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Decisione

34.2005.54

mancato versamento all'istituto di previdenza di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia per temerarietà al datore di lavoro convenuto

22 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti

dalla Fondazione quale credito fruttifero verso la AT 1. Gli interessi attivi e

passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati

senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione. L'interesse attivo non

è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia

secondo la LPP.

In quanto le persone assicurate versino contributi alla

previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro salario dal datore di

lavoro e versati alla Fondazione. I contributi conformemente al regolamento

possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso per l'inizio di un

anno civile.

La Fondazione presenta un rendiconto annuale al datore

di lavoro, all'intenzione del Comitato di cassa."

- l'ammontare

dei contributi dovuti (composti dei contributi di risparmio e di rischio) a

favore della previdenza è fissato nel Piano di previdenza quale allegato al

contratto d'affiliazione. Nel piano di previdenza viene pure precisato che

l'importo dovuto dipende in particolare dall'età e dal sesso. Inoltre viene

indicata la modalità di calcolo del salario assicurato e indicato che con i

contributi vengono finanziate anche ulteriori prestazioni legali, quali

l'adeguamento al rincaro delle prestazioni d'invalidità e i superstiti, le

prestazioni completive per la generazione d'entrata, come pure i costi per il

fondo di garanzia;

- l'importo

dei contributi dovuti così come quello delle spese addebitate e degli

interessi, non è contestato. Dall’esame della documentazione agli atti risulta

che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato

conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle della

LPP. È stato inoltre correttamente tenuto conto dei salari notificati e delle

intervenute mutazioni. Le persone assicurate e i salari erogati risultano ai

documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.

Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi

suesposti ed è quindi fondato. L'importo chiesto con la petizione di fr.

1'809.80 (comprensivo delle spese) oltre interessi del 3.5% dal 31 agosto 2004

(cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali), può quindi essere

riconosciuto integralmente;

- l’attrice

chiede anche la condanna della convenuta al pagamento delle spese del precetto

esecutivo n. __________ di __________ (fr. 70.--).

Tale

richiesta deve essere disattesa. In effetti, tali spese non sono oggetto della

sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti

dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce

ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR

1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 in re R.B.; DTF

71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106). In tal

caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del

rigetto dell’opposizione;

-

l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dall’UE di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora

il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in

riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80

LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp.

241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta

Considerandi

dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può

essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice

amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle

assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione;

- secondo

la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù

dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si

prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

Il

TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso

di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un

principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali

(DTF 124 V 285-287; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del

17.

luglio 1998 in re T.).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal

compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335). Nell'ambito

dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente

al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re

FICLPP).

Nel

caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di

conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200.--;

- il

tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.

2.

LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti. L’art. 22 LPTCA prevede il "diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,

al solo “ricorrente”. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA

7.

dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a

proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire

all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue

pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover

sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi

analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di

organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2

OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133

consid. 5, 126 V 150 consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o

quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in

causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto

alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta

alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata

(la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e

richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V

133s, 323, 127 V 207, 126 V 150; AHI Praxis 2000 p. 337).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere

riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza la CV 1

è condannata a versare alla AT 1 l'importo di fr. 1'809.80 oltre interessi del 3.5

% dal 31 agosto 2004.

§§ E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell'UE di __________ del 3 settembre 2004.

2.- La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della CV 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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