34.2005.71
incompetenza del Tribunale delle assicurazioni a statuire nel merito di una istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione concernente un debito contributivo del datore di lavoro nei confronti dell'i
11 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.71
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, TCA
Titolo:
incompetenza del Tribunale delle assicurazioni a statuire nel merito di una istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione concernente un debito contributivo del datore di lavoro nei confronti dell'istituto previdenziale
IRRICEVIBILITÀ
art. 79 LEF
art. 82 LEF
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.71
rg
Lugano
11 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull’istanza del 9 novembre 2005
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto che
- con l’istanza
in oggetto la RI 1 (in seguito: __________) chiede a codesto Tribunale di
pronunciare “in virtù della disposizione dell’art. 82 LEF ” la “cancellazione
dell'opposizione” interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo n. __________
dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 49'715.70 per premi
assicurativi della previdenza professionale rimasti impagati;
- giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
- per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
Considerandi
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
e riferimenti);
- in casu tramite
il summenzionato precetto la AT 1, su mandato della Fondation collective d’RI 1,
ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso
di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 49'715.70;
- l'escussa
ha interposto opposizione;
- giusta
l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione;
- in
concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di
riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79
LEF, azione che fonderebbe la competenza dello scrivente Tribunale a conoscere
il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva
l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti
con l'istanza in esame è postulata la cancellazione (recte: il rigetto)
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo e ciò con esplicito
riferimento all’art. 82 LEF, il quale stabilisce che il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell’opposizione nel caso in cui il credito sia fondato
su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata;
- per
applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per
decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore
secondo la loro competenza;
- stante
quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione
dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere a proprio nome pretese
di spettanza dell'omonima Fondazione collettiva LPP - ritenuta la
manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza, la
stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di
competenza alla Pretura del Distretto di __________, __________ (art. 16 LALEF,
art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di __________;
DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);
- posta la
palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che insiste nel
(ri)proporre irritamente dinanzi a questo Tribunale, con ripetuta ed evidente
leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui agli
artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA 34. 2005.19, 34.2004.58, 34.2004.26, 34.2003.42,
34.2003
, 34. 2002.57) vanno poste tasse e spese di giustizia per complessivi
fr. 400.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 124 V 285-287,
118.
V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'istanza
9 novembre 2005 della AT 1.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 400.- sono poste a carico della AT 1.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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