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Decisione

34.2005.75

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

28 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000,

p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- in

concreto dagli atti all’inserto risulta che CV 1 di-sponeva al momento del matrimonio

(14 maggio 1993), quale dipendente della __________ affiliata alla fondazio-ne

di previdenza della __________, di una prestazione di fr. 25'258.60 (XIV); come

si desume dalle - seppur a tratti confuse - informazioni fornite dalla CV 2 (IV/3,

VII, X, XXIII) - al momento del divorzio (11 novembre 2005) egli disponeva

presso questo istituto di previdenza di una prestazione di fr. 260'502.40

(XXIII);

-

da suddetto importo di fr. 260'502.40 appare giustificato, sulla scorta delle

informazioni disponibili al riguardo, dedurre l’am-montare di fr. 32’565.-

quale prestazione trasferita alla CV 2 nel febbraio 1999 da parte della __________

a valere - alla luce di quanto è dato desumere dalla documentazione agli atti

ed in assenza di più precise ed attendibili informazioni - con ogni

verosimiglianza quale avere accumulato da CV 1 in periodo precedente la

conclusione del matrimonio e comprensivo di interessi maturati sino a detto

trasferimento (XII, XXIV, XXIV/bis). In aggiunta a fr. 32'565.-, appare inoltre

doveroso considerare gli interessi maturati su tale importo sino al momento del

divorzio (secondo il tasso di cui all’art. 12 OPP2) in ragione di fr. 8'263.-

(per il relativo calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch);

-

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, la prestazione di fr.

25'258.60 esistente al momento del matrimonio deve es-sere aumentata degli

interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati

applicando il tasso (mi-nimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1

OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato

dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce

et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au

nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez,

op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in:

ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo

quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare

(art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Cons., Le nouveau droit du

divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann /Lauterburg, Art. 122,

N. 65ss);

- l'avere

di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 25'258.60) aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 14'480.75) - calcolati giusta

l’art. art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) - deve

quindi essere cifrato in fr. 39'739.35;

- di

conseguenza l'avere previdenziale dell'ex marito accumulato durante il matrimonio

e soggetto a divisione ammonta a fr. 179'935.05 (219'674.40 – 39'739.35);

-

il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere stabilito in fr. 89'967.55

(179'935.05 : 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 89'967.55, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale im-porto a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di

divorzio (11 novembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa

intestato presso la __________ (IV/1);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 duran- te il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 179'935.05.

Considerandi

2.

- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare

a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________,

la somma di fr. 89'967.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dall’11 novembre 2005.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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