 LPP, è quindi competente a statuire nel merito della lite e la
petizione va considerata ricevibile;
- l’azione
è stata presentata contro la CO 1 con sede a __________. Nella sua risposta la
ditta convenuta ha fatto rilevare che la sede va corretta in __________, pur
non contestando comunque la legittimazione ad causam e, meglio, di essere la debitrice
della pretesa fatta valere in causa. Ne consegue che deve essere ammessa una
concorde correzione della parte convenuta e il difetto sanato, rilevato altresì
come il cambiamento di sede non ha influenza sulla competenza territoriale di
questo Tribunale e come del resto il PE di cui si chiede il rigetto
dell’opposizione, così come del resto i vari solleciti di pagamento, fossero
indirizzati – correttamente - alla sede di __________;
- preliminarmente
va osservato che nel merito la CO 1 ha dichiarato di ritenere la pretesa attorea
“sostanzialmente giustificata”, pur “prudenzialmente contestata e sotto riserva
di adeguato controllo” (III). Anche con riferimento ai singoli considerandi di
petizione ha integralmente ammesso le allegazioni dell’attrice limitandosi a
postulare il controllo degli atti, delle somme e dei conteggi. Ne consegue che
non si è in presenza di un atto d’acquiescenza incondizionato con la
conseguenza che il TCA deve procedere alla verifica della pretesa attorea emettendo
una sentenza nel merito della vertenza;
- sempre in
via preliminare val la pena di ricordare che il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di
contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare
la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto il
datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag.
562);
- il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,
128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA
del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta sino al
31 dicembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA
del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004
nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema
del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni
transitorie della citata modifica legislativa;
- l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore
dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- in
concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati al cap. II, art. 3.3., cap. V del Contratto d'adesione (doc.
A/1), agli art. 6, 7, 8 delle Condizioni generali per l’assicurazione
collettiva sulla vita (doc. A/3), alla cifra 4 della Convenzione d’adesione e
agli artt. 5, 6 del Regolamento di previdenza (doc. A/5).
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cifre III e V del Contratto d'adesione;
artt. 5, 6 del Regolamento di previdenza, doc. A/5).
Fatti
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto
d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).
Mentre
che gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato
secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età
dell’assicurato (cfr. l’art. 16 v. LPP e art. 4.3.1 del Regolamento), i premi
di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva
approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto
riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello
0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di
garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per
misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento
al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (cfr. cifra V del Contratto
d'adesione, doc. A/1; cfr. anche gli art. 5, 6 del Regolamento, doc. A/5; art.
6 delle Condizioni generali, doc. A/3);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CO
1 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra
richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute (doc. A/6-37).
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi e anche in questa sede ha ribadito che il credito della
Fondazione è sostanzialmente giustificato (cfr. III).
In simili
condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti ammontanti a fr. 292'563.10 (spese parzialmente incluse;
cfr. doc. A/27 e 38);
- per
quanto riguarda le spese amministrative, di richiamo e di esecuzione addebitate
per complessivi fr. 1’080 (doc. A/26, 27 e 39) (non tuttavia quelle di fr. 700.-
indicate nel precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, cfr. SVR
1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.) le
stesse in quanto giustificate e conformi al regolamento (doc. A/4 cfr. anche il
doc. A/3) vanno riconosciute (DTF 117 II 258);
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1. gennaio 2004.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 v. LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;
SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con
il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- ne
consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi
fr. 292’963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004;
- l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UEF di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
Considerandi
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite
pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,
251.
e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117.
V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita
dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,
sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992
in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128.
V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150.
consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984.
p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può
essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza la CO 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione RI
1, __________ fr. 292'963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
dell'UEF di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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