34.2005.37
domanda di pensionamento anticipato mediante attribuzione di una rendita transitoria prevista da CCL rifiutata; TCA conferma legittimità del rifiuto
29 agosto 2005Italiano47 min
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Numero d'incarto:
34.2005.37
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TCA
Titolo:
domanda di pensionamento anticipato mediante attribuzione di una rendita transitoria prevista da CCL rifiutata; TCA conferma legittimità del rifiuto
AMMONTARE DELLA RENDITA VECCHIAIA
COMPETENZA
COMPETENZA PER TERRITORIO
CONTRATTO COLLETTIVO
PREPENSIONAMENTO
RENDITA TRANSITORIA
LPP
art. 13 LPP
art. 73 cpv. 1 LPP
art. 73 cpv. 2 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.37
fc/sc
Lugano
29 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 marzo 2005
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
il __________, ha lavorato alle dipendenze di diverse imprese nel settore edile
in qualità di muratore, da ultimo per la __________, poi caduta in fallimento.
A decorrere dal 3 marzo 2003 egli ha lavorato per conto della __________
(azienda attiva nel collocamento di personale a prestito) per due imprese di
costruzioni di __________.
1.2. In data 29
dicembre 2003 AT 1, rappresentato dall’ RA 1, ha inoltrato alla CV 1 (in seguito
CV 1) una richiesta di pensionamento anticipato in applicazione del Contratto
collettivo di lavoro per il __________ e del relativo Regolamento (Regolamento __________)
(doc. C).
In risposta,
il 30 aprile 2004 la CV 1 ha comunicato all’istante che la richiesta non poteva
essere accolta, poiché secondo il CCL __________ per poter usufruire del
pensionamento anticipato il richiedente doveva aver lavorato gli ultimi sette
anni precedenti la richiesta ininterrottamente in un’impresa rientrante nel
campo di applicazione del CCL __________. Considerato come AT 1 dal 1. marzo
2003 fosse alle dipendenze di una ditta che fornisce personale a prestito che,
in quanto tale, non rientra nel campo d’applicazione del contratto collettivo,
tale requisito non poteva essere considerato adempiuto (doc. E).
In data 19
maggio 2004, l’interessato, tramite l’RA 1, si è nuovamente rivolto alla CV 1 ribadendo
la sua richiesta e l’adempimento dei relativi presupposti considerato come egli
avesse lavorato dal 3 marzo 2003, pur per il tramite della __________, per due
imprese di costruzioni del __________ assoggettate al CCL. Determinante a suo
dire era infatti che egli avesse lavorato in un’impresa edile, non invece se in
qualità di dipendente o di personale a prestito (doc. F). Subordinatamente l’interessato
ha chiesto alla fondazione di esaminare la concessione della prestazione come
caso di rigore (doc. F).
Il 16 luglio e
8 settembre 2004, la fondazione ha comunicato che per decisione della
commissione ricorsuale la domanda di AT 1 veniva respinta (doc. G e H).
Nuovamente
interpellata dall’interessato, sempre tramite il suo rappresentante (doc. H),
con provvedimento dell’11 gennaio 2005, intimato il successivo 21 febbraio
2005, il Consiglio di fondazione della CV 1 ha confermato il diniego della
chiesta rendita escludendo pure che nel caso specifico fossero dati gli estremi
per una penalizzazione ingiusta ai sensi dell’art. 14 CCL __________ (doc. I).
1.3. Con istanza
4 marzo 2005 alla Pretura di __________ AT 1, assistito dall'RA 1, ha chiesto
di giudicare:
"
(...)
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza la convenuta CV 1 è condannata a pagare all'istante l'importo di
Fr. 18'918.85 quale rendita arretrata dal 1° ottobre 2004 al 28 febbraio 2005.
2. È fatto obbligo alla CV 1, di
ulteriormente corrispondere all'istante e fino al compimento del 65° anno di
età la rendita mensile di Fr. 3'783.77.
3. Tasse, spese
e ripetibili protestate." (Doc. I, pag. 10)
A
sostegno della propria domanda ha fatto, tra l’altro, valere:
"
(...)
8.
AT 1 e per esso l'RA 1 in risposta a quanto
sopra, con scritto di data 19 maggio 2004, così indica:
" Contrariamente
a quanto a torto indicato il nostro patrocinato non "presta servizio alla __________
" ma per conto di essa - dopo la cessata attività alle
dipendenze della Impresa __________, ora in fallimento - ha lavorato dal 3
marzo al 31 maggio 2003 presso l'Impresa __________, __________, e dal 3 giugno
2003 a tutt'oggi presso l'Impresa __________, __________."
Per quanto sopra, è quindi adempiuto il requisito
richiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. c) giacché, AT 1:
" ha
lavorato ... in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________."
La norma prefata, infatti, non prevede che
il beneficiario della prestazione
debba
"avere lavorato .... «alle dipendenze» di un'impresa" ma
«in un'impresa».
Quanto sopra trova pure conferma all'art. 3 cpv.
1 che indica
" Il CCL __________ vale
per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione
e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri ..."';
quindi senza distinzione di sorta tra personale
dipendente e/o personale a prestito.
Senso e tenore delle citate norme sono di
meridiana chiarezza e non lasciano adito ad interpretazione di sorta.
Alla fattispecie in esame non torna pure
applicabile il richiamato "Decreto del Consiglio federale", giacché, a'
sensi dell'art. 2 cpv. 1.
" L'obbligatorietà Generale
fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Cantone __________.
cpv. 2
Ne sono escluse:
...
cpv. 3
Sono parimenti escluse:
a) le aziende che forniscono personale a
prestito."
Tale ultima disposizione non elide quindi i
benefici di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. c, se il prestatore d'opera, "...
ha lavorato ... in un impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________
".
È inconfutabile, infatti, che il AT 1, dal marzo
2003, lavori in un'impresa edile e poco importa se in qualità di dipendente o
di personale a prestito.
Pure è comprovato che sia l'Impresa __________,
sia la __________ sono assoggettate al CCL __________.
A mente di AT 1 la esclusione delle "aziende
che forniscono personale a prestito" non può che riferirsi all'obbligo
contributivo previsto dall'art. 8 cpv. 2 CCL __________.
