34.2005.45
azione di condanna dei premi providenziali non versati dal datore di lavoro; in casu le modifiche salariali sono state notificate tardivamente dal datore di lavoro; rigetto dell'opposizione
7 giugno 2006Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2005.45
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, TCA
Titolo:
azione di condanna dei premi providenziali non versati dal datore di lavoro; in casu le modifiche salariali sono state notificate tardivamente dal datore di lavoro; rigetto dell'opposizione
CONTRIBUTI
art. 11 LPP
art. 66 LPP
art. 10 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.45
BS/td
Lugano
7 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 giugno
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
individuale __________ di CV 1, __________, ha quale scopo sociale la
produzione ed il commercio di vini (cfr. estratto RC informatizzato).
Ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi dipendenti,
con effetto dal 1° gennaio 1995, CV 1 si è affiliato alla AT 1 Fondazione per
la previdenza professionale (in seguito: Fondazione). L’affiliazione è avvenuta
mediante sottoscrizione da parte del datore di lavoro della “convenzione di
trasferimento” avente quale oggetto la cessione del contratto di adesione da
parte dell’allora Fondazione collettiva LPP __________ alla Fondazione (doc.
A).
1.2. Sin
dall’affiliazione il succitato datore di lavoro è stato in mora con il versamento
dei premi previdenziali (già il precedente assicuratore LPP ha dovuto
introdurre una petizione, accolta dal TCA con sentenza del 16 aprile 1997, con
cui è stata chiesta la condanna di CV 1 al pagamento del saldo contributivo;
cfr. inc. 34.1996.50).
Di conseguenza, la Fondazione, per il tramite della AT 1 Assicurazioni, società
di riassicurazione della citata fondazione LPP, ha dovuto inviare diverse
diffide (cfr. estratti conto 1.1.1995 – 31.12.2004, doc. E-P ) e spiccare anche
due precetti ( PE dell’8 maggio 1996 e del 4 giugno 2002, doc. R, S).
A fronte del mancato pagamento dell’integralità dei contributi dovuti, con
scritto 28 febbraio 2003 la Fondazione ha informato il datore di lavoro dello
scioglimento del contratto d’adesione per il 30 ottobre 2002 quantificando l’ammontare
dei premi rimasti scoperti (doc. Q).
Dopo aver richiesto invano il versamento del saldo contributivo (doc. T), la
Fondazione ha fatto spiccare nei confronti di CV 1 il precetto esecutivo n. __________
emesso il 15 giugno 2004 dall’UE di __________ per un importo di fr. 19'138,60
più interessi al 5% dal 1° gennaio 2004 e spese, a cui l’escusso ha interposto
opposizione (doc. U).
1.3. Con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna di CV 1 al
pagamento di fr. 19'138,60 oltre interessi del 5% maturati dal 1° gennaio 2004,
nonché delle spese di mora di fr. 300, delle spese esecutive di fr. 100 e della
tassa d’incasso di fr. 97,15. Contestualmente l’attrice ha postulato il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE __________ dell’UE di __________;
1.4. Con risposta
di causa il datore di lavoro, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece formulato
la seguente proposta di giudizio:
"
1) la petizione 14 giugno 2005 della AT 1
Fondazione per la
previdenza professionale, AT 1 viene respinta o sub. viene accolta nei limiti
dei considerandi, sulla base delle specifiche eccezioni sollevate dal Dir. CV 1,
__________;
2) ai
sensi del precedente dispositivo no. 1, l'opposizione interposta al PE no. __________
intimato dall'Ufficio Esecuzioni del Distretto di __________ viene
conseguentemente mantenuta integralmente o sub. viene rigettata solo
parzialmente;
3) protestate tasse, spese e ripetibili."
(Doc. IV)
In
particolare CV 1 ha fatto presente di aver contestato, con scritto 28 settembre
2004, le posizioni riguardanti i dipendenti __________, __________, __________,
__________ e __________, senza ricevere alcuna risposta in merito da parte
della Fondazione.
