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Decisione

34.2005.38

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio; versamento in contanti durante il matrimonio del capitale previdenziale con regolare consenso del coniuge

11 agosto 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della

presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25°

cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio

(DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et

le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- a norma

dell'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo

applicabili in caso di matrimoni anteriori al

1. gennaio 1995,

" In

caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita

esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base

di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un

coniuge, fra la data del matrimonio e il

1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo

accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del

matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il

calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della

prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,

sono considerati i seguenti valori:

a. la

data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio

conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta

fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della

comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono

l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b. la

data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di

previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del

rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna

prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono

dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti

unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista

alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale

quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del

matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la

prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici

effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a

questa data.

la tabella tiene conto della durata di

contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista

al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita

prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa

durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli

averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

- l'art.

22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento

del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto

l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.

1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS,

34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- dagli

atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio

(3 dicembre 1987) CV 1 fosse assicurata presso un istituto previdenziale né che

disponesse a quell'epoca di qualsivoglia avere di libero passaggio. Essa è

stata per la prima volta assicurata presso un istituto di previdenza,

segnatamente presso la CV 2, con effetto da gennaio 1992 (doc. V). All'uscita

da questo istituto (dicembre 1998), la prestazione previdenziale di fr.

16'457.45 ivi accumulata risulta esserle stata versata in contanti da parte di

suddetto istituto previdenziale causa partenza per l’estero (doc. V, V/1). Il

pagamento in contanti di detta prestazione in pendenza di matrimonio, con

regolare consenso del coniuge (doc V/2, V/4), ha comportato quindi l'uscita

della stessa dal ciclo della previdenza con la conseguente impossibilità, ora,

di una sua divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2

ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez,

Considerandi

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 255; Baumann/Lauterburg,

Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und

Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Vetterli/Keel,

op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58). Al riguardo occorre rilevare che,

contrariamente all’assunto dell’ex marito, un capitale previdenziale prelevato

in costanza di matrimonio deve essere considerato ai fini di una divisione ex

art. 122 CC solo in caso di prelievo indebito, avvenuto segnatamente in

mancanza del consenso del coniuge, in dispregio quindi dei dettami di cui

all’art. 5 cpv. 2 LFLP (in argomento cfr. Geiser, La previdenza

professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del

divorzio, atti CFPG, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pp. 27ss, 50; Geiser,

op. cit., in: ZBJV 2000, p. 103; Zünd, Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen

Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis

beteiligten Ehegatten (Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG), in: SZS 2000 pp. 421s; SJZ

2001, pp. 84s); in tale evenienza, per giurisprudenza di questa Corte, vanno

inoltre computati su tale capitale gli interessi maturati sino alla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio, in tal modo la prestazione d’uscita da

dividere ex art. 22 LFLP corrispondendo alla prestazione che il coniuge avrebbe

maturato se non fosse avvenuto un prelevamento indebito (STCA 9

settembre 2004 nella causa F., inc. 34.2004.6);

- se il

pagamento in contanti è stato effettuato - come nella fattispecie in esame -

nelle ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 1 LFLP e in ossequio a quanto prescritto

al capoverso 2 della medesima disposizione, l'eventuale compensazione delle

aspettative previdenziali deve essere considerata - contrariamente alla tesi

sostenuta dall’ex marito nelle more della presente procedura - ad opera del giudice

del divorzio in applicazione dell'art. 124 CC rispettivamente nell'ambito

della liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd,

Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete

und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in: AJP 2002 pp.

662ss, 664; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in SVZ 68/2000, p. 255; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Grüttner/

Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei

Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra 2002 pp. 641ss, 650);

- in seguito, rientrata in Svizzera, CV 1 è stata e risulta a tutt’oggi

assicurata presso la __________, dove al momento del divorzio CV 1 disponeva di

una prestazione d'uscita di fr. 1'336.-- (doc. IX);

- di

conseguenza la prestazione di __________ da dividersi secondo la chiave di

ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, corrisponde a suddetta

prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio presso la __________;

- il

credito a favore di AT 1 ammonta dunque a fr. 668.-- (1’336 : 2);

- dagli

atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle

dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrim__________ disponeva

presso la AT 2 di una prestazione d’uscita pari a fr. 20'647.-- calcolata da

detto istituto in applicazione dell’art. 22a LFLP (doc. IV/bis). Al momento del

divorzio presso il medesimo istituto previdenziali, AT 1 disponeva per contro

di una prestazione d'uscita di fr. 187'699.-- (doc. IV);

- di

conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio

corrisponde alla differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento

del divorzio

(fr. 187'699.--) e quella acquisita al momento del matrimonio aumentata degli

interessi maturati sino al divorzio (complessivamente fr. 39'693.--; art. 22

cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi

non soggiacendo infatti a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che

ne è titolare (Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna

1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, n. 65ss);

- in casu l'avere accumulato da AT 1 e soggetto a divisione

ammonta di conseguenza a fr. 148'006.--;

- il

credito a favore di CV 1 deve quindi essere cifrato in fr. 74'003.-- (148’006 :

2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 73'335.--;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 73'335.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(25 aprile 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.

[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto

essere trasferito a favore di __________ presso la __________, dove essa

risulta attualmente assicurata;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4

e sentenze inedite del TFA succitate).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 1'336.--.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 148'006.--.

3.- E' fatto

ordine alla AT 2, __________ di versare alla __________, __________ a favore di

__________, la somma di fr. 73'335.--, oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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