Appare evidente come i partner contrattuali del CCL
__________ dopo l'inoltrato ricorso da parte dell'__________ contro il preteso
assoggettamento delle Agenzie di collocamento temporaneo - pur di salvare
"capre e cavoli" - hanno aderito acciocché esse fossero escluse,
però, dimenticando di prevedere che l'obbligo contributivo, in ogni caso, debba
essere assunto dall'impresa che si avvale della prestazione lavorativa di
personale a prestito.
Se così non si ritenesse, di fatto, si
legittimerebbe una palese concorrenza tra imprese: ossia, tra quelle che non
fanno capo ad Agenzie di collocamento temporaneo e versano, giusta l'art.
28 cpv. 2, per la totalità dei dipendenti un contributo del 4.66% del salario
determinante e quelle che si avvalgono della prestazione lavorativa di
personale a prestito che, invece, sarebbero esentati da tale onere.
AT 1, ad ogni buon conto, osserva che ad egli
sulla mercede mensilmente corrisposta dalla __________ gli è dedotto, giusta
l'art. 8 cpv. 1 CCL __________, il contributo a suo carico dell'1%.
Per le motivazioni sopra addotte, la qui
contestata decisione deve essere annullata e conseguentemente a AT 1 dal 1°
giugno 2004 è riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato.
Diversa decisione, evento escluso, apparirebbe
una manifesta ed intollerabile violazione ai propositi chiaramente espressi nel
"Preambolo" (pag. 2) del CCL __________.
In via subordinata,
s'invita la Fondazione pensionamento anticipato, Ufficio di pagamento __________,
di volere compiutamente esaminare il riconoscimento della rendita,
eventualmente come caso di rigore, sulla base della normativa di cui all'art.
14 cpv. 3 e 17 cpv. 1 e 2 CCL __________.
(...)
11.
Il Consiglio di fondazione della CV 1, con
decisione 11 gennaio 2005 ed intimata con scritto di data 21 febbraio u.s. ha
respinto la richiesta, che così motiva:
(...)
13.
Orbene, il Consiglio di Fondazione ugualmente ha
ritenuto che non siano soddisfatti i requisiti richiesti dalle prefate norme,
per la concessione di una rendita.
Alla luce di quanto sopra, appare in tutta
evidenza come AT 1 non possa condividere la qui contestata decisione.
Mal si comprende, infatti, come il Consiglio
di fondazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 3, può concedere, per evitare
penalizzazioni ingiuste, una rendita transitoria se il lavoratore è stato
disoccupato per un periodo anche superiore ai due anni e "se ha
svolto un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia
principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione"
ed invece, come nel caso di specie, volerlo negare a AT 1 che, al fine di
evitare lo stato di disoccupato, si è adoperato a ricercare un'occupazione nel
settore edile e che ha trovato tramite l'agenzia interinale __________.
14.
Appare ulteriormente incomprensibile la decisione
della convenuta, alla luce della palese incoerenza, allorquando, da un canto si
sostiene con la lettera di data 16 luglio 2005, che
" nella dichiarazione
d'obbligatorietà generale del 5 giugno 2003, il Consiglio federale ha escluso
le imprese che forniscono personale a prestito"
e dall'altro si indica che
" Un rappresentante della __________,
parte contraente del CCL __________ entrerà in contatto con la società __________
per discutere un eventuale assoggettamento volontario."
15.
Onestà intellettuale avrebbe imposto alla CV 1,
tenuto conto che essa ritiene non siano soddisfatti i requisiti per la
concessione della rendita, che a AT 1 avendo lavorato, da ultimo, nel settore
edile tramite una agenzia di collocamento temporaneo, fosse dato il diritto,
come previsto dall'art. 14 cpv. 3, al pagamento "retroattivo dei
contributi pregressi non versati durante il succitato periodo" ed inteso
tale quello per l'attività prestata, tramite la __________, presso le Imprese
di costruzioni __________ e __________.
16.
Rammenti, infatti, la CV 1 che, se da un canto è
vero che la __________ quale azienda che fornisce personale a prestito, ai
sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. a) del decreto del Consiglio federale che
conferisce obbligatorietà generale al CCL __________, ne è esclusa "dal
profilo aziendale," dall'altro è inconfutabile che, "dal
profilo personale", come sancito dall'art. 3 cpv. 1 CCL __________, quest'ultimo
è applicabile ai "... lavoratori (indipendentemente dallo loro
retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie
delle imprese di costruzioni ai sensi dell'art. 2 CCL __________ ".
Prove: decreto
del CF; CCL __________
17.
AT 1, per le motivazioni addotte, ritiene che
siano adempiuti i requisiti per poter beneficiare del pensionamento anticipato.
Tenuto conto che egli ha cessato definitivamente
l'attività di muratore il 30 settembre 2004, il diritto alla rendita decorre
dal 1 ° ottobre 2004.
(…)" (Doc. I)
1.4. All’udienza
di discussione indetta il 6 aprile 2005 di fronte al Pretore di __________
(sez. 1), la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha sollevato l’eccezione di
incompetenza del giudice civile e quella di incompetenza territoriale.
Nel
merito ha chiesto la reiezione dell’istanza osservando quanto segue:
"
(...)
Come indicato in istanza, controparte ha lavorato
per un lungo periodo presso la __________ di __________ con la quale ha
concluso un contratto di lavoro (doc. 4).
Giusta l'art. 3 del Regolamento __________ lo
stesso e applicabile alle imprese ed alle categorie di lavoratori assoggettati
al CCL __________ mediante la dichiarazione di obbligatorietà generale (cfr.
anche art. 5 CCL __________) : l'elenco delle imprese assoggettate figura
all'art. 2 CCL __________ ed è esaustivo alla luce delle esclusioni decise dal
Consiglio federale all'art. 2 del Decreto di obbligatorietà generale del 5
giugno 2003.
L'art. 2 cpv. 3 di questo Decreto appunto esclude
esplicitamente le società che forniscono manodopera in prestito.
