34.2005.76
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
25 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2005.76
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.76
rg
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 1.
dicembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
contro
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 4 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 28 novembre 2005, il
Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, riconoscendo
a ciascuno coniuge il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata
dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al
TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i
dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dai coniugi __________ durante il
matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP); delle
rispettive prese di posizione si dirà - per quanto occorra - nei considerandi
successivi;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione
del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.
25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella
procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
1. gennaio 2005);
- l'art.
22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in
caso di matrimoni anteriori al
1. gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al
momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
-
dagli atti all'inserto risulta che l’avere accumulato durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta per CV 1, conformemente a quanto comunicato dalla
Fondazione __________ (presso cui egli dispone a tutt’oggi di un conto di libero
passaggio, conto n. __________), a fr. 1'549.-- (V), per AT 1, conformemente a
quanto comunicato dalla AT 2 (presso cui essa dispone a tutt’oggi di un conto
di libero passaggio, n. ass. __________), a fr. 1'213.70 (VI);
-
il calcolo di suddetti importi da parte dei rispettivi istituti di libero
passaggio sono rimasti incontestati nelle more della presente procedura;
- considerati
gli averi di previdenza accumulati dagli ex coniugi __________ durante il
matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 774.50 e fr. 606.85, a AT 1
spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr.
167.65;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato
in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 167.65 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (28
novembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],
18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato
presso la AT 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi
interessi compensativi di spettanza di Dolores Otoka, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 1'549.
Considerandi
2.
- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 1'213.70.
3.
- E'
fatto ordine alla Fondazione CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento
dal conto di libero passaggio n. __________ - a favore di AT 1, sul conto di
libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2, __________ (n. ass. __________),
la somma di fr. 167.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a
datare dal 28 novembre 2005.
4.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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