1.5. Con replica
21 luglio 2005 la Fondazione ha preso posizione riguardo alle succitate contestazioni:
"
L'attrice si riconferma dunque nelle propria
pretesa limitandosi ad osservare come le temerarie censure addotte da
controparte la prima volta in data 28 settembre 2004 (sic!) siano prive del
benché minimo pregio di fondatezza, alla luce dei documenti agli atti che
controparte sembrerebbe non aver letto o capito.
Infatti dalla risposta si evince che il rifiuto di pagamento di
controparte si fonda sostanzialmente ed esclusivamente sul doc. 3,
con il quale lamenta la non correttezza dei conteggi, censura del tutto errata
per i seguenti motivi.
Quo all'assicurato.__________:
Il convenuto asserisce l'addebito di premi per gli anni 1995-1997,
nonostante l'uscita dell'assicurato in data 28.02.1995.
Orbene, se i premi sono stati addebitati è colpa del convenuto
che ha omesso di inoltrare la notifica d'uscita del proprio dipendente
assicurato. Il convenuto infatti, contrariamente a quanto disposto nel CA
art. 3.1 § 2 (doc. C), anziché tempestivamente notificare l'uscita del
suddetto, ha atteso la bellezza di quasi 2 anni e mezzo visto e
considerato che l'uscita del dipendente è stata da lui sottoscritta e
notificata con data 11 giugno 1997, e ricevuta dall'attrice soltanto
il 17 giugno 1997 (vedasi doc. Z, notifica
d'uscita). L'attrice ha ciononostante considerato valida l'uscita con
effetto retroattivo al 28.02.1995 (!), retrocedendo in data
01.09.1997, fr. 8'831.oltre interessi maturati,
come da doc. G (vedasi sia l'estratto conto, che il "conteggio
d'uscita __________ " del 29.08.1997, annesso quale giustificativo al doc.
G). Ne viene che i premi sono stati effettivamente conteggiati
soltanto sino al 28.02.1995.
Quo all'assicurato __________:
Il convenuto asserisce che, relativamente all'anno 1997, al
suddetto sia stato conteggiato l'intero premio annuale nonostante la sua
affiliazione dal 01.07.1997 al 31.12 1997.
Anche questa censura appare temeraria dal momento che il premio
annuo relativo al suddetto assicurato è di fr. 2'056.-
(cfr. doc. G: vedasi in particolare il giustificativo annesso titolato "foglio
complementare all'elenco delle assicurazioni"), mentre
l'importo scaduto, ovvero esigibilee quindi addebitato, è di fr.
1'028.--, corrispondenti a esattamente metà del
premio annuale per i 6 mesi dal 01.07.1997 al 31.12 1997. Elementare: fr.
2'056 = premio annuale; fr. 1'028.-- = premio per 6 mesi (1/2 di 2'056.--).
Controparte è quindi ancora incorsa in un grossolano errore ritenuto che
l'attrice ha correttamente conteggiato pro rata temporis.
Quo all'assicurato __________:
Il conteggio relativo all'assicurato in questione è corretto nella
misura in cui è rimasto assicurato dal 10.07.2000 al 31.10.2002, non
avendo il convenuto mai notificato l'uscita del suddetto conformemente a quanto
disposto nel CA art. 3.1 § 2 (doc. C).
Quo all'assicurato __________:
Vedasi quanto esposto in petizione. Nessuna modifica è stata mai
notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2 (doc. C)."
(Doc. VI)
1.6. Il 4 agosto
2005 il convenuto ha duplicato, facendo presente:
"
- nelle sue osservazioni, Controparte non
prende posizione sul
Dipendente Sig. __________,
inabile lavorativamente al 100% dal 1° aprile 2002 al 30 ottobre 2002: tale
inabilità dovrebbe essere considerata nel calcolo definitivo dei premi a carico
del Dir. CV 1;
- il Dir. CV 1 ribadisce che i contributi LPP sono dovuti in base
agli effettivi periodi lavorativi e in tal senso Controparte dovrebbe dunque
modificare i suoi conteggi, con particolare riferimento ai Dipendenti __________
e __________ di cui Controparte ha conosciuto gli estremi dalle lettere 28
settembre 2004 di cui Docc. ¾ rimaste inevase da Controparte e dal suo Legale:
come esposto nella risposta di causa 14 luglio 2005, se Controparte avesse
riscontrato tali scritti, i contributi LPP sarebbero già stati chiariti e
liquidati (considerato sempre che il Dir. CV 1 ha versato acconti
regolari)." (Doc. X)
1.7. Con scritto
8 settembre 2005 l’attrice, in risposta alle richieste contenute nella duplica,
ha evidenziato:
"
Relativamente all'assicurato __________, nessuna
inabilità lavorativa è mai stata notificata all'attrice da parte del convenuto,
se non quella indicata con scritto del 28 settembre 2004, alla distanza
di 2 anni dallo scioglimento del contratto e dopo l'avvio della
procedura esecutiva. Ad ogni buon conto si rileva come la pretesa e contestata inabilità,
oltre ad essere stata notificata tardivamente, non sia nemmeno stata comprovata
da certificato medico alcuno, il che è davvero tutto dire.
Il convenuto non ha mai notificato l'uscita del
dipendente __________ prima dello scioglimento del contratto avvenuto il
31.10.2002.
Per stessa ammissione di parte convenuta l'uscita
è stata notificata la prima volta con scritto del 28 settembre 2004,
ovvero alla bella distanza di 2 anni dallo scioglimento del
contratto e soltanto dopo innumerevoli solleciti di pagamento seguiti dal
precetto esecutivo di cui è chiesto ora il rigetto dell'opposizione ad esso
interposta.
Idem dicasi per l'assicurato __________. Nessuna
modifica è stata mai notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2 (doc.
C).
Si prende comunque atto che controparte non
lamenta più presunti e contestati errori di calcolo per gli assicurati __________
e __________." (Doc. XVI)
1.8. Il 20
settembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alla Fondazione di
trasmettere:
"
…. allo scrivente Tribunale il conteggio
dettagliato dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti
__________,
tenendo conto dell’interruzione del rapporto di lavoro con effetto al 30
settembre 2000;
__________,
tenendo conto di un impiego a tempo parziale a partire dal 2002 e secondo i
dati salariali notificativi dal datore di lavoro con scritto 28 settembre 2004
(in vostro possesso)
rispettivamente per allestire e produrre un nuovo
conteggio complessivo dei contributi e spese scoperti tenuto conto delle
modifiche relative ai due succitati dipendenti."
1.9. In risposta,
il legale dell’attrice ha evidenziato:
"
Quo all'assicurato
__________:
L'attrice premette e ribadisce che il conteggio
relativo all'assicurato in questione è corretto visto che è rimasto assicurato
dal 10.07.2000 al 31.10.2002, non avendo il convenuto mai
notificato l'uscita del suddetto conformemente a quanto disposto nel CA art.
3.1 § 2-3, il quale recita testualmente che:
"… il datore di lavoro è obbligato
a notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo
numerico del personale (nuove assunzioni, uscite
dal servizio, casi di decesso) e tutte le modifiche che possono avere
conseguenze per la copertura previdenziale … . Le modifiche del salario
devono essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno … .
Il datore di lavoro è responsabile delle
conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di
notifica." (Doc. C)
Ciò premesso, anche volendo calcolare i
contributi previdenziali come richiesto da codesto onorevole Giudice, ovvero
con effetto al 30 settembre 2000, l'attrice necessita comunque delle
distinte AVS relative all'assicurato dal 1.1.2000 al 31.12.2002, distinte
che il convenuto non ha mai prodotto.
Quo
all'assicurato __________:
Premesso anche in questo caso che nessuna
modifica è stata mai notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2-3 (doc.
