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Decisione

34.2005.37

domanda di pensionamento anticipato mediante attribuzione di una rendita transitoria prevista da CCL rifiutata; TCA conferma legittimità del rifiuto

29 agosto 2005Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.

In

effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di

natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria,

circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la

possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser,

op. cit. in RDS 1987 I pag. 617; Meyer Blaser, op. cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer,

op. cit. , pag. 131; cfr. STCA del 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC,

34.2001.12-21).

2.3. Dal punto di

vista della competenza territoriale, si osserva che, secondo l’art. 73 cpv. 2

LPP,

"

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri

del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.”

Con luogo

dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene

effettivamente gestita (H. R: Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach dem

BVG, SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è

stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo

al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente

nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460 consid.

1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.

In

concreto dall’incarto emerge che, al momento della presentazione della domanda

di pensionamento anticipato l’assicurato lavorava per conto di una società

attiva nel settore del collocamento di personale, la __________ di __________, quale

muratore per la ditta edile Impresa __________, con sede a __________ (doc. F,

R).

In virtù

della giurisprudenza dianzi esposta quindi, questo TCA è competente a dirimere

la vertenza, considerato come sia la ditta di collocamento di personale con

rapporto lavorativo diretto con AT 1 sia l’impresa edile presso la quale egli svolgeva

praticamente la sua attività di muratore hanno la loro sede nel Cantone __________.

Non può

essere seguita la convenuta laddove ritiene non data la competenza del TCA dal

profilo territoriale per il fatto che l’azienda per la quale ha da ultimo lavorato

l’attore, la __________, non ha versato i contributi destinati al

prepensionamento ed è un’impresa esclusa dal campo d’applicazione del CCL __________.

La

competenza di questo TCA è in effetti decisa esclusivamente sulla base

dell’art. 73 cpv. 2 LPP che stabilisce, alternativamente, il foro del luogo

dell’azienda presso la quale l’assicurato è stato assunto e della relativa

giurisprudenza, il riferimento all’assoggettamento al CCL non essendo quindi né

pertinente né di rilievo.

2.4. Rimane da osservare

che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, riferendosi all'art.

73 LPP, che la legge, in materia di previdenza professionale, non prevede la

possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, contrariamente a quanto

predisposto per altre amministrazioni delle assicurazioni sociali (casse di

compensazione, casse malati, casse dell'assicurazione disoccupazione, gli

assicuratori che partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni

obbliga­toria), di rendere decisioni vincolanti, in applica­zione del diritto

federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).

Le loro

prese di posizione rivestono quindi il valore di semplici dichiara­zioni di

parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento

di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30

giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di

prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.

129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).

Esse sono

pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un

tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, di una

petizione. Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non

possono quindi diventare esecutive (RDAT I-1994 p. 196, DTF 118 V 162, DTF 117

V 242, DTF 117 V 343, DTF 115 V 229, DTF 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

pag. 241-242; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag.

615ss; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la

procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart,

"Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 182-183; Walser,

"Der Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge"

in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°

anniversario del TFA, pag. 473).

Nel caso di

specie, visto il diniego della chiesta prestazione da parte della CV 1, il

rimedio giuridico è quindi quello dell’azione, non del ricorso. Correttamente

ha quindi proceduto AT 1 introducendo alla Pretura un’istanza che è poi stata

trasmessa al TCA per ragioni di competenza.

Nel

merito

2.5. Il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, visto che l’attore ha postulato il pensionamento anticipato dal 1.

ottobre 2004 e oggetto della lite è il diritto alla relativa rendita dovuta da

quel momento, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,

eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr.

STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004

nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema

del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni

transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

2.6. Oggetto

della lite è la richiesta dell’attore di beneficiare, a far tempo dal 1°

ottobre 2004, vale a dire ad avvenuto compimento dei 63 anni d’età, del

pensionamento anticipato mediante attribuzione della rendita transitoria

prevista dal CCL __________ e dal Regolamento __________.

La fondazione

convenuta respinge la pretesa ritenendo che il richiedente non soddisfi un

requisito cumulativo per l’attribuzione della stessa quale quello

dell’adempimento di un periodo d’attività lavorativa di sette anni ininterrotti

presso un’azienda sottoposta al CCL prima della domanda.

