Lexipedia

Decisione

34.2005.46

divisione delle prestazioni d'uscita a seguitodi divorzio

30 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.46

Data decisione, Autorità:

30.09.2005, TCA

Titolo:

divisione delle prestazioni d'uscita a seguitodi divorzio

DIVORZIO

art. 122 CC

art. 22 LFLP

art. 25 let. a LFLP

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.46

rg/sc

Lugano

30 settembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 17 giugno

2005 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

1. CO 1

Considerandi

2.

CO 2

rappr. da: RA

2.

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con

la petizione in oggetto l’attore, patrocinato dall’RA 1, ha convenuto dinanzi

allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, con sede

a __________, e la CO 2, con sede a __________, chiedendo - dopo aver

evidenziato la necessità di chiarire la responsabilità di entrambi gli istituti

previdenziali - la condanna di questi al versamento di prestazioni d’invalidità

della previdenza professionale;

-

con le risposte di causa gli istituti convenuti hanno postulato la reiezione

della petizione sostenendo entrambi che l’incapacità al lavoro all’origine

dell’invalidità dell’attore non sia sorta in un momento in cui l’interessato

era assicurato presso di loro;

- con

scritto 5 settembre 2005 il Vicepresidente del TCA, richiamando l’attenzione

delle parti sulla norma di foro contenuta all’art. 73 cpv. 3 LPP e su quanto in

concreto emergeva a tale riguardo sia dagli allegati di causa che dalla

documentazione prodotta, ha assegnato loro un termine di 10 giorni per una

presa di posizione rispettivamente per produrre od indicare ulteriori mezzi di

prova;

- con

scritto 8 settembre 2005 al TCA il patrocinatore della CO 2 ha

comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale senza null’altro aggiungere,

mentre che con lettera 16 settembre 2005 il rappresentante di parte attrice, riconoscendo

l’incompetenza di questo TCA, ha chiesto, a salvaguardia dei termini, di

trasmettere gli atti al foro del “domicilio” della CO 2, ossia __________; la CO

1.

è per contro rimasta silente;

-

a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31

dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1°

revisione della LPP - le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata

revisione - precisa che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto

o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto;

- convenute

nella presente causa sono la CO 1, fondazione con sede a __________

rispettivamente la CO 2,

fondazione con sede a __________;

- dalle

allegazioni e dagli atti di causa emerge inoltre che l’attore ha prestato

lavoro nel periodo febbraio-dicembre 1998 alle dipendenze della __________ di __________

(Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla convenuta CO 1,

rispettivamente nel periodo gennaio 1999-gennaio 2000 alle dipendenze della __________

di __________ (Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla

convenuta CO 2 (cfr. petizione; cfr. risposte di causa; cfr. doc. A1-A3, doc. 1

prodotto da CO 1 e doc. 2-4 prodotti da CO 2);

- invitate,

come accennato, dal TCA a voler prendere posizione sulla questione della

competenza territoriale alla luce delle circostanze sopra descritte, le parti

non hanno al riguardo fornito alcuna ulteriore considerazione, mezzo o

richiesta probatoria atta a semmai comprovare gli estremi giustificanti una competenza

ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP del tribunale adito (VIII, IX);

-

risulta quindi che gli istituti previdenziali qui

convenuti non hanno sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo

dell’azienda presso cui l’attore (assicurato) é stato assunto nei periodi sopra

indicati;

-

di conseguenza, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP

risultando nella specie dato, la petizione deve essere dichiarata irricevibile

per difetto di competenza territoriale;

-

stante quanto dichiarato dall’attore nel citato scritto 16 settembre 2005 e ritenuto

come la CO 2 abbia sede, ai sensi del summenzionato disposto di legge (in

argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pp.

61ss) a __________, gli atti vengono trasmessi al competente Verwaltungsgericht

des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;

- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP);

nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi

con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di

previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Gli atti

vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________,

Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Non si

assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster