34.2005.46
divisione delle prestazioni d'uscita a seguitodi divorzio
30 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.46
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita a seguitodi divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.46
rg/sc
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 17 giugno
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
rappr. da: RA
2.
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con
la petizione in oggetto l’attore, patrocinato dall’RA 1, ha convenuto dinanzi
allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, con sede
a __________, e la CO 2, con sede a __________, chiedendo - dopo aver
evidenziato la necessità di chiarire la responsabilità di entrambi gli istituti
previdenziali - la condanna di questi al versamento di prestazioni d’invalidità
della previdenza professionale;
-
con le risposte di causa gli istituti convenuti hanno postulato la reiezione
della petizione sostenendo entrambi che l’incapacità al lavoro all’origine
dell’invalidità dell’attore non sia sorta in un momento in cui l’interessato
era assicurato presso di loro;
- con
scritto 5 settembre 2005 il Vicepresidente del TCA, richiamando l’attenzione
delle parti sulla norma di foro contenuta all’art. 73 cpv. 3 LPP e su quanto in
concreto emergeva a tale riguardo sia dagli allegati di causa che dalla
documentazione prodotta, ha assegnato loro un termine di 10 giorni per una
presa di posizione rispettivamente per produrre od indicare ulteriori mezzi di
prova;
- con
scritto 8 settembre 2005 al TCA il patrocinatore della CO 2 ha
comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale senza null’altro aggiungere,
mentre che con lettera 16 settembre 2005 il rappresentante di parte attrice, riconoscendo
l’incompetenza di questo TCA, ha chiesto, a salvaguardia dei termini, di
trasmettere gli atti al foro del “domicilio” della CO 2, ossia __________; la CO
1.
è per contro rimasta silente;
-
a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31
dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1°
revisione della LPP - le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata
revisione - precisa che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto
o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto;
- convenute
nella presente causa sono la CO 1, fondazione con sede a __________
rispettivamente la CO 2,
fondazione con sede a __________;
- dalle
allegazioni e dagli atti di causa emerge inoltre che l’attore ha prestato
lavoro nel periodo febbraio-dicembre 1998 alle dipendenze della __________ di __________
(Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla convenuta CO 1,
rispettivamente nel periodo gennaio 1999-gennaio 2000 alle dipendenze della __________
di __________ (Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla
convenuta CO 2 (cfr. petizione; cfr. risposte di causa; cfr. doc. A1-A3, doc. 1
prodotto da CO 1 e doc. 2-4 prodotti da CO 2);
- invitate,
come accennato, dal TCA a voler prendere posizione sulla questione della
competenza territoriale alla luce delle circostanze sopra descritte, le parti
non hanno al riguardo fornito alcuna ulteriore considerazione, mezzo o
richiesta probatoria atta a semmai comprovare gli estremi giustificanti una competenza
ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP del tribunale adito (VIII, IX);
-
risulta quindi che gli istituti previdenziali qui
convenuti non hanno sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo
dell’azienda presso cui l’attore (assicurato) é stato assunto nei periodi sopra
indicati;
-
di conseguenza, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP
risultando nella specie dato, la petizione deve essere dichiarata irricevibile
per difetto di competenza territoriale;
-
stante quanto dichiarato dall’attore nel citato scritto 16 settembre 2005 e ritenuto
come la CO 2 abbia sede, ai sensi del summenzionato disposto di legge (in
argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pp.
61ss) a __________, gli atti vengono trasmessi al competente Verwaltungsgericht
des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;
- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP);
nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi
con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di
previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Gli atti
vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________,
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Non si
assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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