34.2005.4
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
13 aprile 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2005.4
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.4
RG/sc
Lugano
13 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
rappr. da: RA
3
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
rappr. da: RA
3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni
previdenziali in caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto che
- con
sentenza 29 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 5 gennaio 2005, il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra
Fatti
i coniugi AT 1 e CV 1, stabilendo al punto 4 del dispositivo una ripartizione a
metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- di
seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di
previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- CV 1 -
assicurato presso la AT 2 - con scritti 26 gennaio e 5 aprile 2005 (IX, XXI) ,
rispettivamente __________ - anch’essa assicurata presso detta fondazione - con
scritti 22 e 29 marzo 2005 (XVI, XIX) hanno dichiarato e confermato il loro
accordo al trasferimento a favore di AT 1 dell’importo di fr. 31'256.--;
- con
decreto 7 aprile 2005 il TCA ha accolto l’istanza d’assistenza giudiziaria
presentata il 12 gennaio 2005 da AT 1;
- con
scritto 12 aprile 2005, su richiesta del TCA, in rappresentanza della AT 2 la RA
3 ha confermato l’attuabilità della soluzione prospettata dagli ex coniugi (XXIV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante
il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della
prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni
anteriori al 1° gennaio 1995;
- il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
d’uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa
AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in
particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- che in
applicazione analogica dell'art. 141 CC, davanti al giudice delle assicurazioni
sociali chiamato a procedere alla divisione in applicazione degli artt. 142
cpv. 2 CC e art. 25a LFLP, agli ex coniugi è data la facoltà di accordarsi in
merito all'importo da dividersi sulla base della chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che in simile evenienza è comunque
richiesta una dichiarazione da parte dell'istituto previdenziale interessato
circa l'attuabilità della soluzione adottata (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 226);
- che in
casu l'attuabilità della soluzione prospettata dagli ex coniugi - che risulta
per altro conforme al diritto e giustificata alla luce delle emergenze
istruttorie - consistente segnatamente nel trasferimento dell'importo di fr.
31'256.-- a favore di AT 1, è stata confermata, come detto, dalla AT 2 presso
cui entrambi gli ex coniugi sono attualmente assicurati;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 31'256.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(5 gennaio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.
[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto
essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;
- in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi
interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- E' fatto
ordine alla AT 2 di versare, tramite prelevamento dal conto di CV 1
(assicurazione n. __________, contratto __________), a favore e sul conto di AT
1 (assicurazione n. __________), la somma di fr. 31'256.-- oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 gennaio 2005.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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