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Decisione

34.2005.33

divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio

21 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione

agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere

dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito

della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2

LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura

anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1.

gennaio 2005);

-

dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta

che al momento del matrimonio (19 maggio 1995) AT 1 disponeva presso la AT 3 -

presso cui è stato assicurato a far tempo dal 1. giugno 1993 (XXVII) - di una

prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 3'306.70 (XXXIII);

-

al momento del divorzio CV 1 disponeva di un avere di libero passaggio di fr.

11'980.60 di cui alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 3

(XXVbis, XXXIII), di un avere di libero passaggio di fr. 388.80 presso la AT 4,

__________ (XVII) nonché di una prestazione di libero passaggio di fr.

15'732.50 presso la AT 2 (V);

- ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),

indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto

previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits

en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du

divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit.,

CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in

ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non

soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è

titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau

droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,

Art. 122, N. 65ss);

- l'avere

di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 3'306.70) aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'433.45) - calcolati

applicazione dell’art. art. 12 OPP2 - deve quindi essere cifrato in fr.

4'740.15;

- di

conseguenza l'avere di previdenza dell'ex maritoAT 1accumulato durante il

matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 23'361.75 (28'101.90 – 4'740.15);

-

il credito a favore di CV 1 ex moglie deve pertanto essere cifrato in fr. 11'680.90

(23'361.75 : 2);

- per

quanto riguarda quest’ultima, dal fascicolo e dalle (incontestate)

dichiarazioni dell’interessata - non risulta che essa abbia accumulato

qualsivoglia avere previdenziale durante il matrimonio;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 11'680.90 - di cui fr. 3'620.25 a carico della polizza di libero

passaggio n. __________ presso la AT 3, fr. 7'866.25 a carico della AT 2 e fr.

194.40

a carico del conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 4 -

unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (25

aprile 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],

18.

luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere

trasferito a favore di AT 1 e ciò - in assenza di notifica da parte di

quest’ultima circa le forma (conto o polizza di libero passaggio) sotto cui

intende mantenere la previdenza - su un conto di libero passaggio da aprirsi

presso la AT 4, __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e

sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 23'361.75.

2.

- E'

fatto ordine alla AT 3, __________, di versare (a carico della polizza di

libero passaggio n. __________ intestata a AT 1) a favore di CV 1 su un conto

di libero passaggio da aprirsi presso la somma di fr. 3'620.25 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.

3.

- E'

fatto ordine alla AT 2, __________, di versare a favore di CV 1 su un conto di

libero passaggio da aprirsi presso la AT 4 la somma di fr. 7'866.25 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.

4.

- E'

fatto ordine alla AT 4, di versare (a carico del conto di libero passaggio n. __________)

a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a nome della citata

presso la Fondazione medesima la somma di fr. 194.40 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.

5.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

6.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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