2.7. Secondo

l’art. 13 cpv. 1 v. LPP, hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b) le donne che hanno compiuto i 62 anni.

Il capoverso 2 dell’art. 13 v. LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari

dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il

diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa.

In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente

adattata.

2.8. Nella

fattispecie la pretesa dell’attore è fondata sul Contratto collettivo di lavoro

per il pensionamento anticipato nel settore dell’__________ (CCL __________) concluso

il 12 novembre 2002 e entrato in vigore il 1. luglio 2003 e sul relativo

Regolamento __________ (doc. B e 3).

Il CCL __________

è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera __________,

da una parte, e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in

debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i

lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze

in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento

anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che

precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. B).

Preposta

all’attuazione del CCL è la “Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore

dell’edilizia principale (CV 1)”, la quale è competente per l’intera attuazione

del CCL (art. 23 CCL __________, doc. 1,2). La stessa è stata istituita nel

marzo 2003 (doc. 2) e, in applicazione dei suoi statuti e in osservanza del CCL,

ha emanato il Regolamento __________ (doc. 3) che disciplina concretamente il

pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 del Regolamento __________).

I fondi per il

finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dai

contributi dei lavoratori (1% del salario determinante) e dei datori di lavoro

(4% del salario determinante) (cfr. gli art. 7 e 8 CCL e gli art. 5, 7, 8

Regolamento __________, doc. B e 3).

Facendo uso

della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 v.LPP e nel rispetto della libertà

contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile

con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP, cfr.

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247;

Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht,

SZS 1987, p. 123/124) il CCL __________ e il relativo

regolamento della fondazione convenuta prevedono dunque la possibilità di

chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria

(doc. B e 3).

L’art.

13 del Regolamento __________ (Rendita transitoria) (di tenore analogo l’art.

14 CCL __________) prevede:

"

Art.13 Rendita transitoria

1 Il

lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i

seguenti requisiti:

a) ha compiuto il 60' anno d'età (fatto

salvo I'art. 36 cpv. 1),

b)

non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS,

c)

negli ultimi vent'anni ha lavorato almeno quindici anni - di cui gli ultimi

sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - presso un'impresa

rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,

d) si ritira definitivamente

dall'attività lavorativa.

Considerandi

2.

Il

lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione

(cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se

a) negli

ultimi vent'anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell'edilizia

principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le

prestazioni ininterrottamente e/o

b)

negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un

periodo massimo di due anni.

3.

In

singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione

può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato

disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto

un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale

per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio

di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi

pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere

una riduzione della rendita.

4.

Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL __________,

beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione

aziendale, possono chiedere una rendita transitoria della CV 1 se soddisfano i

requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS.

Il diritto alla rendita esistente è da computare." (doc. 3)

Ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 CCL __________ (Disposizioni transitorie), durante la fase

introduttiva i lavoratori possono andare in pensione:

● dal

1° luglio 2003: al compimento del 63° anno (classi d'età 1938, 1939, 1940)

● dal

1° gennaio 2004: al compimento del 62° anno (classi d'età 1941 e 1942)

● dal

1° gennaio 2005: al compimento del 61° anno (classi d'età 1943 e 1944)

● dal

1°gennaio 2006: al compimento del 60° anno (classi d'età 1945 e 1946)

Quanto alle

norme di applicazione previste dal contratto collettivo, le parti hanno

concordato l’attuazione congiunta ai sensi dell’art. 357b CO e a tale scopo

hanno istituito , come detto, la CV 1.

Riguardo alla

procedura di domanda per il pensionamento anticipato, l’art. 25 del Regolamento

__________ dispone quanto segue:

"

Art. 25

Presentazione della domanda

1.

I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento

anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo

individuale una domanda in tal senso alla CV 1 al più tardi sei mesi prima

dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi dopo l'entrata in

vigore del regolamento vige un termine più breve deciso dal Consiglio di

fondazione.

2.

Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre

presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare

definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL __________)

e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le presta­zioni previste

dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art. 24 cpv.

1.

3.

Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia

alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.

4.

La Fondazione può prescrivere l'uso di determinati moduli."

