34.2005.43
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
20 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2005.43
Data decisione, Autorità:
20.09.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.43
RG/sc
Lugano
20 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 6
giugno 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
3. AT 3
rappr. da: RA
3
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 27 aprile 2005, cresciuta in giudicato il 19 maggio 2005, il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra
Fatti
i coniugi CV 1 e AT 1 omologando quanto tra loro pattuito in merito alla
ripartizione degli averi previdenziali e segnatamente all’accredito alla moglie
di metà dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al
TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i
dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio dagli ex
coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- in
corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui
risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si
dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente
secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- giusta
l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della
presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti interessate non risulta che al momento del matrimonio
(dicembre 2000) AT 1 disponesse di averi previdenziali;
-
al momento del divorzio CV 1i disponeva per contro di un avere di libero
passaggio di fr. 9'745.-- presso la AT 2 (XI/+bis) come pure di un avere di
previdenza di fr. 1'842.-- presso la AT 3 (XII);
-
la documentazione attestante l’ammontare di suddetti importi non è stata
fatta oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi;
- di
conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a complessivi fr. 11'587.-- ;
-
il credito a favore di CV 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 5'793.50
(11'587 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 5'973.50 - di cui fr. 4'872.50 a carico del conto di libero passaggio
presso la AT 2 e fr. 921.-- a carico della AT 3 - unitamente agli
interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato
della sentenza di divorzio (19 maggio 2005) e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003
nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003
nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà
pertanto essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio a lei
intestato presso la __________ di __________ (VII);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4
e sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 11'587.--.
2.
- E'
fatto ordine alla AT 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________
intestato a AT 1, di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________
(tipo di conto __________) presso la __________ di __________ la somma di fr.
4'872.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19
maggio 2005.
3.
- E'
fatto ordine alla AT 3 (contratto __________; ass. n. __________) di versare a
favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ (tipo di conto __________)
presso la __________ di __________ la somma di fr. 921.-- oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 maggio 2005.
4.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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