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Decisione

34.2005.42

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio

8 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della

presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- l'art.

22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in

caso di matrimoni anteriori al

1. gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al

momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.

1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS,

34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-

dagli atti all'inserto, in particolare dalla comunicazione 3 giugno 2005

della CV 2 (IV) risulta che al momento del matrimonio (18 ottobre 1979) CV 1

disponeva presso questo istituto previdenziale di una prestazione di libero

passaggio di fr. 2'280.--, che al momento del divorzio la prestazione era pari

a fr. 178'484.15 e che gli interessi maturati sino al divorzio sulla

prestazione presente al momento del matrimonio ammontano a fr. 3'749.--;

-

nelle more della presente procedura gli ex coniugi __________ nulla hanno

eccepito riguardo al calcolo dei succitati importi ad opera di suddetto istituto

previdenziale in applicazione degli artt. 22 e 22a LFLP;

- l'avere

di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta pertanto a fr. 172'455.15 (178'484.15 – [2’280 + 3'749]);

-

il credito a favore di AT 1 deve quindi essere cifrato in fr. 86'227.60 (172'455.15

: 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 86'227.60 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di

cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9

maggio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],

18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere

trasferito a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato

presso la Fondazione di libero passaggio __________ (IXbis);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e

sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 172'455.15.

Considerandi

2.

- E'

fatto ordine alla CV 2, __________ di versare a favore di AT 1 sul conto di

libero passaggio n. __________ presso la Fondazione di libero passaggio __________,

__________ la somma di fr. 86'227.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 9 maggio 2005.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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