L'istante non adempie ad una delle condizioni
(cumulative) poste all'art. 13 cpv. i lett. C Regolamento __________, ovvero
sette anni ininterrotti di lavoro prima di riscuotere le prestazioni
pensionistiche presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,
dal quale sono, come detto, per volontà del Consiglio Federale, escluse le
aziende che prestano manodopera.
Tale restrizione è ovvia: queste aziende non
partecipano al finanziamento del pensionamento anticipato (art. 9 Regolamento __________)."
(Doc. II)
In replica, all’udienza di
discussione il richiedente, sempre tramite il suo patrocinatore, ha fatto
valere quanto segue:
" (...)
Nel merito si rileva che il rapporto assicurativo
in ogni caso è regolato dal contratto __________ il quale dal profilo personale
(art. 3) è applicabile ai dipendenti operanti in cantieri edilizi. Certo è che
la ditta __________ rispettivamente la __________ imprese edili sottostanno al
contratto collettivo dell'edilizia rispettivamente di pensionamento e
conseguentemente l'attività prestata da AT 1 in queste aziende lo legittimano a
beneficiare delle prestazioni previste dal CCL __________. Si rileva che
imprese di collocamento temporaneo solamente dal profilo aziendale sono escluse
dal CCL __________ ma non dal contratto collettivo di lavoro. Infatti come si
evince dall'art. 2 cpv. 1 lett. c) del contratto nazionale mantello
dell'edilizia le imprese di collocamento e prestito di personale sui cantieri
conformemente alla legge sul collocamento sottostanno al contratto collettivo
di lavoro nel settore dell'edilizia. Ne discende che AT 1 abbia diritto alle
prestazioni assicurate in quanto egli lavorava in un'impresa sottoposta a GCL
edilizia. AT 1 ha richiesto alla fondazione di esaminare il diritto a
prestazioni, in via subordinata, alla luce di quanto previsto dall'art. 14 CCL __________.
La prefata disposizione indica infatti che il
consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il
lavoratore è stato disoccupato per un periodo superiore a 2 anni e se ha svolto
un'attività lavorativa in un ramo diverso del settore dell'edilizia principale
per motivi legati alla situazione di disoccupazione. Questa norma chiarisce che
volontà delle parti contraenti di CCL __________ era quella di "offrire ai
lavoratori edili un pensionamento anticipato" e ciò tenuto conto
"delle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore
dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata" (cfr.
preambolo CCL __________). Lo stesso CCL __________ all'art. 17 prevede al cpv.
2 che "chi non adempie al requisito dei 7 anni per motivi di
disoccupazione può ... versare retroattivamente la totalità dei contributi
pregressi datore di lavoro e lavoratore relativamente al periodo mancante, in
caso contrario la rendita transitoria è ridotta di 1/15 per ogni anno mancante".
Da quanto sopra si evince inconfutabilmente che
si intende accordare prestazioni assicurate al dipendente dell'edilizia che sia
rimasto disoccupato anche per un periodo superiore a 2 anni ed abbia se del
caso prestato attività in un ramo diverso dal settore dell'edilizia e si
intende invece negarlo a AT 1 che ha prestato la sua attività lavorativa da
sempre nel settore dell'edilizia e che da ultimo è stato licenziato
dall'impresa costruzioni __________ per ristrutturazione e che poi ha portato
al suo fallimento. AT 1 per tale motivo al fine di evitare lo stato disoccupato
si è adoperato con tutte le sue forze per trovare un'attività confacente e che
ha trovato presso la Impresa __________ e la Impresa __________ per il tramite
della __________, agenzia temporanea di collocamento. Appare chiaro che volontà
delle parti non era e non è quella di escludere i lavoratori che sono occupati
nei settori edili dal pensionamento anticipato ma unicamente le imprese di
collocamento temporaneo non sono assoggettate al contributo di cui all'art. 28
cpv. 2 CCL __________.
Dall'esame dello stesso CCL __________ infatti in
nessuna disposizione non si evince che il personale rispettivamente le agenzie
di collocamento temporaneo non erano assicurate. La loro esclusione è avvenuta
successivamente a seguito di una opposizione interposta dalla __________ circa
l'assoggettamento al contributo previsto dall'art. 28 CCL __________. Questa la
dice lunga su quale effettivamente fosse la volontà delle parti al fine che i
lavoratori dell'edilizia potessero beneficiare di un pensionamento anticipato.
Che volontà delle parti contraenti del CCL __________
fosse quella che tutti i lavoratori dal profilo personale sottostanno è pure
data dalla lettera 16.7.2005 (doc. G) con la quale tra l'altro si comunica all'RA
1 che "un rappresentante della __________ parte contraente del CCL __________
entrerà in contatto con la società __________ per discutere un eventuale
assoggettamento volontario".
Mal si comprende come da un lato si sostenga che le
agenzie di collocamento temporaneo non sottostanno al CCL __________ e
dall'altro la stessa fondazione del CCL __________ indica che si entrerà in
contatto con la __________ per discutere un eventuale assoggettamento. Si deve
quindi ritenere che le agenzie di collocamento non sottostanno al contributo di
cui all'art. 28 cpv. 2 CCL __________, ma invece sottostanno dal profilo
personale i lavoratori ed ai quali può essere richiesto, se del caso, di
versare (art. 17 cpv. 2) la totalità dei contributi datore di lavoro e
lavoratore relativi al periodo mancante. (...)" (Doc. II, pag. 2-4)
A sua volta in duplica, la
convenuta, assistita dal suo patrocinatore, ha ribadito le proprie conclusioni argomentando:
"
(...)
Nel merito si osserva che l'istante chiede una
rendita pensionistica i cui requisiti sono stabiliti agli art. 11 e segg. del
regolamento __________ (doc. 3); egli calcola il quantum della sua pretesa
sulla base dell'art. 15 regolamento __________ i cui requisiti cumulativi sono
disposti all'art. 13 dello stesso regolamento; è esatto in particolare un
periodo lavorativo di almeno 15 anni di cui 7 prima di riscuotere le
prestazioni ininterrottamente presso un'impresa rientrante nel campo di
applicazione del CCL __________.
