34.2005.54
mancato versamento all'istituto di previdenza di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia per temerarietà al datore di lavoro convenuto
22 novembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2005.54
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento all'istituto di previdenza di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia per temerarietà al datore di lavoro convenuto
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.54
rg
Lugano
22 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 19 agosto
2005 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la CV 1 si è
affiliata alla AT 1 (in seguito: Fondazione), con effetto dal 1. maggio 2003;
- a
fronte del mancato pagamento, malgrado la notifica di diverse diffide, dei
contributi e delle spese dovute a far tempo dall’affiliazione, la Fondazione,
comunicato nel frattempo al datore di lavoro il ritiro di copertura, ha fatto
spiccare dall’UE di __________ il precetto esecutivo n. __________, datato 3
settembre 2004, per un importo di fr. 1'809.80, a cui l’escussa ha interposto
opposizione;
- con
la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA la condanna della CV 1 al
pagamento di suddetto importo oltre interessi al 3.5% dal 31 agosto 2004, delle
spese di precetto esecutivo (fr.70.-), postulando pure il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta a suddetto precetto nonché la rifusione delle spese
ripetibili;
- malgrado
l'assegnazione di due termini per la presentazione della risposta, la convenuta
è rimasta silente;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in
questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce
nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro
e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- per
quanto riguarda il finanziamento della previdenza, nella fattispecie la cifra V6
delle condizioni contrattuali prevede che
"
Il datore di lavoro si
assume l'obbligo di pagamento per gli interi costi della previdenza
professionale nei confronti della Fondazione conformemente al regolamento. Egli
corrisponde trimestralmente ed in anticipo dei pagamenti almeno in misura dei
mesi trascorsi dall'inizio dell'anno civile. I premi unici devono essere pagati
immediatamente in un solo importo.
La Fondazione tiene un conto corrente fruttifero ed eventuali
conti di deposito per ogni Cassa di previdenza. Essa mette in conto al datore
di lavoro i costi per assicurazioni concluse prima del 1° luglio ogni anno di
calendario con valuta 1° luglio. I costi per nuove assicurazioni ed
assicurazione suppletive vengono valutati al momento della conclusione.
Fatti
I mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti
dalla Fondazione quale credito fruttifero verso la AT 1. Gli interessi attivi e
passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati
senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione. L'interesse attivo non
è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia
secondo la LPP.
In quanto le persone assicurate versino contributi alla
previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro salario dal datore di
lavoro e versati alla Fondazione. I contributi conformemente al regolamento
possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso per l'inizio di un
anno civile.
La Fondazione presenta un rendiconto annuale al datore
di lavoro, all'intenzione del Comitato di cassa."
- l'ammontare
dei contributi dovuti (composti dei contributi di risparmio e di rischio) a
favore della previdenza è fissato nel Piano di previdenza quale allegato al
contratto d'affiliazione. Nel piano di previdenza viene pure precisato che
l'importo dovuto dipende in particolare dall'età e dal sesso. Inoltre viene
indicata la modalità di calcolo del salario assicurato e indicato che con i
contributi vengono finanziate anche ulteriori prestazioni legali, quali
l'adeguamento al rincaro delle prestazioni d'invalidità e i superstiti, le
prestazioni completive per la generazione d'entrata, come pure i costi per il
fondo di garanzia;
- l'importo
dei contributi dovuti così come quello delle spese addebitate e degli
interessi, non è contestato. Dall’esame della documentazione agli atti risulta
che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato
conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle della
LPP. È stato inoltre correttamente tenuto conto dei salari notificati e delle
intervenute mutazioni. Le persone assicurate e i salari erogati risultano ai
documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi
suesposti ed è quindi fondato. L'importo chiesto con la petizione di fr.
1'809.80 (comprensivo delle spese) oltre interessi del 3.5% dal 31 agosto 2004
(cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali), può quindi essere
riconosciuto integralmente;
- l’attrice
chiede anche la condanna della convenuta al pagamento delle spese del precetto
esecutivo n. __________ di __________ (fr. 70.--).
Tale
richiesta deve essere disattesa. In effetti, tali spese non sono oggetto della
sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti
dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce
ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR
1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 in re R.B.; DTF
71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106). In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione;
-
l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dall’UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora
il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80
LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp.
241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta
Considerandi
dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il
TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso
di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un
principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali
(DTF 124 V 285-287; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del
17.
luglio 1998 in re T.).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335). Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente
al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re
FICLPP).
Nel
caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la
presentazione della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di
conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
- il
tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.
2.
LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti. L’art. 22 LPTCA prevede il "diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,
al solo “ricorrente”. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA
7.
dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a
proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire
all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue
pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover
sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi
analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133
consid. 5, 126 V 150 consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta
alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata
(la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e
richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V
133s, 323, 127 V 207, 126 V 150; AHI Praxis 2000 p. 337).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la CV 1
è condannata a versare alla AT 1 l'importo di fr. 1'809.80 oltre interessi del 3.5
% dal 31 agosto 2004.
§§ E' rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'UE di __________ del 3 settembre 2004.
2.- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della CV 1.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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