34.2005.40
divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio
8 novembre 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2005.40
Data decisione, Autorità:
08.11.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.40
RG/sc
Lugano
8 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 19 maggio 2005 dalla Pretura di
__________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 29 dicembre 2000 - confermata con giudizi 25 ottobre 2001 della prima
Camera civile del Tribunale d’appello e 11 gennaio 2002 del Tribunale federale
- il Pretore del distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra i
coniugi AT 1 e CV 1 accertando il diritto di quest’ultima all’accredito della
metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall’ex coniuge durante il
matrimonio;
- in data 19
maggio 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da AT 1, il
TCA ha richiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza
interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre
esperito ulteriori accertamenti;
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
Fatti
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di
calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso
di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,
l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario
non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato
accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der
beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del
12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.
25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella
procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
1.
gennaio 2005);
- dagli
atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa (rimasti
incontestati) non risulta che all'epoca del matrimonio (aprile 1972) AT 1
disponesse di una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi
dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;
- di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con quella accumulata da AT
1.
durante il matrimonio e presente alla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio (in casu 11 gennaio 2002; in argomento cfr. Vetterli/Keel, op. cit.,
p. 1620);
- dagli
atti emerge che al momento del divorzio AT 1 disponeva di una prestazione
d’uscita di fr. 163'610.20 presso la __________
(convenzione n. __________, assicurazione n. __________ (XIV, XXII) e che in
data 14 gennaio 2005, a seguito dello scioglimento del contratto __________ (ex
convenzione n. __________), la prestazione d’uscita presente a tale momento è
stata trasferita alla AT 2 (XIV), istituto previdenziale dove l’ex marito
risulta a tutt’oggi essere assicurato (XI);
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dall’ex marito)
ammonta pertanto a fr. 81'805.10 (163'610.20 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 81'805.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(11 gennaio 2002) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella
causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà
pertanto essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad
essa intestato ed aperto presso la __________ nelle more della presente
procedura (XVIbis);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di Adriana Maturi, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258
consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 163'610.20.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2, __________ di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso __________, __________ la somma di fr. 81'805.10 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’11 gennaio 2002.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster