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Decisione

34.2005.45

azione di condanna dei premi providenziali non versati dal datore di lavoro; in casu le modifiche salariali sono state notificate tardivamente dal datore di lavoro; rigetto dell'opposizione

7 giugno 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'Istituto di

previdenza, nella misura stabilita dal regolamento. Egli è infatti l’unico

debitore dei contributi (T. Lüthy, op. cit. p. 32). Sui contributi non pagati

alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

L’art. 66

cpv. 1 prima frase LPP prevede che "l’istituto di previdenza stabilisce

nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro

e dei lavoratori".

Secondo la LPP

gli accrediti di vecchiaia, vengono calcolati annualmente in percento del

salario coordinato (art. 8 LPP; tra i fr. 25'320 e 75'960 nel 2003 e 2005)

sulla base di determinate aliquote che dipendono dall’età (art. 16 v. LPP). A

tale importo vanno aggiunti i contributi relativi alle misure speciali (art. 70

cpv. 1 v. LPP), al rincaro (art. 36 cpv. 1 LPP e relativa ordinanza) e al fondo

di garanzia (art. 59 LPP e 4 OFG2) così come una partecipazione ai costi

amministrativi.

Gli

accrediti di vecchiaia maturano degli interessi (art. 12 OPP2). Il premio di

rischio infine, viene di regola determinato in base alle tariffe per

l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni

private (art. 68 LPP; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna Stoccarda

1990, p. 67; cfr. in concreto l'art. 6 del contratto doc. S).

L’Istituto

di previdenza non è tuttavia obbligato a fissare i contributi con gli stessi

criteri stabiliti dalla LPP per gli accrediti di vecchiaia. Gli istituti di

previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP; Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP p. 98; Riemer, op. cit. p. 28/29; Brühwiler, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 203; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 189, 206; Locher,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 238). Ne discende

che i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di

vecchiaia di cui all'art. 16 LPP: i primi servono infatti per il finanziamento

del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste

dalla legge (Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, p. 98).

Non è

superfluo ricordare in questa sede che il sistema contributivo e il

finanziamento del rapporto previdenziale tra datore di lavoro e istituto di

previdenza è in linea di massima oggetto dell'autonomia dispositiva concessa

agli istituti di previdenza (art. 49 LPP), i quali devono per legge in ogni

tempo offrire garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65

cpv. 1 e 2 LPP). Il consenso del datore di lavoro alle disposizioni

regolamentari o a eventuali cambiamenti degli stessi non è necessario

(Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag.

452; Wirth/Saager/Bär, Die zweite Säule, Zurigo 1984, pag. 60; Gerhards,

Grundriss Zweite Säule, Berna 1989, pag. 113).

2.5. Vale la pena

di ricordare che il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi

limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al

fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare

i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta

sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono

considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera

sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere

le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562).

2.6. Nel caso in

esame, il datore di lavoro contesta il conteggio dei premi previdenziali in

relazione alla posizione di cinque assicurati (__________, __________, __________,

__________ e __________), evidenziando di aver già segnalato alla Fondazione tali

censure. Con scritto del 28 settembre 2004 egli aveva infatti puntualizzato

quanto segue:

"

da un controllo sommario dei dati in n.s.

possesso, con particolare riferimento alle Entrate ed Uscite notificateVi dei

ns. assicurati, rileviamo alcune discrepanze sui conteggi-premio annui da Voi

emessi, e quelli da noi calcolati sulla base dei certificati di salario

ricevuti e più precisamente:

- __________ - Uscita 28.02.95 ed importo calcolato per anni

completi per 1995, 1996, 1997.

- __________ - Entrata 01.07.97 importo calcolato per anno

completo.

- __________ - Entrata 10.07.00 / Uscita 30.09.00 importo

calcolato per anno completo anche per 2001.

- __________ - a decorrere dal 2002 impiego a tempo parziale

- __________ - malattia 100% dal 01.04.02 al

30.10.02

esonero premi

Vi rimettiamo per informazione copia dei relativi

fogli di salario nonché copia del certificato medico del Sig. __________.

Attendiamo pertanto Vs. notizie in merito e nel

frattempo porgiamo distinti saluti." (Doc. 3)

2.6.1. Riguardo

all’assicurato __________, il convenuto ha fatto presente che sono stati

conteggiati i premi per gli anni 1995-1997 nonostante che il dipendente

interessato avesse cessato la collaborazione lavorativa al 28 febbraio 1995,

rispettivamente fosse uscito quel giorno dalla Fondazione.

