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Decisione

34.2005.43

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio

20 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi CV 1 e AT 1 omologando quanto tra loro pattuito in merito alla

ripartizione degli averi previdenziali e segnatamente all’accredito alla moglie

di metà dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio;

- il

giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al

TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i

dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

- ai

fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio dagli ex

coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti

di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

- in

corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui

risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si

dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta

l'art. 22 LFLP

"

In caso di divorzio, le

prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente

agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono

applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi

di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono

alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento

della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente

secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della

presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130.

V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

-

dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle

dichiarazioni delle parti interessate non risulta che al momento del matrimonio

(dicembre 2000) AT 1 disponesse di averi previdenziali;

-

al momento del divorzio CV 1i disponeva per contro di un avere di libero

passaggio di fr. 9'745.-- presso la AT 2 (XI/+bis) come pure di un avere di

previdenza di fr. 1'842.-- presso la AT 3 (XII);

-

la documentazione attestante l’ammontare di suddetti importi non è stata

fatta oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi;

- di

conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a complessivi fr. 11'587.-- ;

-

il credito a favore di CV 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 5'793.50

(11'587 : 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 5'973.50 - di cui fr. 4'872.50 a carico del conto di libero passaggio

presso la AT 2 e fr. 921.-- a carico della AT 3 - unitamente agli

interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12

OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato

della sentenza di divorzio (19 maggio 2005) e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003

nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003

nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà

pertanto essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio a lei

intestato presso la __________ di __________ (VII);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4

e sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 11'587.--.

2.

- E'

fatto ordine alla AT 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________

intestato a AT 1, di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________

(tipo di conto __________) presso la __________ di __________ la somma di fr.

4'872.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19

maggio 2005.

3.

- E'

fatto ordine alla AT 3 (contratto __________; ass. n. __________) di versare a

favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ (tipo di conto __________)

presso la __________ di __________ la somma di fr. 921.-- oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 maggio 2005.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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