(doc. 3)

La fondazione

decide sulla domanda; se la risposta è negativa il richiedente può sottoporre

la stessa al Consiglio di fondazione per verifica, riservato altresì un

controllo giudiziario della stessa (art. 28 del Regolamento __________, doc. 3).

2.9

Decisiva ai

fini del presente contendere risulta la definizione del campo d’applicazione

del CCL.

Pacificatamene

data l’applicazione dal profilo geografico (art. 1 CCL), dal profilo

aziendale il campo d’applicazione è regolato dall’art. 2 come segue:

"

Art.2 Dal profilo aziendale

1.

Il

CCL __________ si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o

estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai

cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo

professionale, in particolare nei seguenti settori:

a) edilizia,

genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la

pavimentazione stradale)

b)

aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di

materiali ecc.

c) carpenteria

d) lavorazione della pietra, cave e

aziende di selciatura

e)

aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese

operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di

tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e

rivestimenti di facciate (con relativa sotto­struttura e isolamento termico)

f)

aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di

tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e

dei lavori in sotterraneo

g)

aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e

foratura del calcestruzzo

h)

aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

i)

aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di

costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese

che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di

manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di

azionamento e ai circuiti elettrici.

2.

Sono escluse

a) le

imprese del Canton __________ che eseguono lavori di impermeabilizzazione

b)

le imprese del Canton __________ operanti nella lavorazione del marmo

c)

le imprese del Canton __________ che eseguono rivestimenti di asfalto,

impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali

d) le professioni della lavorazione

della pietra nel Canton __________

e)

le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Canton __________

e nel circondario di __________.

3.

Le imprese la cui attività rientra nel campo di applicazione del

Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2005),

ma non nel campo di applicazione del pre­sente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle

parti contraenti, aderire al CCL__________ mediante accordo scritto, a

condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i

contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio

dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere

una durata minima di cinque anni." (doc. B)

Dal profilo

personale il campo applicazione è definito dall’art. 3 come segue:

"

Art. 3 Dal profilo personale

1.

Il

CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente

dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte

ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 2. Ciò vale in

particolare per

a) capi muratori e capi fabbrica

b) capi squadra

c)

professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori

d) lavoratori edili (con o senza

conoscenze professionali)

e)

specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione

che rientrino anche nel campo di applicazione del __________.

2.

I

lavoratori sono assoggettati al CCL __________ dal momento in cui sorge

l'obbligo contributivo AVS.

3.

Il

CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e

amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese

assoggettate."

In proposito

va detto altresì che in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del CCL, le

parti contraenti hanno postulato la dichiarazione di obbligatorietà generale al

CCL.

Con Decreto

del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003) il Consiglio Federale,

in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere

obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956

(SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL ___________ per

tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune

imprese espressamente designate (doc. L).

In particolare

l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 dispone:

"

Art. 2

1.

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero

ad eccezione del Canton __________.

2Ne sono

escluse:

a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton

__________;

b. le imprese del marmo del Canton __________;

c. le

imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina

sintetica del Canton __________;

d. i mestieri della pietra del Canton __________;

e. le

imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Canton __________

e del distretto di __________.

3.

Sono

parimenti escluse:

a. le aziende che forniscono personale a

prestito;

b. i

datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal campo

d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."

(doc. L; le

evidenziature sono della redattrice)

Infine, secondo

l’art. 3 del Regolamento __________, esso regolamento è applicabile alle

imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL __________ nonché

alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate mediante la

dichiarazione di obbligatorietà generale (doc. 3).

2.10

Nella

fattispecie la CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento della rendita

transitoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento __________ sostenendo il

mancato adempimento del requisito previsto all’art. 13 cpv. 1 lett. c quale

quello di aver lavorato negli ultimi venti anni almeno quindici anni – di cui

sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – presso un’impresa

rientrante nel campo di applicazione del __________ (cfr. sopra consid. 1.2 e

1.

).

Dalla

documentazione versata agli atti risulta che l’attore ha lavorato per numerosi

anni nel settore edile svizzero e ticinese (doc. C).

Dopo essere

stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1999 sino alla fine

del 2002, a seguito del fallimento di tale ditta si è rivolto alla __________, __________,

società attiva nel collocamento del personale, per il tramite della quale a far

tempo dal 3 marzo 2003 ha lavorato dapprima per la __________ di __________ e

dal successivo 3 giugno 2003 per l’Impresa __________ di __________, anch’essa

attiva nell’edilizia (doc. F, R).

