34.2005.6
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; accollo di tasse e spese per temerarietà
26 aprile 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
34.2005.6
Data decisione, Autorità:
26.04.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; accollo di tasse e spese per temerarietà
CONTRIBUTI
ONERE PROCESSUALE
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.6
FC
Lugano
26 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 21 gennaio
2005 di
Fondaz. coll. LPP AT 1,
contro
CV 1
In materia di previdenza professionale
considerato
in fatto e in diritto che
- ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1. ottobre 1998 CV 1, __________ (precedentemente __________, cfr. doc.
A/1) ha aderito alla Fondazione collettiva LPP AT 1 (in seguito: Fondazione)
(doc. A/1);
- nel corso
del 2003, a seguito del mancato pagamento di parte dei contributi dovuti
conformemente ai conteggi trasmessi alla datrice di lavoro (doc. A/ 6-29), dopo
diverse diffide (doc. A/28segg), disdetto da quest'ultimo il contratto
d'adesione con lettera del 12 dicembre 2003 e con effetto al 31 dicembre 2003
(doc. V e V bis), e diffidato da ultimo il pagamento di complessivi fr. 29'317.40
(saldo dovuto, unitamente alle spese, al 9 febbraio 2004, doc. A/28),
nell’aprile 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il
precetto esecutivo n. __________ nei confronti de CV 1, __________ per
complessivi fr. 29'717.40 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 (doc. A/31);
- contro il
citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;
- con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare CV 1 al
pagamento di fr. 29'717.40 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 e delle
spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al succitato precetto nonché la rifusione di ripetibili;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta di causa (II, III);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98);
- il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,
128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA
del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta sino al
31 dicembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA
del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004
nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema
del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni
transitorie della citata modifica legislativa;
- l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- in concreto
la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di
finanziamento, il calcolo, la fatturazione e il versamento dei contributi sono
disciplinati agli art. 2.4, 3 del Contratto d'adesione e nel relativo allegato (doc.
A/1), agli art. 6-10 delle Condizioni generali per l’assicurazione collettiva
sulla vita (doc. A/3), all’art. 6 del Regolamento di previdenza (doc. A/5).
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; Contratto d'adesione e relativo allegato;
art. 6 del Regolamento di previdenza, doc. A/5).
Fatti
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza, Contratto
d’adesione e relativo allegato; art. 66 cpv. 1 LPP).
Per
quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono
dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il
fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo
assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per
l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (cfr. il Contratto
d'adesione e relativo allegato, doc. A/1; cfr. anche l’art. 6 del Regolamento,
doc. A/5; cap. 3 delle Condizioni generali, doc. A/3);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da CV 1
a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra
richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute (doc. A/6-29).
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi e anche in questa sede ha tralasciato di formulare contestazioni
(cfr. III).
In simili
condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti ammontanti a fr. 29'456.70 il 10 gennaio 2004 (doc.
A/26), importo in seguito corretto il 4/9 febbraio 2004 a fr. 29'317.40 (doc.
A/27, 28) oltre a fr. 400 di spese (cfr. doc. A/29 e 30);
- per
quanto riguarda le spese di richiamo e di esecuzione addebitate per complessivi
fr. 560 (doc. A/6, A/26 e 28-30) (non tuttavia quelle di fr. 100.- indicate nel
precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, cfr. SVR 1995 KV
Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.) le stesse
in quanto giustificate e conformi al “Regolamento delle spese” (doc. A/4 cfr.
anche il doc. A/3) vanno riconosciute (DTF 117 II 258);
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1. gennaio 2004.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 v. LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;
SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con
il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- ne
consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi
fr. 29'717.40 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004;
- l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UE di __________;
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss, 251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
Considerandi
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita.
Per il
TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;
SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con
riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore
soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di
successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI
Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).
Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto
di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28
gennaio 1998 nella causa P. Sagl).
Nel caso
in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo
costringendo la Fondazione ha presentare l’azione qui in oggetto. Inoltre, non
è intervenuta nella presente causa, malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato
temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per fr. 300.--;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117.
V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112.
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992
in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli
assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una
persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di
ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere
complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di
tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.
4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa e il
suo valore litigioso, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza
federale non può essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione
collettiva LPP AT 1, __________ fr. 29'717.40 oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2004.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
dell'UE di __________.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico de CV 1.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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