34.2005.62
mancato versamento all'istituto previdenziale di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia al datore di lavoro convenuto per temerarietà
13 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2005.62
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento all'istituto previdenziale di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia al datore di lavoro convenuto per temerarietà
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
art. 20 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.62
rg
Lugano
13 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
statuendo sulla
petizione del 22 settembre 2005 di
AT 1
contro
CV 1
in materia
di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - ai
fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con
effetto dal 1. aprile 2003 la CO 1 ha aderito alla Fondazione RI 1 (in seguito:
Fondazione);
- a
fronte del mancato pagamento, malgrado diffida, dei premi dovuti sino al 31
luglio 2004 (data per la quale è stato disdetto il contratto d'adesione) conformemente
ai conteggi trasmessi al datore di lavoro ed ammontanti in tale data a fr.
49'086.45 (comprensivi di interessi sino al 26 ottobre 2004 e spese di richiamo),
con domanda di esecuzione 18 febbraio 2005 la Fondazione ha fatto spiccare
dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________ nei confronti della CO
1 per suddetto importo (oltre fr. 300.-- per spese per disguidi) più interessi
al 5% dal 27 ottobre 2004;
-
contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;
- con
la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare la CO 1 al
pagamento di fr. 49'086.45 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 e delle
spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
a detto precetto nonché la rifusione di ripetibili;
-
la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini
per la presentazione della risposta;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per
quel che riguarda l'ammontare dei contributi - non è contestato in questa sede
- l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo
dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi
contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari (Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998 p. 46; Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1
LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni,
il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art.
16 LPP (Messaggio CF sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
-
in concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati in particolare agli artt. 7 a 9 del Contratto d'adesione
(doc. A/1), 6 a 10 delle Condizioni generali per l’assicurazione collettiva
sulla vita (doc. A/3), 2, 5 e 6 del Regolamento di previdenza (doc. A/5). In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla
convenuta sino al 31 luglio 2004 a favore dei suoi dipendenti è stato
effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e
regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone
assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei
contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Del resto la
convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi. In simili condizioni essa deve essere condannata a solvere i
contributi previdenziali scoperti ammontanti a fr. 48'986.45;
- le
spese per richiami (fr. 100.--) e di esecuzione (fr. 300.--), in quanto giustificate
e conformi al Regolamento delle spese (doc. A/4, A/9, A/24), vanno pure riconosciute
(DTF 117 II 258);
-
l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 27
ottobre 2004.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;
SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con
il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
-
ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi
fr. 49'386.45 oltre interessi al 5% su fr. 49'086.45 dal 27 ottobre 2004;
- l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente
la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione. Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss). Il principio é
che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss, 251s).
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- secondo
Fatti
i combinati artt. 8 LALPP e 20 cpv. 1 LPTCA la procedura è di principio
gratuita. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione
di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V
285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64). Un processo è temerario o sconsiderato
se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui
questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o
di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V
335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di
non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato
ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o
l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione
al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In
simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia
(DTF 124 V 288, 290).
Nel
caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione
della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza,
il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno
poste a suo carico tasse e spese per fr. 400.--;
-
Considerandi
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti. L’art. 22 LPTCA prevede per il ricorrente che vince la causa
il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese
processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è
dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al
solo ricorrente.
Il
motivo di questo privilegio è esposto in RAMI 1990 U 98 p. 195, dove è
precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112.
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V
150; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della
controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza,
gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da
una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di
ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere
complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di
tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207; AHI Praxis
2000.
p. 337).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può
essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di conseguenza la CV 1,
__________ è condannata a versare alla Fondazione RI 1 fr. 49’386.45 oltre
interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 su fr. 49'086.45.
§§ E' rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE
di __________.
2.- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico della
CV 1.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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