Dall’inserto

risulta che durante i due ultimi periodi lavorativi AT 1 è stato retribuito non

dalle ditte per le quali ha effettivamente prestato la sua opera, ma

direttamente dalla __________ (doc. M, F, T), con la quale ha concluso del

resto un formale contratto di assunzione (doc. M, P, Q).

Ora, indiscutibilmente

e peraltro incontestatamente la __________ fa parte delle imprese che sono escluse

dall’applicabilità del CCL giusta l’art. 2 cpv. 3 lett. a del Decreto 5 giugno

2003.

del Consiglio Federale che esclude espressamente “le aziende che

forniscono personale a prestito” (doc. L).

Tale

esclusione deriva comunque e contrario già anche dalla definizione del campo

d’applicazione dal profilo aziendale prevista dall’art. 2 cpv. 1 CCL, norma che

contiene un elenco di imprese che è da ritenersi esaustivo (cfr. sopra, consid.

2.

).

Del resto

anche l’applicabilità del Regolamento __________ è espressamente limitata alle

imprese assoggettate al CCL __________ dal CCL stesso o dalla dichiarazione di

obbligatorietà generale (Art. 3 Regolamento __________, doc. 3).

Considerato

dunque che nel corso dell’anno e mezzo prima dell’inizio auspicato della

prestazione transitoria (ottobre 2004) l’interessato ha lavorato per una ditta,

la __________, non rientrante nel campo d’applicazione del CCL __________ e,

quindi, nemmeno del Regolamento __________, in quanto ditta che fornisce

personale a prestito (doc. P, Q), la CV 1, in applicazione dell'art. 13 cpv. 1

lett. 2 del Regolamento __________, ha negato la prestazione in difetto

dell’adempimento del requisito cumulativo dell’attività lavorativa per sette

anni ininterrotti prima di riscuotere le chieste prestazioni alle dipendenze di

un’impresa rientrante nel campo d’applicazione del contratto collettivo (cfr.

anche l’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________, doc. B).

Questa

conclusione si basa su una corretta applicazione delle norme applicabili e deve

essere condivisa da questo TCA, l’attività lavorativa dell’attore per conto di

un’agenzia di collocamento di lavoro temporaneo non potendo in effetti essere

computata come attività assoggettata al CCL __________.

L’interessato

censura tale conclusione sostenendo di aver di fatto lavorato, anche nel

periodo successivo al 3 marzo 2003, per due ditte attive nel settore edile e

come tali – peraltro incontestatamente – assoggettate al CCL __________.

Sarebbe a

suo dire in effetti determinante il fatto che il lavoratore che intende

beneficiare delle prestazioni previste dal CCL e dal Regolamento __________

abbia lavorato “in un’impresa edile” rispettivamente in un cantiere edile, e

questo senza distinzione tra il personale dipendente e quello a prestito.

A tale

argomentazione questo tribunale non può aderire.

Come

detto infatti, dalla documentazione agli atti risulta inconfutabilmente che nel

periodo controverso l’attore fosse legato da un contratto di lavoro con la __________,

la quale provvedeva del resto al versamento del salario che gli spettava per

l’attività effettuata per le due ditte attive nel settore edile. Risulta pure

che tale ditta fornitrice di personale non provvedeva, giacché non assoggettata

al contratto collettivo, al pagamento dei contributi prescritti alla CV 1.

Se si

considera ora che il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia

principale è un’istituzione nazionale fondata e gestita indipendentemente dai

datori di lavoro e dai lavoratori nell’edilizia principale, tramite le loro

associazioni (art. 2 Regolamento __________, doc. 3, art. 7 CCL __________,

doc. B) e che i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato

provengono essenzialmente dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori

(art. 5 Regolamento __________), il severo requisito temporale previsto

dall’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________ e dall’art. 13 cpv. 1 lett. c del

Regolamento __________ per la concessione della rendita transitoria appare

legittimo.