C), per cui è contrattualmente inammissibile un calcolo con effetto
retroattivo, l'attrice osserva che per poter calcolare i premi relativi ad
un impiego a tempo parziale occorre necessariamente sapere:
- il grado percentuale di occupazione dell'assicurato (che non
è mai stato notificato dal convenuto nemmeno con il laconico scritto del 28
settembre 2004);
- a decorrere da quando l'assicurato sarebbe stato occupato a
tempo parziale visto che nemmeno questa circostanza è stata comunicata dal
convenuto;
- il salario annuo lordo relativo al tempo parziale, elemento non
conosciuto dall'attrice per i motivi di cui sopra.
Anche per l'assicurato in questione occorrono
comunque tutte le distinte AVS, visto e considerato che il convenuto
non ha mai notificato modifica di sorta.
Si attira l'attenzione di codesto onorevole Giudice
sul fatto che le prestazioni di libero passaggio sono state calcolate e versate
su un conto di libero passaggio sulla scorta dei dati noti. Se il convenuto è
stato inadempiente, la sua negligenza non deve gravare ulteriormente l'attrice,
la quale a seguito delle mancate notifiche del convenuto ha versato
prestazioni superiori al dovuto, che il convenuto dovrà giocoforza
rifondere secondo quanto previsto nel CA all'art. 3.1 § 3.
Ad ogni modo, qualora l'attrice dovesse essere
messa in condizione di ricalcolare quanto chiesto, addebiterà i relativi costi
al convenuto, ritenuto che tali calcoli richiedono enorme dispendio di tempo e
sono conseguenza diretta della sua inadempienza.
In quest'ottica, si chiede che una volta in
possesso della necessaria documentazione, all'attrice venga impartito un nuovo
congruo termine non inferiore a 30 giorni." (Doc. XIX)
1.10. Su richiesta
del TCA, il datore di lavoro ha quindi inviato il foglio salario del 2000 del dipendente
__________ ed i conteggi salariali 2000 – 2004 del dipendente __________ (XXIII).
Trasmessa
tale documentazione alla Fondazione per determinare i contributi, con scritto
11 ottobre 2005 quest’ultima ha sottolineato allo scrivente Tribunale quanto
segue:
"
con riferimento alla sua assegnazione di termine
del 10 ottobre 2005, nonché al suo colloquio telefonico odierno con la signora __________
della Spett. AT 1 Previdenza professionale la informo che parte attrice
ribadisce la correttezza dei conteggi e l'assoluta infondatezza delle pretese
del convenuto, il quale a distanza di anni (la prima volta ed in modo del tutto
generico in data 28 settembre 2004, dopo innumerevoli solleciti
di pagamento seguiti dal precetto esecutivo) adduce pretestuosamente presunte e
contestate irregolarità nel calcolo dei premi, dimentico del principio "pacta
sunt servanda", e meglio del Contratto di adesione art. 3.1
§ 2-3, il quale recita testualmente che:
"… il datore di lavoro è obbligato
a notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo
numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di
decesso) e tutte le modifiche che possono avere conseguenze per la copertura
previdenziale … Le modifiche del salario devono essere notificate entro
il 1° gennaio di ogni anno. …
Il datore di lavoro è responsabile delle
conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di
notifica." (doc.
C, sottolineatura a cura dello scrivente).
Si attira l'attenzione di codesto onorevole
Giudice sul fatto che le prestazioni di libero passaggio sono state calcolate
e versate su un conto di libero passaggio sulla scorta dei dati noti, e
che fino al 31.10.2002 (data dello scioglimento del contratto) i dipendenti
sono rimasti sovrassicurati per i salari indicati, che non hanno mai fatto
oggetto di modifica alcuna." (Doc. XXV)
Il 19
ottobre 2005 il convenuto ha in particolare insistito sul fatto che la
controparte non ha presentato un nuovo conteggio dei premi sulla base dei fogli
salariali prodotti (XXVIII), mentre il 25 ottobre 2005 la Fondazione ha
ribadito come il datore di lavoro non abbia dato seguito all’obbligo di notifica
ex art. 3.1. del regolamento (XXX).
in
diritto
In ordine
2.1. Oggetto del
contendere è l’ammontare dei contributi dovuti da CV 1, in qualità di titolare
della ditta individuale Figli fu __________ e datore di lavoro, alla Fondazione
a seguito della la disdetta al 30 ottobre 2002 del contratto di previdenza.
