Lexipedia

Decisione

34.2005.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di rendita che si riferivano al periodo precedente il 27 giugno 1996,

erano prescritti.

L'attore, perfettamente consapevole della sua

incapacità lavorativa che l'aveva reso invalido, e che di conseguenza aveva

inoltrato una richiesta all'AI per il conferimento di prestazioni d'invalidità,

non ha intrapreso niente per informare tempestivamente la convenuta ed

interrompere così la prescrizione. La sua prima comunicazione sull'incapacità

lavorativa è avvenuta quasi 10 anni dopo che era iniziata, ossia per il 27

giugno.

Eventualmente, nel caso che il Tribunale rigetti

la contestazione della prescrizione, domando che i diritti regolamentari

dell'attore siano calcolati esattamente. Il credito richiesto è evidentemente

un credito forfetario che dev'essere specificato più precisamente dall'attore.

L'ammontare di questo credito richiesto viene esplicitamente contestato."

(Doc. VII)

1.6 Il 5 ottobre

2005 l’attore ha inoltrato l’elenco dei mezzi di prova da assumere (IX).

Il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI l’incarto aperto a nome dell’attore, assegnando alle

parti un termine per la consultazione degli atti ivi contenuti, con facoltà di

presentare delle osservazioni.

in

diritto

In

ordine

2.1. Nel caso in

esame, AT 1 ha introdotto la petizione nei confronti della Cassa di compensazione

__________, mentre i certificati di previdenza sono stati rilasciati dalla

Cassa pensioni __________.

Con

scritto 31 agosto 2005 la Fondazione generale CV 1 (in seguito: __________) ha

precisato quanto segue:

"

La Cassa di compensazione __________, gestisce,

per incarico della controparte, l'amministrazione della Cassa pensione __________.

Questa Cassa pensione è per i membri __________ un’opera previdenziale generale

senza una propria personalità giuridica all'interno della Fondazione generale CV

1. La Fondazione generale è stata iscritta come fondazione il 04.02.1958 nel

registro del commercio e mira, in base all'art. 3 dell'atto, ad offrire e ad

attuare una previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità per i dipendenti che prestano servizio nelle arti e nei mestieri e

per gli indipendenti che esercitano un'attività artigianale. In base all'art. 3

cpv. 3, possono affiliarsi alla Fondazione generale tutte le organizzazioni

(associazioni, organizzazioni di autotutela e istituzioni) appartenenti

all'associazione __________ purché in grado di offrire garanzia per

un'esecuzione regolare di un'opera previdenziale e di prendere le decisioni

vincolanti al riguardo.

La Cassa pensione __________ non dispone di una

propria personalità giuridica e pertanto non può neanche comparire come parte.

L'unica ad avere nella presente procedura una legittimazione passiva è la

Fondazione generale.

Alla Cassa di compensazione AVS __________, la

quale nell'atto di citazione viene citata come controparte, viene, nel rapporto

di mandato, affidata l'amministrazione della Cassa pensione __________. Ai

sensi delle suddette argomentazioni viene contestata la sua legittimazione

passiva.

Per motivi economici processuali rinunciamo ad un

rigetto del ricorso per mancanza di legittimazione passiva della controparte

"Cassa di compensazione __________ ", chiediamo tuttavia una relativa

correzione dell'intestazione della sentenza." (Doc. III)

Interpellato

in merito dal TCA, il 2 settembre 2005 il legale dell’attore ha evidenziato:

"

Ho preso atto come la convenuta si legittimi

come

"CV 1 "

ed abbia sede in

"__________".

La fondazione è rappresentata dal "dr. jur. RA

Considerandi

2.

", con recapito presso la fondazione stessa.

In siffatta circostanza di fatto si chiede che la

petizione venga corretta con l'esatta denominazione indicata nella lettera

raccomandata 31 agosto 2005.

Come inteso con il segretario di questo

Tribunale, signor __________, non è necessario riprodurre tre copie della

petizione corretta con il nuovo nominativo della convenuta; bensì risulta essere

sufficiente la presente lettera di consenso alla modifica." (Doc. V)

Rilevato che

le parti hanno espresso il loro accordo ad una correzione della denominazione

della parte convenuta, vale a dire CV 1, quale istituto previdenziale

eventualmente debitore della rendita d’invalidità da erogarsi dall’attore (cfr.

art. 20 del regolamento, doc. 6), la carenza di legittimazione passiva può

ritenersi sanata.

Va poi evidenziato che la Fondazione FG ha potuto prendere posizione sulla

domanda attorea (VI).

2.2

Trattandosi

in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto,

è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in

relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

Nel

merito

2.3

Oggetto

del contendere è l’assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità anche per il

periodo 1° dicembre 1992 – 26 giugno 1996.

L’attore fonda la propria pretesa sul fatto che con decisione 24 settembre 2001

l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto alla rendita dal 1° dicembre 1992.

La Fondazione respinge la pretesa sollevando l’eccezione di prescrizione.

