34.2005.70
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; nessuna divisione in assenza di elementi che permettono di ritenere che il coniuge sia o sia stato affiliato ad un istituto previdenziale ed a
13 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.70
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; nessuna divisione in assenza di elementi che permettono di ritenere che il coniuge sia o sia stato affiliato ad un istituto previdenziale ed abbia accumulato averi previdenziali durante il matrimonio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.70
rg
Lugano
13 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 7 novembre 2005 dal Pretore
della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 27 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 2 novembre 2005, il
Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i
coniugi CV 1 e AT 1 (nata __________), statuendo al dispositivo 1.4 la
ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio acquisite
dai coniugi durante il matrimonio, e ciò nel caso in cui non sia ancora
sopraggiunto un caso di previdenza;
- dalle
motivazioni della sentenza emerge inoltre che il Pretore, dopo aver in particolare
rilevato come dagli atti di causa “non é stato possibile verificare
l’affiliazione di CV 1 ad un istituto di previdenza professionale”, ha
optato per la summenzionata soluzione “non disponendo di alcuna indicazione
al fine della ripartizione di quanto acquisito durante il matrimonio a titolo
di previdenza professionale”; egli ha infine condizionato detta
ripartizione alle “verifiche” da parte del Tribunale cantonale delle
assicurazioni;
- passata
in giudicato la sentenza di divorzio, il 7 novembre 2005 il Pretore ha trasmesso
l'intero incarto al TCA “per il calcolo del quantum delle prestazioni di libero
passaggio da trasferire”;
- il
TCA ha richiesto agli ex coniugi __________ di determinarsi sull’importo da
ripartire (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- AT
1 ha prodotto una dichiarazione della __________ attestante l’esistenza di un
conto di libero passaggio aperto a suo nome nell’ottobre 2005 con un saldo di
fr. 5'891.05 al 15 novembre 2005; essa ha precisato di non disporre di alcuna informazione
in merito alla prestazione di libero passaggio dell’ex marito il quale, a mente
sua, non avrebbe in realtà quasi mai lavorato, ed ha infine evidenziato come
appaia ingiustificato procedere ad una divisione del proprio avere di previdenza,
dichiarandosi per il resto disposta a rinunciare alla metà di eventuali averi
pensionistici accumulati dall’ex coniuge;
-
CV 1 è per contro rimasto silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il
matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice
civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da
trasferire.
-secondo l’art. 122 CC
"
1Se un coniuge o ambedue i coniugi sono
affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto
alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le
disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
2Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere
divisa soltanto la differenza fra questi due crediti."
- per
l'art. 142 CC
"
1In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti.
- giusta
l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente a statuire nel merito della presente causa è
lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre
agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
1.
gennaio 2005);
-
secondo l’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la
comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura.
Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare
le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- una
divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante
il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC
- secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio - la cui
applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza
professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad
una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di
istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia
gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero
passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar,
art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo adempiuta nel caso in
cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127
III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg,
cit., art. 122 n. 1);
- se
è dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC - nel caso in cui quindi sussistano
prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti
verso istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati sulla
divisione della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecu-zione della
divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle
proporzioni della divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00)
e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a
procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC);
- nella
specie questo TCA non può anzitutto non rilevare come il Pretore, pur costatando
l’impossibilità di accertare l’esistenza di averi previdenziali di spettanza di
CV 1 suscettibili di divisione ex art. 122 CC, ha nondimeno stabilito in applicazione
di tale norma (sic!) il diritto per ogni coniuge - nel caso in cui un caso di
previdenza non si fosse già realizzato - alla metà della prestazione di libero
passaggio acquisita durante il matrimonio dall’altro coniuge; il Pretore ha
infine condizionato suddetta ripartizione alle “verifiche” da parte del TCA
al quale è stato quindi trasmesso l’incarto (per altro senza notifica di quanto
prescritto dall’art. 142 cpv. 3 cifra 3 e 4 CC) per il calcolo del quantum da
trasferire;
- non compete al giudice di cui all’art. 25a LFLP - chiamato in
caso di mancata intesa tra i coniugi ai sensi dell’art 142 cpv. 1 CC ad eseguire la divisione (Walser, Basler Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea/Ginevra /Monaco 2002, art. 142 n. 1ss) - verificare, dopo che il giudice del divorzio ha
deciso una divisione ai sensi dell’art. 122 CC fissando la relativa chiave di
ripartizione con consecutivo deferimento della causa giusta l’art. 142 cpv. 2
CC, se siano effettivamente adempiute le premesse giustificanti una siffatta
soluzione (notasi per inciso che é invece riconosciuta una competenza del tribunale
di cui all’art. 73 LPP a statuire sulla validità di un pagamento in contanti di
una prestazione di libero passaggio effettuata da un coniuge durante il
matrimonio [DTF 128 V 41ss; STFA 30 gennaio 2004 nella causa A.,
B19/03]; nell’ambito di una causa deferitagli ex art.
142.
cpv. 2 CC, inoltre, il giudice di cui all’art. 73 LPP può,
nel caso in cui costati l’impossibilità dal profilo tecnico di una divisione
degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio, rifiutare per
inapplicabilità dell’art. 122 CC la divisione disposta nella sentenza di
divorzio e rinviare quindi la causa al giudice civile affinché statuisca in
applicazione dell’art. 124 CC [Schneider/Bruchez, cit., p. 259; RVJ 2002
p. 117ss]);
-
l’art. 122 CC (come pure l’ipotesi normativa di cui all’art. 124 CC) trova,
come detto, applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto della
previdenza professionale; inoltre, l’applicazione dell’art. 142 cpv. 1 e 2 CC
(decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione
e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice competente ai sensi della
LFLP) presuppone un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata
intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss);
- in
concreto né dalla sentenza di divorzio, né dai relativi atti di causa, né dalle
dichiarazioni della ex moglie (nelle more della presente procedura essa ha precisato
di non disporre di alcuna informazione in merito all’esistenza di averi previdenziali
di spettanza dell’ex marito) si evince il benché minimo elemento che
permetta di ipotizzare che CV 1 sia (o sia stato) affiliato ad un istituto
previdenziale, abbia accumulato averi previdenziali durante il matrimonio e
disponga di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti di
qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;
-
in simili circostanze - rilevato come non manchi di suscitare perplessità
il modus operandi del Pretore, il quale (come già in una precedente
fattispecie, cfr. STCA 16 dicembre 2005 nella causa M., inc. 34.2004.53) ha deciso
la quota di ripartizione e trasmesso la causa allo scrivente Tribunale in applicazione
dell’art. 142 CC senza che fosse in realtà accertata l’effettiva esistenza (per
l’ex marito) d’affiliazione ai sensi dell’art. 122 CC - stante
l’assenza, in base agli atti di causa, di elementi giustificanti una divisione
delle prestazioni d’uscita ai sensi di detta norma rispettivamente degli artt.
22.
e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna divisione giusta l’art. 25a
LFLP.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non
si fa luogo alla divisione delle prestazioni previdenziali tra gli ex coniugi CV
1 e AT 1.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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