Trattandosi
di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data
la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione
all’art. 8 LALPP (DTF 130 V 104 consid. 1.1 con riferimenti).
Nel merito
2.2. Il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Siccome nel caso in esame i
contributi litigiosi riguardano il periodo anteriore al 1° gennaio 2005, di
conseguenza non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr.
STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004
nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema
del presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni
transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
2.3. Secondo
l’art. 2 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da
un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 19'200 (fr. 23'280 nel
1995, fr. 23'880 nel 1996 e 1997, fr. 24'120 nel 1998, 1999 e 2000, fr. 24'720
nel 2001 e 2002; cfr. l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria.
L’art. 7
cpv. 2 LPP precisa che
" è
tenuto conto del salario annuo determinante giusta la legge federale
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti. Il Consiglio federale può consentire
delle deroghe."
Al
proposito l’art. 3 OPP2 stabilisce che:
"
Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può
derogare al salario determinante nell'AVS:
a. facendo astrazione di elementi occasionali del
salario;
b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base
all'ultimo salario annuo noto, si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già
convenuti per l'anno in corso;
c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle
professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono
irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.
L'istituto di previdenza può pure derogare al
salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato
per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli
articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente
periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore
all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto
all'assicurazione obbligatoria."
Infine,
l’art. 8 LPP dispone che:
" Dev’essere
assicurata quella parte di salario annuo tra i 14’880 franchi e i 44’640
franchi. Tale parte è detta salario coordinato."
(nel 1995 i
salari coordinati erano di fr. 23'280 risp. 69'840, nel 1996 e 1997 di fr.
23'880 risp. 71'640, nel 1998, 1999, 2000 di fr. 24'120 risp. 72'360, nel 2001
e 2002 di fr. 24'720 risp. 74’160).
Per il cpv. 3
di quest'ultimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per
malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato
vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del
datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta
l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario
coordinato.
2.4. L'art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente
registrato.
Uno degli
obblighi derivanti dalla legge, così come dal contratto di adesione, consiste
nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 85/86). In effetti, secondo l’art. 66 LPP, tranne nei casi in cui
assume interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro preleva
Fatti
i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'Istituto di
previdenza, nella misura stabilita dal regolamento. Egli è infatti l’unico
debitore dei contributi (T. Lüthy, op. cit. p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
L’art. 66
cpv. 1 prima frase LPP prevede che "l’istituto di previdenza stabilisce
nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro
e dei lavoratori".
Secondo la LPP
gli accrediti di vecchiaia, vengono calcolati annualmente in percento del
salario coordinato (art. 8 LPP; tra i fr. 25'320 e 75'960 nel 2003 e 2005)
sulla base di determinate aliquote che dipendono dall’età (art. 16 v. LPP). A
tale importo vanno aggiunti i contributi relativi alle misure speciali (art. 70
cpv. 1 v. LPP), al rincaro (art. 36 cpv. 1 LPP e relativa ordinanza) e al fondo
di garanzia (art. 59 LPP e 4 OFG2) così come una partecipazione ai costi
amministrativi.
Gli
accrediti di vecchiaia maturano degli interessi (art. 12 OPP2). Il premio di
rischio infine, viene di regola determinato in base alle tariffe per
l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni
private (art. 68 LPP; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna Stoccarda
1990, p. 67; cfr. in concreto l'art. 6 del contratto doc. S).
L’Istituto
di previdenza non è tuttavia obbligato a fissare i contributi con gli stessi
criteri stabiliti dalla LPP per gli accrediti di vecchiaia. Gli istituti di
previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP; Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP p. 98; Riemer, op. cit. p. 28/29; Brühwiler, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 203; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 189, 206; Locher,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 238). Ne discende
che i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di
vecchiaia di cui all'art. 16 LPP: i primi servono infatti per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge (Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, p. 98).