All'art. 3 dello stesso regolamento __________ si
stabilisce che il regolamento stesso, e quindi il diritto alla rendita
pensionistica, è applicabile alle imprese ed alle categorie di lavoratori
assoggettati al CCL __________ mediante la dichiarazione di obbligatorietà
generale. La dichiarazione di obbligatorietà generale è costituita da un
decreto del Consiglio Federale circa l'obbligatorietà generale del CCL per il
pensionamento flessibile nel settore dell'edilizia principale del 5.6.2003
(doc. L) il quale all'art. 2 cpv. 3 esclude esplicitamente le aziende di
collocamento personale dal campo di applicazione del CCL. La __________ è
notoriamente azienda di questo tipo.
L'opposizione della convenuta all'istanza è data
dal fatto che a norma dell'art. 5 cifra 1 del regolamento __________ il
pensionamento anticipato è finanziato da fondi di contributi di datore di
lavoro e di lavoratori. Or bene nel caso specifico, siccome l'azienda di
collocamento personale non ha versato alcun contributo alla fondazione
convenuta, questa non è tenuta a corrispondere alcuna prestazione di
pensionamento anticipato e questo non per sua volontà ma per volontà delle
parti al CCL le quali si sono impegnate a chiedere al Consiglio Federale la
declaratoria di obbligatorietà generale escludendo le aziende di prestito di
manodopera.
Per questi motivi si ribadisce l'opposizione
all'istanza." (Doc. II, pag. 4-5)
1.5. Mediante ordinanza del 2
maggio 2005 il Pretore di __________ (__________) ha trasmesso al TCA per
competenza materiale il procedimento motivando come segue:
" (...)
considerato che l'istante non fa valere delle pretese a
titolo di mercede e/o salari, bensì delle pretese previdenziali di
pensionamento anticipato, nei confronti della fondazione incaricata di mettere
in atto simile diritto previsto nel contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL __________);
che dall'atto
costitutivo della convenuta si legge che trattasi di un istituto della
previdenza non iscritto nel relativo registro con lo scopo descritto nello
stesso, il quale ha manifestamente carattere previdenziale. Del resto questa
stessa fondazione ha pure rilasciato il Regolamento __________ agli atti quale
doc. 3;
che giusta l'art. 73
LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto sono giudicati da un tribunale ad hoc, che in Ticino è il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, al quale va dunque trasmesso ai sensi dell'art.
126 CPC;
che non si assegnano
ripetibili, siccome il presente costituisce un mero giudizio preliminare
(suscettibile di riesame da parte del TRAS) confezionato sottoforma di
ordinanza." (Doc III)
1.6. Il 9 maggio
2005 il vicepresidente del TCA, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni
per presentare eventuali considerazioni di ordine e di merito ad integrazione
di quanto in precedenza esposto e per presentare eventuali altri mezzi di prova
(IV).
Con
scritto del 17 maggio 2005 AT 1, assistito dall’RA 1, ha dichiarato di
rimettersi alla decisione del TCA in punto alla competenza (V).
Dal canto
suo, in data 25 maggio 2005 la CV 1, rappresentata dal suo legale, riconfermatasi
nelle considerazioni già espresse innanzi al giudice civile, ha contestato la
competenza territoriale del TCA per i seguenti motivi:
"
(...)
La mia mandante contesta esplicitamente la
competenza territoriale di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone Ticino (cfr. memoriale di risposta allegato al verbale del 6 aprile
2005, pag. 3) per i seguenti motivi.
L'art. 73 LPP è applicabile alla presente
fattispecie in virtù del rinvio contenuto nell'art. 89-bis cpv. 6 CC: poco
importa dunque che la Fondazione convenuta sia o no registrata (art. 48 LPP),
poiché lo scopo del rinvio di cui all'art. 89 bis cpv. 6 CC è quello di dichiarare
applicabile il contenzioso di cui all'art. 73 LPP per i casi di assicurazione
contro i rischi età, morte ed invalidità che vanno oltre i limiti di
obbligatorietà statuiti dalla stessa LPP (A. Grüninger in Commentario basilese,
Zivilgesetzbuch 1, 2a edizione, Basilea, Monaco e Ginevra 2002, n. 17 ad art.
89 bis CC, pag. 587); tale è il caso di specie trattandosi di stabilire le
prestazioni pensionistiche in caso di pensionamento anticipato, ovvero prima
del limite di età fissato dalla legge (art. 13 LPP e art. 12 cpv. 2 CCL __________).
L'art. 73 cpv. 3 LPP stabilisce che il foro è
nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo dell'azienda
presso la quale l'assicurato fu assunto; la prima ipotesi non torna applicabile
la Fondazione convenuta avendo sede a __________.
Per la seconda ipotesi, premesso che è ammesso da
controparte e quindi incontestato che l'attore ha lavorato negli ultimi anni
prima del pensionamento anticipato presso la __________ di __________, va
specificato che il foro può essere quello dell'azienda datrice di lavoro
unicamente se questa ha obbligatoriamente versato i contributi pensionistici
finalizzati al finanziamento del pre-pensionamento.
__________ non ha mai versato tali contributi.
Non solo.
Addirittura per esplicita volontà prima delle
parti contrattuali che si sono obbligate a chiedere al Consiglio federale la
declaratoria di obbligatorietà generale del CCL __________ (art. 5 CCL __________)
e poi dello stesso CF (art. 2 cpv. 3 lett. a), le imprese di manodopera a
prestito sono state escluse dal campo di applicazione del CCL __________.
Ne discende che siccome __________ non è azienda
che ha assunto un assicurato ai sensi dell'art. 73 LPP non è dato il foro della
sede dell'azienda stessa.
L'attore è pertanto da rinviare eventualmente al
foro della Fondazione convenuta, stante l'incompetenza territoriale di codesto
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino. (...)" (Doc.
VI, pag- 1-3)
Nel merito ha postulato
la reiezione della domanda attorea facendo valere:
"
(...)
Nel merito la Fondazione convenuta ribadisce che
l'attore non ha diritto ad alcuna prestazione pensionistica per le ragioni
indicate al punto n. 4 (pagg. 4-5) del memoriale di risposta di cui al verbale
dell'udienza del 6 aprile 2005 svoltasi innanzi il giudice civile.
