34.2005.73
mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto previdenziale
3 aprile 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
34.2005.73
Data decisione, Autorità:
03.04.2006, TCA
Titolo:
mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto previdenziale
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.73
rg/td
Lugano
3 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 17 novembre
2005 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
e in diritto
che - con
contratto 9 aprile 2002 la CV 1 quale datore di lavoro ha aderito, con effetto
dal 1. gennaio 2000, alla AT 1 (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare
la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti;
-
a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non soluti per il 2003 e
conteggiati sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro, dopo aver
dato avvio a diverse procedure esecutive di cui si dirà nel prosieguo, con
petizione 17 novembre 2005 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al
pagamento di fr. 24’992.90 (comprensivi di fr. 23'417.90 per contributi, fr.
1’275 per interessi di mora, fr. 200.-- per danni di mora e fr. 100.-- per
anticipo versato all’ufficio esecuzione) oltre interessi al 5 % dal 17 novembre
2005, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al non
meglio precisato precetto esecutivo n. __________;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989,
p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente
le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i
contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia
di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag.
98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel
caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro
si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A1);
- l’obbligo
contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali - dev’essere quindi riconosciuto;
- le
modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto d'adesione
e nel relativo piano di previdenza __________ la cui applicazione è stata
concordata tra le parti (doc. A1, A2, A6);
- le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.
A4, A5). Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, rimasti insoluti, si
fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla
documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato
conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario coordinato
LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati dal
datore di lavoro durante il periodo litigioso.
Per
il che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali
scoperti per fr. 23'417.90;
-
l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 15
settembre 2004 al 17 ottobre 2005 sui contributi non soluti, nonché ulteriori
interessi di mora al 5% dal 17 novembre 2005 sull'ammontare dei contributi
sommato agli interessi di ritardo relativi al succitato periodo.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).
In
concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto -
limitatamente agli interessi sul capitale di fr. 23'417.90 decorrenti dal 15 settembre
2004, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA 11
dicembre 2002 nella causa S., B 21/02);
- per
quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr.
200.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore
è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli
interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali
spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF
117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a
sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono
essere riconosciuti;
- per
quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e che
la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va precisato
che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un
accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non
riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore.
Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso
il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia
nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);
-
con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1001998. Il menzionato
precetto non è stato prodotto con la petizione, nella quale neppure è stato
indicato da quale Ufficio esso sia stato emanato. Dalla documentazione richiamata
d’ufficio dal TCA (V-IX) risulta tuttavia che non esiste alcuna procedura
esecutiva, recante siffatto numero, promossa dalla Fondazione attrice nei
confronti della ditta convenuta (non conferente appare inoltre il riferimento
fatto in petizione ad una procedura esecutiva di cui al precetto n. __________,
che non concerne le parti in causa, cfr. IX). Risulta per contro che una prima
procedura esecutiva, avviata dalla AT 1 nei confronti della CV 1 con precetto
n. __________ dell’UE di __________, è stata in seguito annullata e sostituita
tramite domanda d’esecuzione 18 ottobre 2004 in relazione alla quale suddetto
Ufficio ha in seguito spiccato il nuovo precetto n. __________ notificato
all’escussa in data 26 ottobre 2004. Invitata a voler produrre il precetto
oggetto della domanda di rigetto in petizione, la Fondazione attrice ha
trasmesso copia del precetto n. __________, riguardante cioè la procedura
esecutiva che, come visto, risulta essere stata annullata. Orbene, anche volendo
considerare che l’opposizione di cui è chiesto il rigetto sia quella interposta
al precetto n. __________ dell’UE di __________, alla richiesta attorea non può
essere dato seguito ritenuto che detto precetto risulta nel frattempo essere scaduto.
Secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF infatti, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto, il creditore può chiedere la continuazione
dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un
anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine
resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o
amministrativa e la sua definizione. In concreto con azione si intende la procedura
di riconoscimento (art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2
LEF) o quella di rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF).
Nel
caso in esame il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato in data
26 ottobre 2004 (doc. VI/3). Il termine di validità di un anno dello stesso è
scaduto l'anno successivo il medesimo giorno, la petizione in oggetto essendo
stata presentata solo il 17 novembre 2005. Visto quanto sopra la richiesta
tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta non può quindi essere
ammessa, ritenuto che quand’anche fosse rigettata in via definitiva
l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato un titolo valido
per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun effetto (Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, § 22 N 11);
-
per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in
virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA
vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319;
SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere
temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale
anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza
della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione
Fatti
di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è
temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere
accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella
causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di
un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente
al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP contro P. Sagl).
Nel
caso in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al/ai precetto/i esecutivo/i
e non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento
della convenuta va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a
suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300.--;
-
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in
vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a
ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso
valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF
contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle norme di diritto
federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è
esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI
1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della
norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere
in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto
dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla
controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili
a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito
dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il
diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso
in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha
introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,
l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,
di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta
alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non
patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione
di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 23'417.90
oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2004.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della
convenuta.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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