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Decisione

34.2005.36

assicurato chiede il versamento di interessi remunerativi sulla rendita intera d'invalidità e sul capitale d'invalidità riconosciuti dall'istituto previdenziale con effetto retroattivo, richiesta giud

24 novembre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I consid. 5).

Per le

considerazioni che seguono, a tale assunto non può essere prestata adesione.

2.5. L’art. 26

cpv. 1 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità

(art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre

stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario

completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Secondo

l’art. 29 cpv. 1 LAI:

" Il

diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui

l’assicurato:

a. presenta un’incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%,

oppure

b. è

stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno

il 40 per cento in media.”

L’inizio del

diritto alla rendita è quindi coordinato con l’assicurazione invalidità: un

assicurato che riceve una rendita da parte dell’AI ha quindi di principio

diritto ad una rendita della previdenza professionale a partire dal medesimo

momento (SZS 1997 p. 554).

Gli art. 23

segg. del Regolamento della Fondazione di previdenza __________ in vigore dal

1. gennaio 1996, applicabile in concreto, con riferimento alle prestazioni di

invalidità prevedono, tra l’altro, quanto segue:

"

b) Prestations en cas d'invalidité

23 Rente d'invalide

23.1 Droit à une rente d'invalide

Lorsqu'un

assuré devient totalement incapable de gain par suite d'une maladie (risque

accidents exclu) avant qu'il n'ait atteint l'âge de la retraite, il a droit à

une rente d'invalide à l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois ou dès que

s'éteint le droit aux prestations de l'assurance d'indemnités journalières de

l'entreprise.

Il

y a incapacité de gain lorsque l'assuré, du fait d'une maladie (y compris la

perte des forces intellectuelles et physiques), n'est plus capable

passagèrement ou de manière durable d'exercer sa profession ou une autre

activité qui corresponde aux connaissances, aux capacités et à la position

sociale antérieure de l'assuré.

Le

droit aux prestations cesse le jour du décès de la personne assurée, mais, au

plus tard, lorsque celle-ci recouvre une capacité de gain de plus de 75% ou

qu'elle atteint l'âge terme.

Les

conditions de l'art. 13.2 sont applicables en cas d'incapacité de gain par

suite d'accident.

23.2 Importance de la rente d'invalide

En

cas d'incapacité total de gain, la rente d'invalidité se monte à 50% du gain

annuel assuré.

En

cas d'incapacité de gain partielle, les prestations sont adaptées au degré de

l'incapacité; une incapacité de gain de moins de 25% ne donne droit à aucune

prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des

prestations complètes.

En

cas de modification du degré de l'incapacité de gain, la rente d'invalide est

adaptée en conséquence.

(...)

25 Capital d'invalidité

25.1 Droit à un capital d'invalidité

Le

droit à un capital est accordé à condition que l'incapacité de gain (risque

accidents exclu) puisse être considérée comme vraisemblablement durable et que

le délai d'attente de 6 mois été dépassé.

25.2 Importance du capital d'invalidité

Le

capital d'invalidité si monte, en cas d'incapacité total de gain, à 100% du

gain annuel assuré. Le capital est versé proportionnellement au degré de

l'incapacité de gain; une incapacité de moins de 25% ne donne droit à aucune

prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des

prestations complètes." (doc. C)

Infine, per

l’art. 18 del Regolamento le prestazioni d’invalidità sono versate solamente quando

l’avente diritto ha presentato i giustificativi necessari e meglio i relativi certificati

medici e l’eventuale decisione di rendita dell’AI.

2.6. Per la dottrina e la giurisprudenza, anche quando in base

alle circostanze appare verosimile che il diritto alla rendita d’invalidità nei

confronti dell’assicurazione per l’invalidità (AI) verrà riconosciuto, non

esiste per l’istituto di previdenza un obbligo di accordare prestazioni

fintantoché l’AI non ha deliberato in merito. Un obbligo per l’istituto di

previdenza di versare le prestazioni in anticipo non è previsto né dalla legge

né è stato sancito dalla giurisprudenza (cfr. tuttavia l’art. 70 cpv. 2 LPGA

per il caso di concorrenza con prestazioni dell’assicurazione contro gli

infortuni e l’assicurazione militare).