Pacifico

è che l’attore percepisce dal succitato istituto previdenziale una rendita

intera d’invalidità LPP dal 27 giugno 1996.

2.4

Il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10.

settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, posto come sia litigiosa l’erogazione di una rendita d’invalidità dal 1° dicembre 1992 al 26 giugno 1996 non

tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione

della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì

quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella

causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid.

1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può

essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica

legislativa del 3 ottobre 2003.

2.5

L’art. 26

cpv. 1 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2

l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni

regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che

l’assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Secondo

l’art. 29 cpv. 1 LAI:

" Il

diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui

l’assicurato:

a. presenta un’incapacità permanente al guadagno

pari almeno al 40%, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

L'art. 20.3

del Regolamento per la previdenza obbligatoria della Cassa pensioni della __________,

applicabile in concreto, prevede:

"

20.3

L'obbligo di versare prestazioni inizia

contemporaneamente per la Cassa-pensioni e l'AI federale, al più presto però

all'estinzione di un eventuale diritto al versamento di indennità giornaliere

d'una assicurazione malattie finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e

pari almeno all'80% del salario di cui il dipendente è privato. L'obbligo di

versare prestazioni cessa quando il grado d'incapacità al guadagno diviene

inferiore al 40%, al più tardi, tuttavia, quando il beneficiario raggiunge

l'età di pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia) oppure in caso di

decesso, se sopraggiunge prima."

Quindi

l’assicuratore LPP ha ripreso nel suo regolamento l’art. 29 cpv. 2 lett. b LAI.

2.6

Per quanto

concerne il tema della prescrizione, per l'art. 41 cpv. 1 v. LPP i crediti che

riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni,

gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni

sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997 p. 562). Tale norma si

applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia

solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 220; H. M. Riemer, Das Recht

der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). Nella

previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione

regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che

contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b;

DTF 117 V 332; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

Non

essendo l’azione di cui all’art. 73 v. LPP sottoposta ad un termine, le pretese

si estinguono quindi solo in virtù dell’art. 41 v. LPP (DTF 117 V 333; DTF 116

V 343; DTF 115 V 379).

A

proposito delle prestazioni periodiche - quale è la rendita d'invalidità -

l’art. 131 CO prevede che la prescrizione delle rendite vitalizie e di simili

prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima

prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto l'intero credito sono prescritte anche

le singole prestazioni (cpv. 2).

La

prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).

Per

quanto quindi attiene alla rendita d’invalidità ciascuno degli arretrati si

prescrive in cinque anni dall’esigibilità del credito in applicazione dell’art.

130.

cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale (“Rentenstammrecht”) nel termine

ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata,

conformemente all’art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; 117 V 332 consid.

4; 111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B 9/99; SVR 1996

BVG n. 63 p. 187 consid. 4a; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129

consid. 5b; SZS 1997 p. 562; 1994 p. 270; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20;

cfr. anche Holzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im

Sozialversicherungsrecht, Basel 2005, pag. 154 ss.

A

titolo informativo, il TCA ricorda che il nuovo art. 41 cpv. 1 LPP, in vigore

dal 1° gennaio 2006, prevede l’imprescrittibilità della pretesa principale a

condizione che «non abbia lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere

dell’evento assicurato »).

Secondo

la giurisprudenza, per l’inizio della prescrizione decennale non è determinante

la decisione dell’AI, ma la nascita del diritto in base alla legge e al regolamento

(STFA inedite del 4 agosto 2000 in re , B 9/99 e del 5 giugno 2001 in re B., B

6/01 ).

Infine,

l'art. 135 CO dispone:

"

La prescrizione è interrotta:

1.

mediante riconoscimento del debito per parte del

debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la

dazione di pegni o fideiussioni;

2.

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione

aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel

fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".

Il Regolamento

applicabile in concreto non contempla alcuna regolamentazione in materia di

prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta

(doc. 6).

Infine,

va detto che il giudice delle assicurazioni sociali non deve esaminare d’ufficio

la questione della prescrizione, ma solo se viene sollevata da una parte (DTF

129.

V 241 consid. 4).

2.7

Nel caso

concreto, dagli atti AI acquisiti dal TCA emerge che l’Ufficio AI, dopo l’iniziale

decisione 14 maggio 2001 con la quale aveva accertato l’esistenza di

un’invalidità del 69% a decorrere dal 1° ottobre 1999 (corrispondente al

momento dell’interruzione per motivi di salute della riformazione professionale),

con pronunzie del 24 settembre 2001 ha anticipato la decorrenza della rendita

al 1° dicembre 1992 (ossia dopo un anno di attesa dall’inizio dell’incapacità

lavorativa rilevante iniziata il 1° dicembre 1991), questo a seguito dell’”opposizione”

dell’assicurato e di un complemento peritale.

Ricordato

che la Cassa pensione, in analogia all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, riconosce un

diritto alla rendita d’invalidità dopo un anno di attesa (art. 20.3 del

regolamento; cfr. consid. 2.5), al 1° dicembre 1992 l’assicurato aveva diritto

ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro.

