34.2005.33
divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio
21 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2005.33
Data decisione, Autorità:
21.10.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
LFLP
art. 22 LFLP
art. 25 cf. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.33
RG
Lugano
21 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 2
maggio 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
3. AT 3
4. AT 4
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 4 aprile 2005, cresciuta in giudicato il 25 aprile 2005, il Segretario
Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi CV
1 e AT 1, stabilendo una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni
d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al
TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i
dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex
coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- in
corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui
risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si
dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
Fatti
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione
agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere
dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- giusta
l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito
della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2
LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura
anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
1.
gennaio 2005);
-
dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta
che al momento del matrimonio (19 maggio 1995) AT 1 disponeva presso la AT 3 -
presso cui è stato assicurato a far tempo dal 1. giugno 1993 (XXVII) - di una
prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 3'306.70 (XXXIII);
-
al momento del divorzio CV 1 disponeva di un avere di libero passaggio di fr.
11'980.60 di cui alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 3
(XXVbis, XXXIII), di un avere di libero passaggio di fr. 388.80 presso la AT 4,
__________ (XVII) nonché di una prestazione di libero passaggio di fr.
15'732.50 presso la AT 2 (V);
- ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit.,
CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in
ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non
soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è
titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau
droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,
Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 3'306.70) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'433.45) - calcolati
applicazione dell’art. art. 12 OPP2 - deve quindi essere cifrato in fr.
4'740.15;
- di
conseguenza l'avere di previdenza dell'ex maritoAT 1accumulato durante il
matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 23'361.75 (28'101.90 – 4'740.15);
-
il credito a favore di CV 1 ex moglie deve pertanto essere cifrato in fr. 11'680.90
(23'361.75 : 2);
- per
quanto riguarda quest’ultima, dal fascicolo e dalle (incontestate)
dichiarazioni dell’interessata - non risulta che essa abbia accumulato
qualsivoglia avere previdenziale durante il matrimonio;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 11'680.90 - di cui fr. 3'620.25 a carico della polizza di libero
passaggio n. __________ presso la AT 3, fr. 7'866.25 a carico della AT 2 e fr.
194.40
a carico del conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 4 -
unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (25
aprile 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],
18.
luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere
trasferito a favore di AT 1 e ciò - in assenza di notifica da parte di
quest’ultima circa le forma (conto o polizza di libero passaggio) sotto cui
intende mantenere la previdenza - su un conto di libero passaggio da aprirsi
presso la AT 4, __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 23'361.75.
2.
- E'
fatto ordine alla AT 3, __________, di versare (a carico della polizza di
libero passaggio n. __________ intestata a AT 1) a favore di CV 1 su un conto
di libero passaggio da aprirsi presso la somma di fr. 3'620.25 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.
3.
- E'
fatto ordine alla AT 2, __________, di versare a favore di CV 1 su un conto di
libero passaggio da aprirsi presso la AT 4 la somma di fr. 7'866.25 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.
4.
- E'
fatto ordine alla AT 4, di versare (a carico del conto di libero passaggio n. __________)
a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a nome della citata
presso la Fondazione medesima la somma di fr. 194.40 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.
5.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
6.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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