Altrettanto

legittimo appare di conseguenza il diniego pronunciato nella specie dalla CV 1

se si considera che la ditta per la quale ha lavorato AT 1 e dalla quale egli è

stato retribuito dal marzo 2003 è un’azienda che non partecipa al finanziamento

del pensionamento anticipato (art. 9 Regolamento __________).

L'esame

delle motivazioni per cui taluni lavoratori attivi presso imprese edili (e cioè

quelli contrattualmente legati ad un'agenzia di lavoro temporaneo) sono stati

esclusi dall'assoggettamento al CCL __________, esula dalle competenze del TCA

(al riguardo cfr. le osservazioni del patrocinatore dell'assicurato al Doc. I

pag. 5, Doc. F e Doc. H).

Quanto al

fatto che in alcuni mesi dal salario versato a AT 1 dalla __________ sia stato

dedotto l’1% di contributo per il prepensionamento anticipato (cfr. doc. M),

tale circostanza nulla può mutare alle conclusioni che precedono, non da ultimo

considerando che dagli atti risulta chiaramente che tale deduzione non è stata riversata

alla CV 1, né del resto nemmeno il 4% che sarebbe stato a carico della datrice

di lavoro (cfr. consid. 2.8). È d’altra parte evidente che all’attore spetta la

restituzione di tale contributo, giacchè prelevato indebitamente.

2.11

In via subordinata

AT 1 ha chiesto alla fondazione convenuta di esaminare il riconoscimento della

rendita come caso di rigore sulla base della normativa di cui all’art. 14 cpv.

3.

(in relazione all’art. 17 cpv. 1 e 2) CCL __________.

Tale

norma, di tenore analogo all’art. 13 cpv. 3 del Regolamento, recita quanto

segue:

"

In singoli casi, per evitare penalizzazioni

ingiuste, il consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria

anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo più lungo ai sensi

del cpv. 2 lett. b e se ha svolto un’attività lavorativa in un ramo diverso dal

settore dell’edilizia principale per motivi legati alla situazione di

disoccupazione. In tal caso, il consiglio di fondazione deve richiedere il

pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il

succitato periodo, e può inoltre prevedere una riduzione della rendita.” (doc.

B)

La

fondazione ha respinto anche tale richiesta con la motivazione che

l’interessato non era iscritto, nel periodo in questione, alla disoccupazione,

ma era alle dipendenze di un’agenzia di collocamento temporaneo che lo aveva

impiegato in un’impresa di costruzione. Non erano quindi dati i requisiti posti

dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ (e art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) per

la concessione di una rendita tesa ad evitare una penalizzazione ingiusta

(doc. G e H ).

In questa

sede l’attore contesta tale conclusione qualificandola come incoerente e

incomprensibile, senza tuttavia apportare alcuna valida argomentazione che

possa in qualche modo giustificare una diversa conclusione da quella tratta

dalla convenuta sulla base di una chiara base contrattuale e regolamentare.

D’altra

parte questo Tribunale deve osservare che la norma in questione (art. 14 cpv. 3

CCL __________ risp. Art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) contiene una

cosiddetta “Kann-Vorschrift”, vale a dire una norma potestativa che dà la

facoltà al consiglio di fondazione della convenuta di attribuire, in

determinati casi, una rendita transitoria. I lavoratori destinatari della norma

non hanno in altre parole un diritto individuale sulla prestazione, ma vantano

una semplice aspettativa e, quindi, solo la possibilità di chiederne

l’attribuzione alla fondazione, la quale rimane libera, pur nei limiti del

principio della parità di trattamento al cui rispetto la fondazione è comunque

vincolata (cfr. DTF 115 V 109; SVR 2005 BVG n. 16 pag. 53; SZS 2000 p. 142), di

concederla o meno secondo il proprio apprezzamento.

In queste

condizioni, ammessa la competenza del TCA, alla luce della più recente

giurisprudenza, a statuire in merito a prestazioni da parte di istituti di

previdenza fondate sull’apprezzamento (cfr. DTF 128 II 389, 130 V 81), questa

Corte non può censurare la risoluzione negativa in oggetto, rientrando la

stessa nel potere decisionale attribuito dalla norma contrattuale e

regolamentare alla fondazione. Del resto non si può fare a meno di osservare

come rettamente la convenuta abbia osservato che nella specie i requisiti posti

dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ fossero manifestamente inadempiuti.

2.12

Per quanto

precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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