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Decisione

34.2005.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

N. 870 p. 324).

Come visto al considerando precedente, scopo dell’indennità ex art. 23 LAINF è

quello di facilitare il reinserimento professionale di un assicurato (incapace al

lavoro al momento dell’assegnazione dell’indennità), partendo dal presupposto

di un graduale recupero della capacità lavorativa. Di per sé, tale indennità sostituisce

una rendita d’invalidità LAINF (Ghélew,

op. cit., p. 117). Sta di

fatto che tale indennità, analogamente alle rendita e le indennità giornaliere,

serve a compensare il mancato guadagno a seguito di un infortunio (evento assicurato)

ed è quindi da includere nel calcolo della sovrassicurazione.

L’indennità

in capitale non è del resto paragonabile “agli assegni per grandi invalidi

ed alle indennità per menomazioni dell’integrità“, prestazioni escluse dal

calcolo della sovrassicurazione, non essendo quest’ultime versate a titolo di

compensazione del mancato guadagno (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, Zurigo

2005 pag. 353). L’assegno per grandi invalidi si prefigge infatti di

indennizzare l’assicurato per l’aiuto di terzi di cui necessita per

l’espletamento degli atti ordinari della vita (quale il vestirsi, il mangiare,

il deambulare; cfr. art. 42 LAI e art. 43bis LAVS), mentre l’indennità per

menomazione (art. 25 LAINF in relazione all’art. 36 OAINF) è indipendente dalla

questione relativa alla capacità al guadagno (Ghélew, op. cit., p. 123),

motivo per cui rettamente la Fondazione ha sostenuto che quest’ultima

prestazione può essere considerata come una sorta di indennità per torto morale

(risposta p. 14).

2.8. La

convenuta ha illustrato in modo pertinente che la somma di fr. 63'256 riconosciuta

formalmente dalla __________ nell’aprile 2003 non corrispondeva in effetti ad un’indennità

ai sensi dell’art. 23 LAINF. In particolare essa ha sottolineato come in casu

non vi fosse stata la minima prospettiva di un miglioramento della capacità lavorativa,

presupposto essenziale per l’erogazione di tale prestazioni, evidenziando al

riguardo che dal settembre 1999 l’assicurato non aveva più lavorato, che nell’ottobre

2000 egli aveva inoltrato all’Ufficio AI una domanda di rendita e che i medici

a suo tempo consultati avevano accertato una cronicizzazione dei disturbi ed un

prognostico di guarigione sfavorevole. Inoltre, continua la convenuta, la questione

del nesso di causalità naturale era perlomeno incerta (la dr.ssa __________ lo

aveva negato, mentre il dr. __________ lo aveva ammesso), mentre il nesso

causale adeguato non era stato nemmeno menzionato nella decisione 29 aprile

2003 della __________. La Fondazione ha poi concluso che la transazione era stata

stilata per risparmiare sia alla __________ che all’assicurato un lungo iter

procedurale dall’esito incerto e che di fatto l’indennità in questione non era

altro che una rendita a tempo determinato capitalizzata e quindi dev’essere considerata

Considerandi

quale reddito computabile.

Sia

come sia, con riferimento al consid. 2.7, l’indennità in capitale ex art. 23

LAINF è da considerare quale reddito conteggiabile ai fini del calcolo della

sovrassicurazione, sia nell’ambito obbligatorio (art. 24 OPP 2) che

sovraobbligatorio (art. 35 del Regolamento).

Di

conseguenza, sulla scorta del conteggio allestito nella risposta di causa relativo

agli anni 2003 e 2004 (punto n. 2.3), a cui va data piena adesione, la

Fondazione non deve versare all’assicurato quanto richiesto con la presente

petizione. Ne consegue pertanto la reiezione della stessa.

2.9

Il tema della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla

LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una

procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice

accerta d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,

PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,

secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere

applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante

giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a

ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile

dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

Vi

ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il

ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice

al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra

citate, al solo ricorrente.

Il

motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando

che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole,

di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne

trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità

alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a

ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,

sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha perso la causa.

L'assicuratore

che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174;

DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni: DTF

112.

V 362; RAMI 1992 p. 164).

Nella

specie, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa, non è giustificato

assegnarle indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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