Nella replica 21 luglio 2005 l’istituto previdenziale attore ha evidenziato

come il datore di lavoro abbia notificato la partenza dell’ex collaboratore solo

in data 17 giugno 1997, ossia oltre due anni e mezzo dal termine del rapporto

di lavoro (doc. Z).

L’attrice ha ciononostante considerato valevole la succitata notifica di uscita

ed ha dimostrato di aver retrocesso i premi versati in eccesso per complessivi

fr. 8'831, interessi inclusi (estratto conto e conteggio d’uscita del 29 agosto

1997 in doc. G). Ne consegue che i premi sono stati effettivamente imputati

sino al 28 febbraio 1995 e che la censura sollevata dal convenuto non

corrisponde alla realtà dei fatti.

2.6.2. In merito ad __________

il convenuto ha asserito che è stato conteggiato l’intero premio annuale del

1997, mentre l’interessato è rimasto affiliato solo dal 1° luglio al 31

dicembre 1997.

Nella replica l’attrice ha altresì evidenziato che il premio annuale è stato

calcolato in fr. 2'056, sottolineando tuttavia che il contributo dovuto e

scaduto è stato determinato in fr. 1'028, ciò che corrisponde ai sei mesi di effettiva

affiliazione del succitato ex-dipendente (cfr. foglio complementare relativo al

succitato assicurato e estratto conto del 1997 in doc. G).

La Fondazione

ha pertanto rettamente computato il premio pro rata temporis. Anche su questo

punto la censura del convenuto risulta essere priva di qualsiasi fondamento.

2.6.3. Leandro

Daldini ha evidenziato che __________ è stato alle sue dipendenze dal 10 luglio

al 30 settembre 2000 e che ciononostante è rimasto affiliato alla Fondazione

sino alla scissione del contratto previdenziale.

Al riguardo, l’attrice ha messo in evidenza come da parte del datore di lavoro non

le sia mai giunta alcuna notifica d’uscita, rimarcando come questi abbia

violato l’obbligo di notifica statuito all’art. 3.1. del contratto di adesione.

Tale articolo prevede:

"

Obbligo di notifica

Il datore di lavoro si impegna a notificare

all'assicurazione tutte le persone che fanno parte della cerchia degli

assicurati e a mettere tempestivamente a disposizione della AT 1 tutta la

documentazione e i dati necessari per il calcolo delle prestazioni previdenziali

e dei contributi.

In particolare, il datore di lavoro è obbligato a

notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo

numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di decesso)

e tutte le altre modifiche che possono avere conseguenze per la copertura

previdenziale (p. es. casi d'invalidità). Le modifiche del salario devono

essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno. Su richiesta degli

interessati si può tenere conto anche delle modifiche salariali intervenute

durante l'anno in corso. I salari annui notificati costituiscono i dati di base

per calcolare i salari assicurati e per stabilire l'ammontare delle prestazioni

previdenziali e dei contributi.

Il datore di lavoro è responsabile delle

conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di

notifica." (Doc. C)

L’art. 10

OPP 2 dispone inoltre che il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di

previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e

fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al

calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all’ufficio di controllo le

informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie

incombenze (art. 35).

Nel caso

in esame, solo con la lettera 28 settembre 2004 il convenuto ha comunicato la

partenza al 30 settembre 2000 del salariato in questione, vale a dire dopo

quasi quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e quasi due anni

dopo lo scioglimento del contratto di affiliazione.

Va poi rilevato che, come risulta dallo scritto 21 aprile 2004 al datore di

lavoro, la Fondazione, a seguito dello scioglimento del contratto

d’affiliazione e sulla base della documentazione allora conosciuta, ha

determinato le prestazioni di libero passaggio in complessivi fr. 259'339,85 e

trasferito tale importo alla Cassa pensioni __________ (doc. T).

In queste circostanze, dunque, l’avviso d’uscita del 28 settembre 2004 risulta

essere manifestamente tardivo. Il datore di lavoro non può ora richiedere un

nuovo calcolo dei premi e l’eventuale retrocessione dei premi versati in più

avendo la Fondazione già provveduto al versamento delle prestazioni di libero

passaggio, tra cui quella dell’ex dipendente interessato. Il mancato incasso di

Considerandi

tali contributi provocherebbe infatti un danno economico per la convenuta, non

potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria

per le prestazioni di libero passaggio precedentemente erogate. Oltretutto una rettifica

del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di

tempo che di costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le

conseguenze del suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del

contratto di adesione, sottoscritto dal convenuto, prevede espressamente che “

il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono

derivare dall’infrazione di questo obbligo di notifica”.

Diversamente

sarebbe stato se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore

di lavoro avesse procurato un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato

riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS

errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario

assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo

d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché

l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter,

Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, ad art. 10 OPP 2 pag. 333 con riferimento

alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag.

