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Decisione

34.2005.76

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

25 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.

25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1. gennaio 2005);

- l'art.

22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in

caso di matrimoni anteriori al

1. gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al

momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto

l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.

1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in

giudicato);

-

dagli atti all'inserto risulta che l’avere accumulato durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta per CV 1, conformemente a quanto comunicato dalla

Fondazione __________ (presso cui egli dispone a tutt’oggi di un conto di libero

passaggio, conto n. __________), a fr. 1'549.-- (V), per AT 1, conformemente a

quanto comunicato dalla AT 2 (presso cui essa dispone a tutt’oggi di un conto

di libero passaggio, n. ass. __________), a fr. 1'213.70 (VI);

-

il calcolo di suddetti importi da parte dei rispettivi istituti di libero

passaggio sono rimasti incontestati nelle more della presente procedura;

- considerati

gli averi di previdenza accumulati dagli ex coniugi __________ durante il

matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 774.50 e fr. 606.85, a AT 1

spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr.

167.65;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato

in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 167.65 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (28

novembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],

18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato

presso la AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi

interessi compensativi di spettanza di Dolores Otoka, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e

sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 1'549.

Considerandi

2.

- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 1'213.70.

3.

- E'

fatto ordine alla Fondazione CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento

dal conto di libero passaggio n. __________ - a favore di AT 1, sul conto di

libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2, __________ (n. ass. __________),

la somma di fr. 167.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a

datare dal 28 novembre 2005.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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