La decisione di escludere le imprese di
manodopera a prestito dal campo di applicazione del CCL __________ (art. 2 cpv.
3 lett. a) del Decreto di obbligatorietà generale del 5 giugno 2003 del
Consiglio Federale è determinazione che non può essere rimessa in discussione
né dai tribunali né da divergente eventuale volontà delle parti al CCL __________;
in questo senso si ribadisce l'opposizione all'esecuzione dei testimoni
notificati da controparte.
Dal profilo materiale non appare congruo con il
sistema di finanziamento delle rendite pensionistiche stabilite dal CCL __________
e dal Regolamento __________ che la Fondazione convenuta venga chiamata a
versare degli averi pensionistici ad un richiedente che nulla, con il datore di
lavoro ultimo del richiedente stesso, hanno versato per il finanziamento di
queste prestazioni." (Doc. VI, pag. 3-4)
in
diritto
In ordine
2.1. Preliminarmente
va rilevato che l’assicurato, tramite l’RA 1, ha presentato “istanza” nei
confronti della CV 1 alla Pretura di __________.
Con ordinanza del
2 maggio 2005 il pretore ha trasmesso l’incarto al TCA per ragioni di
competenza ai sensi dell’art. 73 LPP evidenziando che le pretese vantate
dall’istante non configuravano pretese a titolo di mercede/salari, bensì delle
pretese di natura previdenziale vantate nei confronti di un istituto di
previdenza (III).
La convenuta
dal canto suo ha ribadito in questa sede l’eccezione di incompetenza
territoriale di questo TCA.
2.2. Giusta l'art.
73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e
aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale
istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da
un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto
pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per
quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2
LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non
registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio
(art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS
1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a,
115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid.
1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione della LPP
la via secondo l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in essere nei
confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti
dal 3. pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2005).
E’ d’altra
parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a
quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli
istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la
contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso
lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35,
125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221,
112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen
Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608,
613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi
diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli
istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a
particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di
informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di
accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser,
Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988
p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare
effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia
non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF
128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);
Per
quanto attiene a controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro,
per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative
ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano
quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere “riversate”, vale a dire
inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza.
In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza
ex art. 73 LPP (cfr. SVR 1995 BVG n. 29 p. 85; Meyer-Blaser, in SZS 1995 p.
106).
Il TFA ha
avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per
determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può
riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta
secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto
collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare
dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG no. 29 pag. 85).
Nel caso
di specie la controversia oppone la CV 1 (fondazione istituita nel marzo 2003 con
lo scopo di applicare il CCL __________, doc. 2), vale a dire un istituto di
previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi
dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CC (doc. 1 e 2), ad un assicurato e ha per
oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere se AT 1
ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento di una rendita
transitoria giusta le norme del CCL __________ e del Regolamento __________ e,
quindi, un quesito concreto e di natura prettamente previdenziale. La pretesa
si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente
nel Regolamento __________ della CV 1, con la conseguenza che, anche da questo
profilo, giusta la ricordata giurisprudenza, nulla osta alla via ex art. 73
LPP.
Il TCA si
trova quindi confrontato con una vertenza che ha come oggetto una controversia
in materia previdenziale in senso stretto ai sensi della suesposta
giurisprudenza (STFA 24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.;
RDAT 1993 I n° 91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a,
DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a; Riemer, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, pag. 127-128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem
BVG" in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).
Dal
punto di vista materiale questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta
l’art. 73 LPP, è quindi competente a dirimere la vertenza e la petizione è,
sotto quest’aspetto, ricevibile.
Alla
competenza del TCA per statuire nella lite concreta non può evidentemente
mutare “la proroga di foro” contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL __________ che
dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali
ordinari (doc. B) e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino anche
Fatti
i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.
In
effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di
natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria,
circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la
possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser,
op. cit. in RDS 1987 I pag. 617; Meyer Blaser, op. cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer,
op. cit. , pag. 131; cfr. STCA del 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC,
34.2001.12-21).
2.3. Dal punto di
vista della competenza territoriale, si osserva che, secondo l’art. 73 cpv. 2
LPP,
"
Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri
del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.”
Con luogo
dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene
effettivamente gestita (H. R: Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach dem
BVG, SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è
stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo
al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente
nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460 consid.
1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.
In
concreto dall’incarto emerge che, al momento della presentazione della domanda
di pensionamento anticipato l’assicurato lavorava per conto di una società
attiva nel settore del collocamento di personale, la __________ di __________, quale
muratore per la ditta edile Impresa __________, con sede a __________ (doc. F,
R).
In virtù
della giurisprudenza dianzi esposta quindi, questo TCA è competente a dirimere
la vertenza, considerato come sia la ditta di collocamento di personale con
rapporto lavorativo diretto con AT 1 sia l’impresa edile presso la quale egli svolgeva
praticamente la sua attività di muratore hanno la loro sede nel Cantone __________.
Non può
essere seguita la convenuta laddove ritiene non data la competenza del TCA dal
profilo territoriale per il fatto che l’azienda per la quale ha da ultimo lavorato
l’attore, la __________, non ha versato i contributi destinati al
prepensionamento ed è un’impresa esclusa dal campo d’applicazione del CCL __________.
La
competenza di questo TCA è in effetti decisa esclusivamente sulla base
dell’art. 73 cpv. 2 LPP che stabilisce, alternativamente, il foro del luogo
dell’azienda presso la quale l’assicurato è stato assunto e della relativa
giurisprudenza, il riferimento all’assoggettamento al CCL non essendo quindi né
pertinente né di rilievo.
2.4. Rimane da osservare
che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, riferendosi all'art.
73 LPP, che la legge, in materia di previdenza professionale, non prevede la
possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, contrariamente a quanto
predisposto per altre amministrazioni delle assicurazioni sociali (casse di
compensazione, casse malati, casse dell'assicurazione disoccupazione, gli
assicuratori che partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni
obbligatoria), di rendere decisioni vincolanti, in applicazione del diritto
federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).