Per

contro costituisce prassi - riconosciuta e legittima - degli istituti di

previdenza di far dipendere il versamento delle loro prestazioni di invalidità

dalla resa di una decisione definitiva dell’AI, nella sua qualità di titolare

primario dell’obbligo prestativo (Stauffer, Berufliche Vorsorge, Ginevra 2005,

pag. 288; cfr. anche SZS 1999 p. 376).

In

ragione dell’effetto (di principio) vincolante della decisione dell’UAI per la

definizione delle prestazioni previdenziali, l’istituto di previdenza riconosce

di regola il suo obbligo prestativo solo di fronte ad un provvedimento

definitivo dell’AI: le prestazioni previdenziali vengono quindi di regola

versate retroattivamente per un periodo di tempo che va dal momento fissato

dall’AI per la decorrenza della rendita di invalidità e la decisione di rendita

(Stauffer, op. cit. pag. 288).

Ora, la

LPP non prevede un obbligo per l’istituto di previdenza di corrispondere degli

interessi "remunerativi" sulle prestazioni versate retroattivamente a

Considerandi

seguito della relativa pronuncia dell’AI per cui un simile diritto non può in

alcun modo essere ammesso, in difetto di base legale e giurisprudenziale, a

meno che lo stesso possa evincersi dalle disposizioni regolamentari applicabili,

ricordato come agli istituti di previdenza sia permesso di derogare alle norme legali

minime a favore degli assicurati (art. 6 LPP; cfr. il cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”,

J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p.

247).

La

giurisprudenza e la dottrina si sono invece occupate del tema di sapere se

sulla prestazione previdenziale dovuta retroattivamente sia dovuto un interesse

di mora.

Secondo

il TFA nell'ambito delle assicurazioni sociali, gli interessi di mora non sono

dovuti, salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131 e 351;

cfr. anche Stauffer, op. cit. p. 288). In materia di previdenza professionale

ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto

previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990

p. 161), la LPP non si esprime.

Il

Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, in caso di versamento tardivo di

una prestazione di libero passaggio, gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119

V 133; 116 V 112).

Il TFA ha

poi specificato che lo stesso deve valere per il pagamento tardivo di un

capitale di vecchiaia (STFA non pubblicata del 31 luglio 1992 nella causa S.L),

di contributi da parte del datore di lavoro (cfr. SZS 1990 p. 155) e per quel

che riguarda una rendita di invalidità (DTF 119 V 131 e 134).

Secondo

il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del

versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono

validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.

4b.).

In tal

caso si applica il tasso previsto dal regolamento

(cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133;

DTF 117 V 350).

Nell’evenienza

in cui la questione non è stata disciplinata, si fa riferimento all’art. 104

cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5%

annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso

inferiore

(cfr. DTF 119 V 134).

Per quel

che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA ha stabilito l’applicabilità

dell’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"

il debitore in mora al pagamento di interessi o

alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale”

(DTF

119.

V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

2.7

Nella

fattispecie, alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la pretesa

dell’attore intesa a percepire degli interessi "remunerativi" sulle

prestazioni di invalidità riconosciutegli retroattivamente dalla fondazione

convenuta in forza del provvedimento dell’UAI non può essere ammessa, giacché

non sorretta dalle basi legali che regolano il rapporto di previdenza di cui è

parte l’attore.

Già si è

detto infatti (cfr. consid. 2.6) che la LPP non prevede un obbligo di versare

interessi su una prestazione d’invalidità dovuta con effetto retroattivo.

Inoltre, l’attribuzione

dei pretesi interessi sulle prestazioni previdenziali dovute retroattivamente

in forza di un provvedimento dell’AI non è prevista neanche dal Regolamento

applicabile in concreto (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. C).