Non è
superfluo ricordare in questa sede che il sistema contributivo e il
finanziamento del rapporto previdenziale tra datore di lavoro e istituto di
previdenza è in linea di massima oggetto dell'autonomia dispositiva concessa
agli istituti di previdenza (art. 49 LPP), i quali devono per legge in ogni
tempo offrire garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65
cpv. 1 e 2 LPP). Il consenso del datore di lavoro alle disposizioni
regolamentari o a eventuali cambiamenti degli stessi non è necessario
(Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag.
452; Wirth/Saager/Bär, Die zweite Säule, Zurigo 1984, pag. 60; Gerhards,
Grundriss Zweite Säule, Berna 1989, pag. 113).
2.5. Vale la pena
di ricordare che il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi
limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al
fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare
i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta
sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono
considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera
sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere
le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562).
2.6. Nel caso in
esame, il datore di lavoro contesta il conteggio dei premi previdenziali in
relazione alla posizione di cinque assicurati (__________, __________, __________,
__________ e __________), evidenziando di aver già segnalato alla Fondazione tali
censure. Con scritto del 28 settembre 2004 egli aveva infatti puntualizzato
quanto segue:
"
da un controllo sommario dei dati in n.s.
possesso, con particolare riferimento alle Entrate ed Uscite notificateVi dei
ns. assicurati, rileviamo alcune discrepanze sui conteggi-premio annui da Voi
emessi, e quelli da noi calcolati sulla base dei certificati di salario
ricevuti e più precisamente:
- __________ - Uscita 28.02.95 ed importo calcolato per anni
completi per 1995, 1996, 1997.
- __________ - Entrata 01.07.97 importo calcolato per anno
completo.
- __________ - Entrata 10.07.00 / Uscita 30.09.00 importo
calcolato per anno completo anche per 2001.
- __________ - a decorrere dal 2002 impiego a tempo parziale
- __________ - malattia 100% dal 01.04.02 al
30.10.02
esonero premi
Vi rimettiamo per informazione copia dei relativi
fogli di salario nonché copia del certificato medico del Sig. __________.
Attendiamo pertanto Vs. notizie in merito e nel
frattempo porgiamo distinti saluti." (Doc. 3)
2.6.1. Riguardo
all’assicurato __________, il convenuto ha fatto presente che sono stati
conteggiati i premi per gli anni 1995-1997 nonostante che il dipendente
interessato avesse cessato la collaborazione lavorativa al 28 febbraio 1995,
rispettivamente fosse uscito quel giorno dalla Fondazione.
Nella replica 21 luglio 2005 l’istituto previdenziale attore ha evidenziato
come il datore di lavoro abbia notificato la partenza dell’ex collaboratore solo
in data 17 giugno 1997, ossia oltre due anni e mezzo dal termine del rapporto
di lavoro (doc. Z).
L’attrice ha ciononostante considerato valevole la succitata notifica di uscita
ed ha dimostrato di aver retrocesso i premi versati in eccesso per complessivi
fr. 8'831, interessi inclusi (estratto conto e conteggio d’uscita del 29 agosto
1997 in doc. G). Ne consegue che i premi sono stati effettivamente imputati
sino al 28 febbraio 1995 e che la censura sollevata dal convenuto non
corrisponde alla realtà dei fatti.
2.6.2. In merito ad __________
il convenuto ha asserito che è stato conteggiato l’intero premio annuale del
1997, mentre l’interessato è rimasto affiliato solo dal 1° luglio al 31
dicembre 1997.
Nella replica l’attrice ha altresì evidenziato che il premio annuale è stato
calcolato in fr. 2'056, sottolineando tuttavia che il contributo dovuto e
scaduto è stato determinato in fr. 1'028, ciò che corrisponde ai sei mesi di effettiva
affiliazione del succitato ex-dipendente (cfr. foglio complementare relativo al
succitato assicurato e estratto conto del 1997 in doc. G).
