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Decisione

34.2005.74

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

30 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo

della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di

matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,

l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario

non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato

accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der

beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12

marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma

dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito

della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente

ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP,

oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche

gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1.

gennaio 2005);

- in

concreto, sulla base dalla documentazione acquisita agli atti, gli ex coniugi __________

hanno congiuntamente comunicato al TCA di ritenere determinanti ai fini della

divisione l’importo di fr. 28'399.--, quale prestazione di spettanza dell’ex

marito al momento del matrimonio presso la __________, rispettivamente

l’importo di fr. 108'316.-- quale prestazione esistente al momento del divorzio

presso CV 2, __________, dove CV 1 risulta a tutt’oggi assicurato

(IV, VII, IX);

-

che a suddetto accordo può senz’altro essere prestata adesione;

-

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al

momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al

divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il

tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),

indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto

previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits

en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce,

1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al

momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma

spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase

LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n.

698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

- l'avere

di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 28'399.--) aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 14'831.40) - calcolati in

applicazione dell’art. art. 12 OPP2 - deve quindi essere cifrato in fr.

43'230.40;

- di

conseguenza l'avere previdenziale dell'ex marito accumulato durante il matrimonio

e soggetto a divisione ammonta a fr. 65'085.60 (108’316 – 43'230.40);

-

il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 32'542.80 (65'085.60

: 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 32'542.80, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9

novembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

essere trasferita a favore di AT 1 presso la __________ (contratto n. __________,

n. ass. __________), dove attualmente essa risulta assicurata (V/1);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 65'085.60.

2.

- E'

fatto ordine alla CV 2, __________ di versare alla __________, __________ (contratto n. __________, n. ass.

__________) a favore di AT 1 (nata __________) la somma di fr. 32'542.80 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 novembre 2005.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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