34.2005.44
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; accollo di tasse e spese per temerarietà
19 settembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
34.2005.44
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; accollo di tasse e spese per temerarietà
CONTRIBUTI
ONERE PROCESSUALE
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.44
FC
Lugano
19 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 giugno 2005
interposta da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato
in fatto e in diritto che
- ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti, con effetto dal 1° agosto 2003 la CV 1 ha aderito alla AT 1 (in
seguito: Fondazione) gestita dalla RA 1;
- nel
corso del 2004, a seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti
conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro, dopo diversi solleciti
e alcune diffide (doc. A/111), con domanda d’esecuzione 12 ottobre 2004 la
Fondazione, rappr. dalla RA 1, ha fatto spiccare dall'UE di __________ il
precetto esecutivo n. __________ nei confronti della CV 1 per fr. 13'093.50
(doc. A/111);
-
contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;
- con
la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la CV 1
al pagamento di fr. 9'110.10 a titolo di contributi e fr. 100.-- per “spese di
contenzioso”, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al succitato precetto;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta di causa;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- il
1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale
ha modificato numerose disposizioni.
In
proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto
materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica
di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466
consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.
1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di
conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti
dalla convenuta sino alla fine del 2004, non tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre
2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle
valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa
J., U 158/03; del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del
resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto
altrimenti dalle disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in
questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- in
concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati nella Proposta d’assicurazione n. 9.100.192-A (doc. 101),
nella relativa Polizza, nel Regolamento di previdenza (doc. 102) e nelle
Disposizioni comuni (doc. 102). In particolare i premi, il cui intero
versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di
vecchiaia, del premio per rischio e per adeguamento all’evoluzione dei prezzi e
dei contributi al fondo di garanzia. I contributi vengono calcolati in base al
salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a
carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (cfr.
Regolamento di previdenza; cfr. art. 66 cpv. 1 LPP);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CV
1 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra
richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su
questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente
sostanziato e tiene conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro (doc.
102-107).
Del
resto dagli atti non risulta che la convenuta abbia mai contestato l'obbligo
contributivo, o l'ammontare dei contributi.
In
simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti ammontanti a fr. 9'110.10 (I);
- l’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo
no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il
creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80
LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta
dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa, tuttavia limitatamente al
saldo di fr. 9'110.10 il cui pagamento è chiesto con la petizione.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- per
quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art.
20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di
principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura
in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF
124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio
1998 in re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti
di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF
128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è
temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui
conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data
nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
Fatti
124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re
T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo
che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere
un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di
un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella
causa P. Sagl);
- nel
caso in esame la CV 1 non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele
dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della
risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della
convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico
tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
- con
la petizione la Fondazione postula infine il riconoscimento di fr. 100.-- a
titolo di “spese di contenzioso”.
Nella misura in cui siffatta richiesta abbia ad essere intesa quale
domanda d’indennità per ripetibili legate alla presente procedura contenziosa,
va osservato quanto segue.
Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una
procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice
accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha
diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso
valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF
contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal
TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U
98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è
di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in
giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto
dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte.
Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché
rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale
della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con
leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un
avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza
di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla
leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste
per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa
deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un
notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.
4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta;
- nell’ipotesi
in cui la richiesta di versamento di fr. 100.-- si riferisca invece al
rimborso delle spese di cui al precetto esecutivo n. __________ di __________,
la stessa deve parimenti essere disattesa.
In effetti, tali spese non sono oggetto della sentenza di rigetto
definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio
devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr. 57, p.
175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.; DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106). In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di conseguenza la CV 1,
__________ è condannata a versare alla AT 1 fr. 9'110.10.
§§ E' rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 13
ottobre 2004 dell'UE di __________.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della CV 1.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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