69), ciò che non è il caso in esame.

2.6.4

Per quel che

concerne la posizione relativa al dipendente __________, nel più volte citato

scritto 28 settembre 2004 il datore di lavoro ha sostenuto come questi dal 2002

abbia lavorato a tempo parziale, senza tuttavia specificare in che misura.

Analogamente a quanto evidenziato nel punto precedente, la succitata notifica di

modifica del tempo lavorativo risulta essere tardiva, con tutte le conseguenze

suesposte.

2.6.5

Infine,

sempre nello scritto 28 settembre 2004 il convenuto ha chiesto che nel

conteggio venga tenuto conto del fatto che il dipendente __________ è stato

inabile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2002 al 30 ottobre 2002.

Nelle

osservazioni 8 settembre 2005 la Fondazione ha pertinentemente evidenziato che

da una parte la notifica è avvenuta a quasi due anni dallo scioglimento del

contratto di affiliazione e che agli atti non risulta esservi alcun certificato

medico attestante un’incapacità lavorativa (XVI). Non risulta quindi dimostrato

il motivo dell’esonero dei contributi ex art. 3.5.1. del contratto di adesione,

ossia l’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno.

2.6.6

In

conclusione, visto quanto sopra, le censure del convenuto vanno integralmente

respinte.

2.7

Per quel che

concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va rilevato

che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di

finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono

disciplinati in particolare agli artt. 3.3. del contratto d'adesione (doc. C) e

5.2

del regolamento di previdenza (doc. D). In particolare i premi, il cui

intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di

vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2

LPP; art. 3.3 Contratto d'adesione e art. 5.2 del regolamento di previdenza).

I

contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo

aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore

di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto

d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).

Mentre

gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun

assicurato secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda

dell’età dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i

premi di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione

collettiva approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per

quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono

dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo

di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per

misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento

al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.

Dagli

atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti

dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente

alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle

mutazioni intervenute (cfr. estratti conto 1995 – 2004 con giustificativi doc. E

–P). Il saldo al 21 aprile 2004 di fr. 19'138,60 è di conseguenza corretto.

Sono inclusi in suddetto importo gli interessi, le spese di diffida (annualmente

sono state inviate diffide: il 14.02.1996, doc. F;

4.6

, doc. G; 12.2.1998, doc. H; 18.2.1999, doc. I; 17.2.2000, doc. L;

14.2.2003

doc. N; il 28.2.03 e 21.4.2004 richieste di

pagamento del saldo contributivo, doc. Q e T) e le spese esecutive relative ai

precedenti precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti del datore di lavoro

il l’8.5.1996 ed il 4.6.2002 (doc. R e S). Essendo tali spese comprovate dagli

estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le stesse vanno riconosciute (DTF

117.

II 258).

Per quanto riguarda invece i danni di mora conteggiati per un ammontare

complessivo di fr. 300.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo

l’art. 106 CO il debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito

dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli

incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono

essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i

giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di

conseguenza non possono essere riconosciuti.

Per

quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione, che

la Fondazione chiede che venga posto a carico del convenuto, va precisato che

tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio

del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é

aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §

164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p.

106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21

settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono

quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);

Disattesa

deve parimenti essere la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa

d'incasso (cfr. art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 97,15), ritenuto

che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (cfr. art.

4.

Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per

il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo

carico.

Ne consegue che i contributi scoperti a seguito dello scioglimento del

contratto previdenziale ammontano a

fr.

19'138,60.

2.8

L'attrice

chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° gennaio 2004.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS

1990.

p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il

pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello

legale (art. 104 CO), la domanda è da accogliere.

2.9

La

Fondazione postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione

al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il

creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in

riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito,

adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour

dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,

251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla

citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può

essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice

amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in

parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione

per la parte del credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa,

limitatamente a

fr. 19'138,60.

2.10

Per quanto

riguarda il tema della rifusione delle ripetibili, lo stesso non è regolato

dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione

di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il

giudice accerta d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n.

7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG,

in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f

LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett.

g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per

costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il

diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è

deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella

causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 nella causa

F.P. c. S.SA; per le eccezioni cfr. 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, AHI Praxis

2000.

pag. 337).

Nel caso concreto, alla luce di questa giurisprudenza, non si giustifica

l'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta:

§ La convenuta è

condannata a versare alla AT 1 Fondazione per la previdenza professionale

fr. 19'138,60, oltre

interessi al 5 % dal 1° gennaio 2004.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________

limitatamente all’importo di fr. 19'138,60, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio

2004.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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