34.2005.42
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
8 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2005.42
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.42
rg/td
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 31 maggio
2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 18 aprile 2005, cresciuta in giudicato il 9 maggio 2005, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi CV
1 e AT 1, disponendo l’accredito a favore di quest’ultima della metà della
prestazione d’uscita acquisita dall’ex coniuge durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73
cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio da CV 1, il
TCA ha richiesto agli ex coniugi come pure all’ istituto di previdenza
interessato di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP); delle
rispettive prese di posizione si dirà - per quanto occorra - nei considerandi
successivi;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della
LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione
del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono
essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- giusta
l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della
presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- l'art.
22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in
caso di matrimoni anteriori al
1. gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al
momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS,
34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
-
dagli atti all'inserto, in particolare dalla comunicazione 3 giugno 2005
della CV 2 (IV) risulta che al momento del matrimonio (18 ottobre 1979) CV 1
disponeva presso questo istituto previdenziale di una prestazione di libero
passaggio di fr. 2'280.--, che al momento del divorzio la prestazione era pari
a fr. 178'484.15 e che gli interessi maturati sino al divorzio sulla
prestazione presente al momento del matrimonio ammontano a fr. 3'749.--;
-
nelle more della presente procedura gli ex coniugi __________ nulla hanno
eccepito riguardo al calcolo dei succitati importi ad opera di suddetto istituto
previdenziale in applicazione degli artt. 22 e 22a LFLP;
- l'avere
di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta pertanto a fr. 172'455.15 (178'484.15 – [2’280 + 3'749]);
-
il credito a favore di AT 1 deve quindi essere cifrato in fr. 86'227.60 (172'455.15
: 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 86'227.60 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di
cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9
maggio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],
18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere
trasferito a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato
presso la Fondazione di libero passaggio __________ (IXbis);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 172'455.15.
Considerandi
2.
- E'
fatto ordine alla CV 2, __________ di versare a favore di AT 1 sul conto di
libero passaggio n. __________ presso la Fondazione di libero passaggio __________,
__________ la somma di fr. 86'227.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 9 maggio 2005.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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