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Decisione

34.2005.68

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

14 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AT 1 e CV 1 omologando l’accordo delle parti circa la suddivisione a

metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio;

- in data 28

ottobre 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,

quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73

cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai

fini del calcolo della prestazione accumulata dagli ex coniugi __________ durante

il matrimonio, con scritto 31 ottobre 2005 il TCA ha richiesto agli ex coniugi

come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito

(art. 25a cpv. 2 LFLP);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta

l'art. 22 LFLP

"

In caso di divorzio, le

prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente

agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono

applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi

di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono

alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento

della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di

calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso

di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,

l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario

non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato

accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der

beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del

12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma

dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.

25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1.

gennaio 2005);

- a

norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la

comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura.

Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare

le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- dalla

documentazione acquisita agli atti e da quanto dichiarato nelle more della

presente procedura da AT 1 non risulta che all'epoca del matrimonio (dicembre

1980) CV 1 - che non ha dato riscontro alcuno alla richiesta 31 ottobre del TCA

- disponesse di una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai

sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;

- al

momento del divorzio CV 1 disponeva per contro di una prestazione d’uscita di

fr. 30'361.-- presso la Fondazione istituto collettore

LPP (IV);

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall’ex marito) deve

pertanto essere cifrato in fr. 15'180.50 (30'361 : 2);

- per

quanto riguarda quest’ultima, dagli atti non risulta che essa abbia accumulato

qualsivoglia avere previdenziale durante il matrimonio;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 15'180.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(19 ottobre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B

73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella

causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________

presso la __________, __________ (V);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 30'361.--.

2.- E'

fatto ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, __________,

__________ di versare a favore di AT 1 sul conto di

libero passaggio n. __________ presso la __________, __________, la somma di

fr. 15'180.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare

dal 19 ottobre 2005.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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