La Fondazione
ha pertanto rettamente computato il premio pro rata temporis. Anche su questo
punto la censura del convenuto risulta essere priva di qualsiasi fondamento.
2.6.3. Leandro
Daldini ha evidenziato che __________ è stato alle sue dipendenze dal 10 luglio
al 30 settembre 2000 e che ciononostante è rimasto affiliato alla Fondazione
sino alla scissione del contratto previdenziale.
Al riguardo, l’attrice ha messo in evidenza come da parte del datore di lavoro non
le sia mai giunta alcuna notifica d’uscita, rimarcando come questi abbia
violato l’obbligo di notifica statuito all’art. 3.1. del contratto di adesione.
Tale articolo prevede:
"
Obbligo di notifica
Il datore di lavoro si impegna a notificare
all'assicurazione tutte le persone che fanno parte della cerchia degli
assicurati e a mettere tempestivamente a disposizione della AT 1 tutta la
documentazione e i dati necessari per il calcolo delle prestazioni previdenziali
e dei contributi.
In particolare, il datore di lavoro è obbligato a
notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo
numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di decesso)
e tutte le altre modifiche che possono avere conseguenze per la copertura
previdenziale (p. es. casi d'invalidità). Le modifiche del salario devono
essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno. Su richiesta degli
interessati si può tenere conto anche delle modifiche salariali intervenute
durante l'anno in corso. I salari annui notificati costituiscono i dati di base
per calcolare i salari assicurati e per stabilire l'ammontare delle prestazioni
previdenziali e dei contributi.
Il datore di lavoro è responsabile delle
conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di
notifica." (Doc. C)
L’art. 10
OPP 2 dispone inoltre che il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di
previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e
fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al
calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all’ufficio di controllo le
informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie
incombenze (art. 35).
Nel caso
in esame, solo con la lettera 28 settembre 2004 il convenuto ha comunicato la
partenza al 30 settembre 2000 del salariato in questione, vale a dire dopo
quasi quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e quasi due anni
dopo lo scioglimento del contratto di affiliazione.
Va poi rilevato che, come risulta dallo scritto 21 aprile 2004 al datore di
lavoro, la Fondazione, a seguito dello scioglimento del contratto
d’affiliazione e sulla base della documentazione allora conosciuta, ha
determinato le prestazioni di libero passaggio in complessivi fr. 259'339,85 e
trasferito tale importo alla Cassa pensioni __________ (doc. T).
In queste circostanze, dunque, l’avviso d’uscita del 28 settembre 2004 risulta
essere manifestamente tardivo. Il datore di lavoro non può ora richiedere un
nuovo calcolo dei premi e l’eventuale retrocessione dei premi versati in più
avendo la Fondazione già provveduto al versamento delle prestazioni di libero
passaggio, tra cui quella dell’ex dipendente interessato. Il mancato incasso di
Considerandi
tali contributi provocherebbe infatti un danno economico per la convenuta, non
potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria
per le prestazioni di libero passaggio precedentemente erogate. Oltretutto una rettifica
del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di
tempo che di costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le
conseguenze del suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del
contratto di adesione, sottoscritto dal convenuto, prevede espressamente che “
il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono
derivare dall’infrazione di questo obbligo di notifica”.
Diversamente
sarebbe stato se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore
di lavoro avesse procurato un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato
riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS
errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario
assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo
d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché
l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter,
Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, ad art. 10 OPP 2 pag. 333 con riferimento
alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag.
69), ciò che non è il caso in esame.
2.6.4
Per quel che
concerne la posizione relativa al dipendente __________, nel più volte citato
scritto 28 settembre 2004 il datore di lavoro ha sostenuto come questi dal 2002
abbia lavorato a tempo parziale, senza tuttavia specificare in che misura.