Le loro
prese di posizione rivestono quindi il valore di semplici dichiarazioni di
parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento
di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30
giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di
prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.
129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).
Esse sono
pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un
tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, di una
petizione. Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non
possono quindi diventare esecutive (RDAT I-1994 p. 196, DTF 118 V 162, DTF 117
V 242, DTF 117 V 343, DTF 115 V 229, DTF 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 241-242; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag.
615ss; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 182-183; Walser,
"Der Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge"
in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°
anniversario del TFA, pag. 473).
Nel caso di
specie, visto il diniego della chiesta prestazione da parte della CV 1, il
rimedio giuridico è quindi quello dell’azione, non del ricorso. Correttamente
ha quindi proceduto AT 1 introducendo alla Pretura un’istanza che è poi stata
trasmessa al TCA per ragioni di competenza.
Nel
merito
2.5. Il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, visto che l’attore ha postulato il pensionamento anticipato dal 1.
ottobre 2004 e oggetto della lite è il diritto alla relativa rendita dovuta da
quel momento, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr.
STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004
nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema
del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni
transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
2.6. Oggetto
della lite è la richiesta dell’attore di beneficiare, a far tempo dal 1°
ottobre 2004, vale a dire ad avvenuto compimento dei 63 anni d’età, del
pensionamento anticipato mediante attribuzione della rendita transitoria
prevista dal CCL __________ e dal Regolamento __________.
La fondazione
convenuta respinge la pretesa ritenendo che il richiedente non soddisfi un
requisito cumulativo per l’attribuzione della stessa quale quello
dell’adempimento di un periodo d’attività lavorativa di sette anni ininterrotti
presso un’azienda sottoposta al CCL prima della domanda.
2.7. Secondo
l’art. 13 cpv. 1 v. LPP, hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b) le donne che hanno compiuto i 62 anni.
Il capoverso 2 dell’art. 13 v. LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa.
In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente
adattata.
2.8. Nella
fattispecie la pretesa dell’attore è fondata sul Contratto collettivo di lavoro
per il pensionamento anticipato nel settore dell’__________ (CCL __________) concluso
il 12 novembre 2002 e entrato in vigore il 1. luglio 2003 e sul relativo
Regolamento __________ (doc. B e 3).
Il CCL __________
è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera __________,
da una parte, e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in
debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze
in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento
anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che
precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. B).
Preposta
all’attuazione del CCL è la “Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore
dell’edilizia principale (CV 1)”, la quale è competente per l’intera attuazione
del CCL (art. 23 CCL __________, doc. 1,2). La stessa è stata istituita nel
marzo 2003 (doc. 2) e, in applicazione dei suoi statuti e in osservanza del CCL,
ha emanato il Regolamento __________ (doc. 3) che disciplina concretamente il
pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 del Regolamento __________).
I fondi per il
finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dai
contributi dei lavoratori (1% del salario determinante) e dei datori di lavoro
(4% del salario determinante) (cfr. gli art. 7 e 8 CCL e gli art. 5, 7, 8
Regolamento __________, doc. B e 3).
Facendo uso
della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 v.LPP e nel rispetto della libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile
con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP, cfr.
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247;
Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht,
SZS 1987, p. 123/124) il CCL __________ e il relativo
regolamento della fondazione convenuta prevedono dunque la possibilità di
chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria
(doc. B e 3).
L’art.
13 del Regolamento __________ (Rendita transitoria) (di tenore analogo l’art.
14 CCL __________) prevede:
"
Art.13 Rendita transitoria
1 Il
lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i
seguenti requisiti:
a) ha compiuto il 60' anno d'età (fatto
salvo I'art. 36 cpv. 1),
b)
non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS,
c)
negli ultimi vent'anni ha lavorato almeno quindici anni - di cui gli ultimi
sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - presso un'impresa
rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,
d) si ritira definitivamente
dall'attività lavorativa.
Considerandi
2.
Il
lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione
(cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se
a) negli
ultimi vent'anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell'edilizia
principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le
prestazioni ininterrottamente e/o
b)
negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un
periodo massimo di due anni.
3.
In
singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione
può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato
disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto
un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale
per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio
di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi
pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere
una riduzione della rendita.
4.
Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL __________,
beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione
aziendale, possono chiedere una rendita transitoria della CV 1 se soddisfano i
requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS.
Il diritto alla rendita esistente è da computare." (doc. 3)
Ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 CCL __________ (Disposizioni transitorie), durante la fase
introduttiva i lavoratori possono andare in pensione:
● dal
1° luglio 2003: al compimento del 63° anno (classi d'età 1938, 1939, 1940)
● dal
1° gennaio 2004: al compimento del 62° anno (classi d'età 1941 e 1942)
● dal
1° gennaio 2005: al compimento del 61° anno (classi d'età 1943 e 1944)
● dal
1°gennaio 2006: al compimento del 60° anno (classi d'età 1945 e 1946)
Quanto alle
norme di applicazione previste dal contratto collettivo, le parti hanno
concordato l’attuazione congiunta ai sensi dell’art. 357b CO e a tale scopo
hanno istituito , come detto, la CV 1.
Riguardo alla
procedura di domanda per il pensionamento anticipato, l’art. 25 del Regolamento
__________ dispone quanto segue:
"
Art. 25
Presentazione della domanda
1.
I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento
anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo
individuale una domanda in tal senso alla CV 1 al più tardi sei mesi prima
dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi dopo l'entrata in
vigore del regolamento vige un termine più breve deciso dal Consiglio di
fondazione.
2.
Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre
presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare
definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL __________)
e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le prestazioni previste
dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art. 24 cpv.
1.
3.
Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia
alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.
4.
La Fondazione può prescrivere l'uso di determinati moduli."
(doc. 3)
La fondazione
decide sulla domanda; se la risposta è negativa il richiedente può sottoporre
la stessa al Consiglio di fondazione per verifica, riservato altresì un
controllo giudiziario della stessa (art. 28 del Regolamento __________, doc. 3).
