34.2005.48
incompetenza del TCA a conoscere litigi in materia di previdenza libera (3.pilastro B)
8 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.48
Data decisione, Autorità:
08.07.2005, TCA
Titolo:
incompetenza del TCA a conoscere litigi in materia di previdenza libera (3.pilastro B)
IRRICEVIBILITÀ
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.48
rg/td
Lugano
8 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 7 luglio 2005
interposta da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti,
considerato
che -
con la petizione in oggetto AT 1 postula il ripristino del contratto
assicurativo, segnatamente della polizza di previdenza libera (assicurazione
mista con prestazioni in caso di vita o di decesso [capitale] o di incapacità
al guadagno [rendita rispettivamente esonero dal pagamento dei premi], doc. B,
F) stipulata con la CV 1 con sede a __________ in data 11 giugno 2003 e dal
quale quest’ultima - con comunicazione 23 novembre 2004 - invocando una
reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA da parte dell’assicurata in occasione
della conclusione del contratto, é receduta negando di conseguenza all’interessata
il diritto a prestazioni assicurative (doc. H);
- giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale
istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da
un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto
pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per
quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2
LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non
registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio
Considerandi
(art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS
1994.
p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V
247.
consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret,
La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure,
in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le
pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le
controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di
previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione
concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS
1995.
p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V
323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112
Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen
Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608,
613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi
diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli
istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari
temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di
informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di
accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza
ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug
des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite
dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se
la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza
professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i
riferimenti);
- con
la 1a
revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito
una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata
segnatamente estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la
giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con
istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)
che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1
e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente
quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3),
risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b
LPP);
-
in concreto non trattasi - ratione materiae - di vertenza concernente
la previdenza professionale in senso stretto o in senso largo, riferita
all’ambito obbligatorio oppure a quello più esteso, bensì di questione
contrattuale assicurativa pertinente alla previdenza libera (3° pilastro B)
- e non quindi alla previdenza vincolata conclusa su base contrattuale con un
istituto d’assicurazione ai sensi dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 - di
competenza della giurisdizione civile. La CV 1 quale istituto
assicurativo non può del resto - ratione personae - essere in casu
convenuta dinanzi a codesto Tribunale non essendo essa istituto di previdenza (iscritto
o meno nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità
di vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP nel tenore in vigore sia prima e che dopo il 31
dicembre 2004), né - in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP in vigore
dal 1° gennaio 2005 - istituto di libero passaggio che garantisce il
mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP
(sulla competenza ex art. 73 LLP per prestazioni del 3° pilastro A, cfr.
Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000, 2368s; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, Zurigo 2004, p. 628), e neppure istituto con cui - per quel che
concerne la fattispecie in oggetto - è data una controversia risultante
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP;
- ne
consegue che, non essendo questo TCA competente a statuire nel merito della
presente azione, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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