34.2005.75
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
28 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2005.75
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.75
rg
Lugano
28 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 22 novembre 2005 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle
prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 4/20 ottobre 2005, cresciuta in giudicato l’11 novembre 2005, il
Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV
1 e AT 1, omologando l’accordo in cui è stato stabilito l’accredito a favore di
quest’ultima della metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito
durante il matrimonio;
- il 22
novembre 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il
TCA ha richiesto ad entram-bi gli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
rispettivamente di presentare la necessaria documentazione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000,
p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- in
concreto dagli atti all’inserto risulta che CV 1 di-sponeva al momento del matrimonio
(14 maggio 1993), quale dipendente della __________ affiliata alla fondazio-ne
di previdenza della __________, di una prestazione di fr. 25'258.60 (XIV); come
si desume dalle - seppur a tratti confuse - informazioni fornite dalla CV 2 (IV/3,
VII, X, XXIII) - al momento del divorzio (11 novembre 2005) egli disponeva
presso questo istituto di previdenza di una prestazione di fr. 260'502.40
(XXIII);
-
da suddetto importo di fr. 260'502.40 appare giustificato, sulla scorta delle
informazioni disponibili al riguardo, dedurre l’am-montare di fr. 32’565.-
quale prestazione trasferita alla CV 2 nel febbraio 1999 da parte della __________
a valere - alla luce di quanto è dato desumere dalla documentazione agli atti
ed in assenza di più precise ed attendibili informazioni - con ogni
verosimiglianza quale avere accumulato da CV 1 in periodo precedente la
conclusione del matrimonio e comprensivo di interessi maturati sino a detto
trasferimento (XII, XXIV, XXIV/bis). In aggiunta a fr. 32'565.-, appare inoltre
doveroso considerare gli interessi maturati su tale importo sino al momento del
divorzio (secondo il tasso di cui all’art. 12 OPP2) in ragione di fr. 8'263.-
(per il relativo calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch);
-
ai fini del calcolo della prestazione da dividere, la prestazione di fr.
25'258.60 esistente al momento del matrimonio deve es-sere aumentata degli
interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati
applicando il tasso (mi-nimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1
OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato
dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce
et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au
nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez,
op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in:
ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo
quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare
(art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Cons., Le nouveau droit du
divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann /Lauterburg, Art. 122,
N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 25'258.60) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 14'480.75) - calcolati giusta
l’art. art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) - deve
quindi essere cifrato in fr. 39'739.35;
- di
conseguenza l'avere previdenziale dell'ex marito accumulato durante il matrimonio
e soggetto a divisione ammonta a fr. 179'935.05 (219'674.40 – 39'739.35);
-
il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere stabilito in fr. 89'967.55
(179'935.05 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 89'967.55, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale im-porto a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio (11 novembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso la __________ (IV/1);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 duran- te il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 179'935.05.
Considerandi
2.
- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare
a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________,
la somma di fr. 89'967.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dall’11 novembre 2005.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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