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Decisione

34.2005.48

incompetenza del TCA a conoscere litigi in materia di previdenza libera (3.pilastro B)

8 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.48

Data decisione, Autorità:

08.07.2005, TCA

Titolo:

incompetenza del TCA a conoscere litigi in materia di previdenza libera (3.pilastro B)

IRRICEVIBILITÀ

art. 73 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.48

rg/td

Lugano

8 luglio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 7 luglio 2005

interposta da

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti,

considerato

che -

con la petizione in oggetto AT 1 postula il ripristino del contratto

assicurativo, segnatamente della polizza di previdenza libera (assicurazione

mista con prestazioni in caso di vita o di decesso [capitale] o di incapacità

al guadagno [rendita rispettivamente esonero dal pagamento dei premi], doc. B,

F) stipulata con la CV 1 con sede a __________ in data 11 giugno 2003 e dal

quale quest’ultima - con comunicazione 23 novembre 2004 - invocando una

reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA da parte dell’assicurata in occasione

della conclusione del contratto, é receduta negando di conseguenza all’interessata

il diritto a prestazioni assicurative (doc. H);

- giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale

istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da

un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto

pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per

quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2

LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non

registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio

Considerandi

(art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS

1994.

p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V

247.

consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret,

La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure,

in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach

BVG, in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le

pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le

controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di

previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione

concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS

1995.

p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V

323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112

Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen

Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608,

613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi

diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli

istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari

temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di

informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza

ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug

des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite

dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se

la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza

professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i

riferimenti);

- con

la 1a

revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito

una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata

segnatamente estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la

giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente

quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3),

risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b

LPP);

-

in concreto non trattasi - ratione materiae - di vertenza concernente

la previdenza professionale in senso stretto o in senso largo, riferita

all’ambito obbligatorio oppure a quello più esteso, bensì di questione

contrattuale assicurativa pertinente alla previdenza libera (3° pilastro B)

- e non quindi alla previdenza vincolata conclusa su base contrattuale con un

istituto d’assicurazione ai sensi dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 - di

competenza della giurisdizione civile. La CV 1 quale istituto

assicurativo non può del resto - ratione personae - essere in casu

convenuta dinanzi a codesto Tribunale non essendo essa istituto di previdenza (iscritto

o meno nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità

di vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP nel tenore in vigore sia prima e che dopo il 31

dicembre 2004), né - in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP in vigore

dal 1° gennaio 2005 - istituto di libero passaggio che garantisce il

mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP

(sulla competenza ex art. 73 LLP per prestazioni del 3° pilastro A, cfr.

Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000, 2368s; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, Zurigo 2004, p. 628), e neppure istituto con cui - per quel che

concerne la fattispecie in oggetto - è data una controversia risultante

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP;

- ne

consegue che, non essendo questo TCA competente a statuire nel merito della

presente azione, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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