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Decisione

34.2005.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di

libero passaggio da aprirsi presso la Fondazione Istituto collettore LPP, __________,

la somma di fr. 17'683.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 7 novembre 2005.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- La

AT 2 verserà a AT 1 e CV 1 fr. 700.-- ciascuno a titolo di ripetibili, ciò che

rende prive di oggetto entrambe le istanze di assistenza giudiziaria presentate

dagli ex coniugi nella more della presente procedura.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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