2.9
Decisiva ai
fini del presente contendere risulta la definizione del campo d’applicazione
del CCL.
Pacificatamene
data l’applicazione dal profilo geografico (art. 1 CCL), dal profilo
aziendale il campo d’applicazione è regolato dall’art. 2 come segue:
"
Art.2 Dal profilo aziendale
1.
Il
CCL __________ si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o
estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai
cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo
professionale, in particolare nei seguenti settori:
a) edilizia,
genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la
pavimentazione stradale)
b)
aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di
materiali ecc.
c) carpenteria
d) lavorazione della pietra, cave e
aziende di selciatura
e)
aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese
operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di
tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e
rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
f)
aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di
tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e
dei lavori in sotterraneo
g)
aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e
foratura del calcestruzzo
h)
aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
i)
aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di
costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese
che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di
manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di
azionamento e ai circuiti elettrici.
2.
Sono escluse
a) le
imprese del Canton __________ che eseguono lavori di impermeabilizzazione
b)
le imprese del Canton __________ operanti nella lavorazione del marmo
c)
le imprese del Canton __________ che eseguono rivestimenti di asfalto,
impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
d) le professioni della lavorazione
della pietra nel Canton __________
e)
le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Canton __________
e nel circondario di __________.
3.
Le imprese la cui attività rientra nel campo di applicazione del
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2005),
ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle
parti contraenti, aderire al CCL__________ mediante accordo scritto, a
condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i
contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio
dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere
una durata minima di cinque anni." (doc. B)
Dal profilo
personale il campo applicazione è definito dall’art. 3 come segue:
"
Art. 3 Dal profilo personale
1.
Il
CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente
dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte
ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 2. Ciò vale in
particolare per
a) capi muratori e capi fabbrica
b) capi squadra
c)
professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza
conoscenze professionali)
e)
specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione
che rientrino anche nel campo di applicazione del __________.
2.
I
lavoratori sono assoggettati al CCL __________ dal momento in cui sorge
l'obbligo contributivo AVS.
3.
Il
CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e
amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese
assoggettate."
In proposito
va detto altresì che in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del CCL, le
parti contraenti hanno postulato la dichiarazione di obbligatorietà generale al
CCL.
Con Decreto
del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003) il Consiglio Federale,
in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956
(SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL ___________ per
tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune
imprese espressamente designate (doc. L).
In particolare
l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 dispone:
"
Art. 2
1.
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero
ad eccezione del Canton __________.
2Ne sono
escluse:
a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton
__________;
b. le imprese del marmo del Canton __________;
c. le
imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina
sintetica del Canton __________;
d. i mestieri della pietra del Canton __________;
e. le
imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Canton __________
e del distretto di __________.
3.
Sono
parimenti escluse:
a. le aziende che forniscono personale a
prestito;
b. i
datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal campo
d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."
(doc. L; le
evidenziature sono della redattrice)
Infine, secondo
l’art. 3 del Regolamento __________, esso regolamento è applicabile alle
imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL __________ nonché
alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate mediante la
dichiarazione di obbligatorietà generale (doc. 3).
2.10
Nella
fattispecie la CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento della rendita
transitoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento __________ sostenendo il
mancato adempimento del requisito previsto all’art. 13 cpv. 1 lett. c quale
quello di aver lavorato negli ultimi venti anni almeno quindici anni – di cui
sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – presso un’impresa
rientrante nel campo di applicazione del __________ (cfr. sopra consid. 1.2 e
1.
).
Dalla
documentazione versata agli atti risulta che l’attore ha lavorato per numerosi
anni nel settore edile svizzero e ticinese (doc. C).
Dopo essere
stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1999 sino alla fine
del 2002, a seguito del fallimento di tale ditta si è rivolto alla __________, __________,
società attiva nel collocamento del personale, per il tramite della quale a far
tempo dal 3 marzo 2003 ha lavorato dapprima per la __________ di __________ e
dal successivo 3 giugno 2003 per l’Impresa __________ di __________, anch’essa
attiva nell’edilizia (doc. F, R).
Dall’inserto
risulta che durante i due ultimi periodi lavorativi AT 1 è stato retribuito non
dalle ditte per le quali ha effettivamente prestato la sua opera, ma
direttamente dalla __________ (doc. M, F, T), con la quale ha concluso del
resto un formale contratto di assunzione (doc. M, P, Q).
Ora, indiscutibilmente
e peraltro incontestatamente la __________ fa parte delle imprese che sono escluse
dall’applicabilità del CCL giusta l’art. 2 cpv. 3 lett. a del Decreto 5 giugno
2003.
del Consiglio Federale che esclude espressamente “le aziende che
forniscono personale a prestito” (doc. L).
Tale
esclusione deriva comunque e contrario già anche dalla definizione del campo
d’applicazione dal profilo aziendale prevista dall’art. 2 cpv. 1 CCL, norma che
contiene un elenco di imprese che è da ritenersi esaustivo (cfr. sopra, consid.
2.
).
Del resto
anche l’applicabilità del Regolamento __________ è espressamente limitata alle
imprese assoggettate al CCL __________ dal CCL stesso o dalla dichiarazione di
obbligatorietà generale (Art. 3 Regolamento __________, doc. 3).
Considerato
dunque che nel corso dell’anno e mezzo prima dell’inizio auspicato della
prestazione transitoria (ottobre 2004) l’interessato ha lavorato per una ditta,
la __________, non rientrante nel campo d’applicazione del CCL __________ e,
quindi, nemmeno del Regolamento __________, in quanto ditta che fornisce
personale a prestito (doc. P, Q), la CV 1, in applicazione dell'art. 13 cpv. 1
lett. 2 del Regolamento __________, ha negato la prestazione in difetto
dell’adempimento del requisito cumulativo dell’attività lavorativa per sette
anni ininterrotti prima di riscuotere le chieste prestazioni alle dipendenze di
un’impresa rientrante nel campo d’applicazione del contratto collettivo (cfr.
anche l’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________, doc. B).
Questa
conclusione si basa su una corretta applicazione delle norme applicabili e deve
essere condivisa da questo TCA, l’attività lavorativa dell’attore per conto di
un’agenzia di collocamento di lavoro temporaneo non potendo in effetti essere
computata come attività assoggettata al CCL __________.
