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Decisione

34.2005.51

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; assistenza giudiziaria negata

13 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.

25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1.

gennaio 2005);

- l'art.

22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in

caso di matrimoni anteriori al

1.

gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al

momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, AJP 1999, p. 1623; STCA

12.

marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-

dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’avere accumulato

durante il matrimonio (contratto il 2 marzo 1985) e soggetto a divisione

corrisponde per CV 1 (che ha accumulato averi previdenziali solo a far tempo

dal luglio 1990, cfr. XXV, XXXI) all’avere di fr. 45'670.60 presente l’8 giugno

2005.

presso la CV 2 dove egli risulta a tutt’oggi assicurato (XX); per AT 1

(che ha accumulato averi previdenziali solo a far tempo dal febbraio 1994, cfr.

VIII) all’avere di fr. 31'059.30 esistente l’8 giugno 2005 sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la AT 2 (XVIII);

-

suddetti importi, comunicati dai rispettivi istituti previdenziali nelle more

della presente procedura, sono rimasti incontestati;

- considerati

i rispettivi averi di previdenza accumulati durante il matrimonio, i

consecutivi crediti di fr. 22'835.30 rispettivamente di fr. 15'529.65, a AT 1

spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr.

7'305.65;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato

in contanti (Schneider/Bruchez, SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 7'305.65 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di

cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (8

giugno 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella

causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003

nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere trasferita a favore di

AT 1 sul conto ad essa intestato presso la AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di LEI, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257 e sentenze inedite del

TFA succitate);

-

per il tramite del proprio legale con scritto 5 agosto 2005 AT 1 ha chiesto

di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

-

che presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,

cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito

favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato

(cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di

un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di

facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le

necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art.

14.

cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio

non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

- a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato

elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello

istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario

l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA

di data 21 luglio 2005, la patrocinatrice di AT 1, comunicando in un primo

momento di non essere in grado di presentare delle conclusioni in merito

all’importo da ripartire, presa in seguito visione dell’intera documentazione

acquisita ex officio dallo scrivente Tribunale, ha presentato uno scritto

datato 3 gennaio 2006 con il quale ha evidenziato come non figurassero agli

atti i dati relativi all’avere accumulato dall’ex marito dalla data del

matrimonio sino a luglio 1990 (circostanza che ha potuto essere chiarita

tramite il richiamo, operato d’ufficio dal TCA, degli estratti del conto individuale

di CV 1 presso le competenti casse di compensazione). La presente procedura ha

potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base della documentazione, di

facile lettura, acquisita dallo scrivente Tribunale, senza particolari interventi

delle parti;

- di

conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione

dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 5 agosto 2005 di AT 1 deve essere respinta.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 45'670.60.

2.

- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 31'059.30.

3.

- E'

fatto ordine alla CV 2, __________ (contratto n. __________, polizza n. __________)

di versare a favore di AT 1 sul conto __________ ad essa intestato presso AT 2,

__________ la somma di fr. 7'305.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dall’8 giugno 2005.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.

-

L’istanza 5 agosto 2005 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria è respinta.

6.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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