In

conclusione quindi, poiché la chiesta concessione degli interessi sulla rendita

e sul capitale d’invalidità dovuti con effetto retroattivo non è prevista né

dalla legge né dal Regolamento, e ritenuto che, anche nell’ambito delle

assicurazioni sociali, vige il principio della legalità secondo cui una

prestazione viene erogata solo in virtù di una base legale (Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 84; DTF 103 Ia 380segg.), la

richiesta di AT 1 non può essere accolta.

Né del

resto possono essere riconosciuti degli interessi di mora, considerato come le

prestazioni dovute siano state versate già verso la fine di giugno 2004 (doc.

14) e, quindi, meno di due mesi dopo l’emanazione della decisione, del 29

aprile 2004, con la quale l’UAI ha stabilito la totale incapacità lavorativa dell’attore

e, quindi, il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera (doc. 18).

Del resto,

come si è detto (consid. 2.7), per la decorrenza degli interessi di mora il TFA

applica l’art. 105 CO. Ne consegue che in ogni modo nella fattispecie, anche se

le prestazioni non fossero ancora state versate all’attore, gli eventuali interessi

di mora sarebbero dovuti dalla data della petizione al TCA benché il diritto

alla rendita sia sorto già nel 2003, non avendo l’attore, antecedentemente all’inoltro

della presente causa, proceduto in via esecutiva contro la Fondazione __________.

2.8

La domanda di

AT 1 non può trovare accoglimento nemmeno sulla base dell’addotta circostanza

per cui in occasione della concessione del capitale d’invalidità parziale, nell’ottobre

1999, la Fondazione gli aveva concesso gli interessi su tale capitale per il

periodo dalla scadenza del semestre regolamentare d’attesa sino all’effettivo

versamento (doc. 50, 51; cfr. consid. 1.2).

Infatti,

da quanto precede, per i motivi già evocati, è pacifico che l’attore non aveva

diritto, nel 1999, ad interessi calcolati sulla prestazione d’invalidità

parziale riconosciutagli retroattivamente. Ora, il fatto che tali interessi gli

siano, ciò nonostante, stati riconosciuti non può ora consentire

all’interessato di costruire un diritto ad analoghi interessi sulla prestazione

dovuta dal febbraio 2003. In effetti, il fatto che l’istituto di previdenza

convenuto, preso atto della mancanza di una relativa base legale o

regolamentare, abbia negato l’attribuzione di interessi in occasione

dell’aumento del grado d’invalidità, sta a significare unicamente la mancata - e

legittima - volontà della Fondazione di perpetuare una pratica contraria alla

legge e al Regolamento nei confronti dell’interessato. Tale presa di coscienza

avrebbe del resto persino potuto spingere la Fondazione CV 1 a chiedere

all’attore la restituzione dei fr. 3'892 versatigli nel 1999 senza valida base

legale o regolamentare.

Né infine

manifestamente l’attore può tentare di invocare l’errore commesso dalla

Fondazione appellandosi al principio della buona fede, i presupposti giurisprudenziali

(cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66, 119 V 307 consid. 3 e riferimenti) e dottrinali

(Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato

possa essere tutelata nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o

crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, facendo in concreto manifestamente

difetto. In particolare l’errore commesso dalla Fondazione nel 1999 non ha comunque

senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si

trovava in errore, un comportamento che gli è stato pregiudizievole (requisito

4; cfr. DTF 121 V 67). Né del resto l'attore fa valere altrimenti in corso di

causa.

E questo

a prescindere dalla considerazione che comunque l’istituto di previdenza,

chiamato a statuire sull’attribuzione ad un assicurato di una prestazione

previdenziale, è tenuto a procedere al relativo esame e alla relativa decisione

senza essere vincolato da provvedimenti anteriori (cfr. anche STFA non

pubblicata del 2 settembre 2005 nella causa X., C 180/05).

Di

conseguenza, l’assicurato non può avvalersi dell’avvenuta attribuzione degli

interessi nel 1999 per ottenere i chiesti interessi remunerativi sulla

prestazione d’invalidità dovuta a dipendenza dell’aumento del grado

d’invalidità.

Ne

discende che la petizione di AT 1 deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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