L’interessato
censura tale conclusione sostenendo di aver di fatto lavorato, anche nel
periodo successivo al 3 marzo 2003, per due ditte attive nel settore edile e
come tali – peraltro incontestatamente – assoggettate al CCL __________.
Sarebbe a
suo dire in effetti determinante il fatto che il lavoratore che intende
beneficiare delle prestazioni previste dal CCL e dal Regolamento __________
abbia lavorato “in un’impresa edile” rispettivamente in un cantiere edile, e
questo senza distinzione tra il personale dipendente e quello a prestito.
A tale
argomentazione questo tribunale non può aderire.
Come
detto infatti, dalla documentazione agli atti risulta inconfutabilmente che nel
periodo controverso l’attore fosse legato da un contratto di lavoro con la __________,
la quale provvedeva del resto al versamento del salario che gli spettava per
l’attività effettuata per le due ditte attive nel settore edile. Risulta pure
che tale ditta fornitrice di personale non provvedeva, giacché non assoggettata
al contratto collettivo, al pagamento dei contributi prescritti alla CV 1.
Se si
considera ora che il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia
principale è un’istituzione nazionale fondata e gestita indipendentemente dai
datori di lavoro e dai lavoratori nell’edilizia principale, tramite le loro
associazioni (art. 2 Regolamento __________, doc. 3, art. 7 CCL __________,
doc. B) e che i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato
provengono essenzialmente dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
(art. 5 Regolamento __________), il severo requisito temporale previsto
dall’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________ e dall’art. 13 cpv. 1 lett. c del
Regolamento __________ per la concessione della rendita transitoria appare
legittimo.
Altrettanto
legittimo appare di conseguenza il diniego pronunciato nella specie dalla CV 1
se si considera che la ditta per la quale ha lavorato AT 1 e dalla quale egli è
stato retribuito dal marzo 2003 è un’azienda che non partecipa al finanziamento
del pensionamento anticipato (art. 9 Regolamento __________).
L'esame
delle motivazioni per cui taluni lavoratori attivi presso imprese edili (e cioè
quelli contrattualmente legati ad un'agenzia di lavoro temporaneo) sono stati
esclusi dall'assoggettamento al CCL __________, esula dalle competenze del TCA
(al riguardo cfr. le osservazioni del patrocinatore dell'assicurato al Doc. I
pag. 5, Doc. F e Doc. H).
Quanto al
fatto che in alcuni mesi dal salario versato a AT 1 dalla __________ sia stato
dedotto l’1% di contributo per il prepensionamento anticipato (cfr. doc. M),
tale circostanza nulla può mutare alle conclusioni che precedono, non da ultimo
considerando che dagli atti risulta chiaramente che tale deduzione non è stata riversata
alla CV 1, né del resto nemmeno il 4% che sarebbe stato a carico della datrice
di lavoro (cfr. consid. 2.8). È d’altra parte evidente che all’attore spetta la
restituzione di tale contributo, giacchè prelevato indebitamente.
2.11
In via subordinata
AT 1 ha chiesto alla fondazione convenuta di esaminare il riconoscimento della
rendita come caso di rigore sulla base della normativa di cui all’art. 14 cpv.
3.
(in relazione all’art. 17 cpv. 1 e 2) CCL __________.
Tale
norma, di tenore analogo all’art. 13 cpv. 3 del Regolamento, recita quanto
segue:
"
In singoli casi, per evitare penalizzazioni
ingiuste, il consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria
anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo più lungo ai sensi
del cpv. 2 lett. b e se ha svolto un’attività lavorativa in un ramo diverso dal
settore dell’edilizia principale per motivi legati alla situazione di
disoccupazione. In tal caso, il consiglio di fondazione deve richiedere il
pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il
succitato periodo, e può inoltre prevedere una riduzione della rendita.” (doc.
B)
La
fondazione ha respinto anche tale richiesta con la motivazione che
l’interessato non era iscritto, nel periodo in questione, alla disoccupazione,
ma era alle dipendenze di un’agenzia di collocamento temporaneo che lo aveva
impiegato in un’impresa di costruzione. Non erano quindi dati i requisiti posti
dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ (e art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) per
la concessione di una rendita tesa ad evitare una penalizzazione ingiusta
(doc. G e H ).
In questa
sede l’attore contesta tale conclusione qualificandola come incoerente e
incomprensibile, senza tuttavia apportare alcuna valida argomentazione che
possa in qualche modo giustificare una diversa conclusione da quella tratta
dalla convenuta sulla base di una chiara base contrattuale e regolamentare.
D’altra
parte questo Tribunale deve osservare che la norma in questione (art. 14 cpv. 3
CCL __________ risp. Art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) contiene una
cosiddetta “Kann-Vorschrift”, vale a dire una norma potestativa che dà la
facoltà al consiglio di fondazione della convenuta di attribuire, in
determinati casi, una rendita transitoria. I lavoratori destinatari della norma
non hanno in altre parole un diritto individuale sulla prestazione, ma vantano
una semplice aspettativa e, quindi, solo la possibilità di chiederne
l’attribuzione alla fondazione, la quale rimane libera, pur nei limiti del
principio della parità di trattamento al cui rispetto la fondazione è comunque
vincolata (cfr. DTF 115 V 109; SVR 2005 BVG n. 16 pag. 53; SZS 2000 p. 142), di
concederla o meno secondo il proprio apprezzamento.
In queste
condizioni, ammessa la competenza del TCA, alla luce della più recente
giurisprudenza, a statuire in merito a prestazioni da parte di istituti di
previdenza fondate sull’apprezzamento (cfr. DTF 128 II 389, 130 V 81), questa
Corte non può censurare la risoluzione negativa in oggetto, rientrando la
stessa nel potere decisionale attribuito dalla norma contrattuale e
regolamentare alla fondazione. Del resto non si può fare a meno di osservare
come rettamente la convenuta abbia osservato che nella specie i requisiti posti
dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ fossero manifestamente inadempiuti.
2.12
Per quanto
precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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