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Decisione

34.2005.62

mancato versamento all'istituto previdenziale di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia al datore di lavoro convenuto per temerarietà

13 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati artt. 8 LALPP e 20 cpv. 1 LPTCA la procedura è di principio

gratuita. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione

di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V

285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64). Un processo è temerario o sconsiderato

se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui

questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o

di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V

335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di

non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione

al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In

simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia

(DTF 124 V 288, 290).

Nel

caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione

della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza,

il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno

poste a suo carico tasse e spese per fr. 400.--;

-

Considerandi

il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti. L’art. 22 LPTCA prevede per il ricorrente che vince la causa

il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese

processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è

dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al

solo ricorrente.

Il

motivo di questo privilegio è esposto in RAMI 1990 U 98 p. 195, dove è

precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112.

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V

150; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza,

gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da

una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207; AHI Praxis

2000.

p. 337).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§ Di conseguenza la CV 1,

__________ è condannata a versare alla Fondazione RI 1 fr. 49’386.45 oltre

interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 su fr. 49'086.45.

§§ E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE

di __________.

2.- La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico della

CV 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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