Analogamente a quanto evidenziato nel punto precedente, la succitata notifica di
modifica del tempo lavorativo risulta essere tardiva, con tutte le conseguenze
suesposte.
2.6.5
Infine,
sempre nello scritto 28 settembre 2004 il convenuto ha chiesto che nel
conteggio venga tenuto conto del fatto che il dipendente __________ è stato
inabile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2002 al 30 ottobre 2002.
Nelle
osservazioni 8 settembre 2005 la Fondazione ha pertinentemente evidenziato che
da una parte la notifica è avvenuta a quasi due anni dallo scioglimento del
contratto di affiliazione e che agli atti non risulta esservi alcun certificato
medico attestante un’incapacità lavorativa (XVI). Non risulta quindi dimostrato
il motivo dell’esonero dei contributi ex art. 3.5.1. del contratto di adesione,
ossia l’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno.
2.6.6
In
conclusione, visto quanto sopra, le censure del convenuto vanno integralmente
respinte.
2.7
Per quel che
concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va rilevato
che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di
finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono
disciplinati in particolare agli artt. 3.3. del contratto d'adesione (doc. C) e
5.2
del regolamento di previdenza (doc. D). In particolare i premi, il cui
intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di
vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2
LPP; art. 3.3 Contratto d'adesione e art. 5.2 del regolamento di previdenza).
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto
d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).
Mentre
gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun
assicurato secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda
dell’età dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i
premi di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione
collettiva approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per
quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono
dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo
di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per
misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento
al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.
Dagli
atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente
alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle
mutazioni intervenute (cfr. estratti conto 1995 – 2004 con giustificativi doc. E
–P). Il saldo al 21 aprile 2004 di fr. 19'138,60 è di conseguenza corretto.
Sono inclusi in suddetto importo gli interessi, le spese di diffida (annualmente
sono state inviate diffide: il 14.02.1996, doc. F;
4.6
, doc. G; 12.2.1998, doc. H; 18.2.1999, doc. I; 17.2.2000, doc. L;
14.2.2003
doc. N; il 28.2.03 e 21.4.2004 richieste di
pagamento del saldo contributivo, doc. Q e T) e le spese esecutive relative ai
precedenti precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti del datore di lavoro
il l’8.5.1996 ed il 4.6.2002 (doc. R e S). Essendo tali spese comprovate dagli
estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le stesse vanno riconosciute (DTF
117.
II 258).
Per quanto riguarda invece i danni di mora conteggiati per un ammontare
complessivo di fr. 300.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo
l’art. 106 CO il debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito
dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli
incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono
essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti.
Per
quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione, che
la Fondazione chiede che venga posto a carico del convenuto, va precisato che
tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio
del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é
aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p.
106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono
quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);
Disattesa
deve parimenti essere la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa
d'incasso (cfr. art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 97,15), ritenuto
che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (cfr. art.
4.
Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per
il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo
carico.
Ne consegue che i contributi scoperti a seguito dello scioglimento del
contratto previdenziale ammontano a
fr.
19'138,60.
2.8
L'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° gennaio 2004.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990.
p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il
pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la domanda è da accogliere.
2.9
La
Fondazione postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121.
V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il
creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito,
adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,
251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla
citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in
parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
per la parte del credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa,
limitatamente a
fr. 19'138,60.
2.10
Per quanto
riguarda il tema della rifusione delle ripetibili, lo stesso non è regolato
dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione
di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il
giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n.
7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG,
in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f
LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett.
g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per
costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il
diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è
deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella
causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 nella causa
F.P. c. S.SA; per le eccezioni cfr. 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, AHI Praxis
2000.
pag. 337).
Nel caso concreto, alla luce di questa giurisprudenza, non si giustifica
l'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta:
§ La convenuta è
condannata a versare alla AT 1 Fondazione per la previdenza professionale
fr. 19'138,60, oltre
interessi al 5 % dal 1° gennaio 2004.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________
limitatamente all’importo di fr. 19'138,60, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2004.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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