34.2005.67
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
13 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2005.67
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.67
RG/sc
Lugano
13 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 25 ottobre 2005 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle
prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 26 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2005, il Pretore
della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1,
omologando l’accordo in cui è stata stabilita la ripartizione a metà delle
rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio e stabilito il
30 giugno 2005 quale data determinante per relativo calcolo;
- il 25
ottobre 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante
il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di deter-minarsi al proposito ed ha inoltre effettuato
ulteriori accertamenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nella
fattispecie dagli atti all’inserto non risulta che gli ex coniugi __________ disponessero
di averi previdenziali al momento del matrimonio (27 settembre 1996). Per
contro il 30 giugno 2005 (data determinante ai fini della divisione stabilita
in sentenza di divorzio) AT 1 disponeva presso la AT 2 - dove risulta a
tut-t’oggi ancora assicurata quale dipendente della __________ di __________ -
di una prestazione di uscita di fr. 3'280.-- (XIII), mentre CV 1 disponeva,
anch’esso presso la citata Fondazione - dove risulta a tutt’oggi assicurato
quale dipendente della __________ di __________ - di una prestazione d’uscita
di fr. 18'567.-- (XXXVII, XL). L’attuabilità di una divisione giusta l’art. 122
CC è stata confermata per entrambi i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi
Considerandi
- per quanto riguarda quelli di CV 1 solo dopo aver accertato, a seguito di
temporanea incapacità al lavoro, se nel frattempo non fosse insorto una caso di
previdenza giustificante l’erogazione di prestazioni LPP (XIII, XIV, XVI, XXX,
XXXVII, XL);
-
considerati suddetti averi di previdenza accumulati durante il matrimonio, i
consecutivi rispettivi crediti di fr. 9'283.50 e fr. 1'640.--, a AT 1 spetta, a
saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr. 7'643.50;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 7'643.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 30 giugno 2005 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso
la CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 18'567.--.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 3'280.--.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________) di versare a favore di AT 1 (contratto n. __________,
assicurazione n. __________), la somma di fr. 7'643.50 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2005.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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