La Fondazione ha tuttavia applicato il termine di prescrizione quinquennale

calcolato a ritroso dall’inoltro della domanda 27 giugno 2001 con cui l’attore

ha annunciato l’incapacità lavorativa (doc. 5). Di conseguenza la convenuta ha

ritenuto prescritte le prestazioni assicurative antecedenti il 26 giugno 1996.

L’attore

contesta che sia intervenuta la prescrizione poiché solo con comunicazione 21

luglio 2001, seguita dalla decisione 26 settembre 2001, ha saputo dall’Ufficio

AI dell’erogazione di una rendita intera a partire dal 1° dicembre 1992 (cfr.

atti AI).

Questa circostanza non è comunque decisiva.

Infatti, come ricordato al consid. 2.6., secondo la giurisprudenza federale, per

l’inizio della prescrizione non è determinante la decisione dell’AI, ma la nascita

del diritto in base alla legge e al regolamento (STFA inedite del 4 agosto 2000

in re , B 9/99 e del 5 giugno 2001 in re B., B 6/01 ). Questo per evitare che

un istituto di previdenza, per motivi a lui non imputabili, debba rispondere di

un evento assicurato, quale l’invalidità, determinato

diverso tempo (ad

esempio a seguito di un ricorso contro la decisione di rendita dell’Ufficio AI)

dopo la cessazione dell’assicurazione obbligatoria (cfr. la citata STFA inedita

del 4 agosto 2000 consid. 3b).

Nella risposta

di causa rettamente la convenuta ha fatto presente come l’assicurato prima del

27.

giugno 2001 non ha mai comunicato di essere al beneficio di una

rendita d’invalidità del 25% dal 1° luglio 1994 (vedi decisione __________ del

26.

luglio 1994 contenuta negli atti AI), tantomeno un’incapacità lavorativa e questo

nonostante l’obbligo di annuncio delle mutazioni personali ai fini assicurativi

previsto all’art. 41.2 del regolamento. Non solo, in data 15 marzo 1993 egli ha

compilato la domanda di prestazioni AI senza tuttavia aver avvisato la

Fondazione, la quale avrebbe potuto informarsi sulla procedura.

Inoltre,

l’attore non ha compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione (ad esempio

invio di un precetto esecutivo), tenuto conto poteva ragionevolmente ritenere come

invalidanti gli effetti dell’infortunio del 1° dicembre 1991.

Infine, se il

suo ex datore di lavoro, come risulta dalla sua dichiarazione 16 agosto 2005

agli atti (doc. A), nel 1991 aveva segnalato alla "Cassa pensione" la

cessazione dell’attività per motivi di salute dell’attore, ciò non può essere

considerato come richiesta di prestazioni da parte di quest’ultimo e tantomeno

quale atto d’interruzione della prescrizione.

In conclusione, non potendo addebitare alla Fondazione alcuna negligenza,

tantomeno di aver abusivamente fatto ricorso all’istituto della prescrizione

(cfr. in merito: DTF 113 II 264 consid. 2e citato nella menzionata STFA inedita

4.

agosto 2000, B 9/99, consid. 4b riportata al consid. 2.4) e costatato che in

casu non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.6),

le prestazioni dal 1° gennaio 1992 al 26 giugno 1996 sono da ritenere prescritte.

La

petizione deve dunque essere respinta.

2.8

Quanto

infine alle richiesta formulata in corso di causa da parte dell’attore tendente

all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, quali in particolare l’audizione

dell’ex datore di lavoro, il richiamo dall’Ufficio AI e dalla __________ degli

atti che lo concernono e l’espletamento di una perizia sul conteggio della

rendita d’invalidità, va detto che per costante giurisprudenza quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC

1986.

pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T.,

sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio

1992.

in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del

25.

novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito

dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d;

DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in

Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag.

1292);

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che gli atti AI assunti d’ufficio, nonché

la documentazione prodotta da entrambe le parti siano sufficienti ai fini

dell’esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire ulteriori

accertamenti. Quanto alla chiesta perizia, l’attore non ha spiegato per quale

motivo la stessa debba essere svolta, rispettivamente non ha sostanziato alcuna

censura in merito all’ammontare della rendita d’invalidità percepita.

La richiesta formulata dall’attore è pertanto respinta.

2.9

Con la

risposta di causa la convenuta ha chiesto la rifusione delle ripetibili, tema che

non è regolato dalla LPP.

Il tema

della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2

LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti.

Il

principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,

PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,

secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere

applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante

giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a

ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile

dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il

ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice

al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra

citate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,

pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando

che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole,

di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza

esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,

un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del

diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha perso la causa.

L'assicuratore

che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174;

DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni: DTF

112.

V 362; RAMI 1992 p. 164).

Nella

specie, visto quanto sopra, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa,

non è giustificato assegnarle indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster