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Decisione

34.2005.77

Nel caso in esame la ricorrente percepiva da suo ex marito un contributo alimentare a titolo volontario e quindi al decesso di questi essa non ha avuto alcun pregiudizio economico, motivo per cui non

18 maggio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.77

Data decisione, Autorità:

18.05.2006, TCA

Titolo:

Nel caso in esame la ricorrente percepiva da suo ex marito un contributo alimentare a titolo volontario e quindi al decesso di questi essa non ha avuto alcun pregiudizio economico, motivo per cui non ha diritto ad una rendita vedovile del secondo pilastro.

PRESTAZIONI PER SUPERSTITI

art. 38 cpv. 1 LCPD

art. 19 agg. 1 LPP

art. 20 agg. 1 OPP 2

art. 22 RCPD

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.77

BS/td

Lugano

18 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 1° dicembre

2005 di

AT 1

contro

Cassa pensioni CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in

fatto

1.1. AT 1, classe

1923, si è sposata il 2 aprile 1955 con __________, dipendente del Cantone

Ticino.

Con sentenza 29 aprile 1985 del Pretore di __________, cresciuta in giudicato

il 20 maggio 1985, il matrimonio è stato sciolto per divorzio e la convenzione

sulle conseguenze accessorie al divorzio è stata omologata.

La convenzione in particolare precisa ai punti n. 2 e 4 quanto segue:

"

2.

Il signor __________ si impegna a versare alla signora AT 1 a titolo di

contributo alimentare ricorrente, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, la prima volta il 5 gennaio 1985, l’importo di fr. 1'100 (franchi

millecento) mensili.

4.

La signora AT 1, la quale dall’ottobre 1985 diventerà beneficiaria della

rendita AVS, si impegna esplicitamente a imputare il controvalore di detta

rendita sul contributo alimentare definito al punto n. 1 di questa convenzione,

in modo che l’ing. __________ sarà tenuto a versare solo la differenza fra il

contributo alimentare medesimo e l’ammontare della rendita AVS percepita dalla

signora AT 1." (doc. 20/1)

1.2. A seguito

del decesso di __________, avvenuto il 13 settembre 2003, AT 1 ha chiesto alla Cassa

pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), dalla quale l’ex marito percepiva una

rendita di vecchiaia, l’erogazione di una prestazione vedovile.

Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione pertinente, con scritto

4 agosto 2004, la Cassa ha tuttavia negato il diritto ad una rendita vedovile,

motivando come segue:

"

Vista la richiesta della signora AT 1, __________,

__________, del 29 settembre 2003, completata con la documentazione il 18

luglio 2004, con la quale chiede il riconoscimento della pensione quale ex

coniuge del signor __________;

preso atto del decesso del sig. __________ avvenuto

il 13 settembre 2003;

accertato che il signor __________ è divorziato

dalla moglie __________ dal 20 maggio 1985;

considerato che il defunto era tenuto a versare

una pensione alimentare alla signora AT 1, e che secondo la sentenza di

divorzio al momento della nascita del diritto della rendita AVS, la stessa deve

essere computata sulla pensione alimentare;

considerato che al verificarsi dell'evento (13

settembre 2003) la pensione alimentare, compresa l'indennità di rincaro

corrispondeva a fr. 18'672.00/annui e che la rendita AVS, alla stessa data

ammontava a fr. 18'912.00/annui;

richiamato l'art. 38 della Legge sulla Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976;

risolve:

1. Al 30 settembre 2003 il diritto alla rendita quale ex coniuge della

signora AT 1, __________, __________ è determinato nel modo seguente:

• Pensione vedovile statutaria fr. 33'286.00

• Rendita AVS fr. 18'912.00

• Totale fr.

52'198.00

• Pensione alimentare fr.

18'672.00

• Riduzione pensione vedovile statutaria fr. 33'526.00

Tenuto conto che la

riduzione è superiore alla prestazione statutaria, la signora AT 1 non ha

diritto alla pensione quale ex coniuge." (Doc. 20/2)

1.3. Con la

presente petizione AT 1 ha chiesto che la Cassa le versi una rendita vedovile.

Facendo presente che con il decesso dell’ex marito non riceve più alcun

alimento, essa è del parere che spetterebbe all’istituto previdenziale colmare

tale perdita finanziaria.

1.4. Mediante

risposta di causa la Cassa ha invece confermato il diniego di prestazioni

assicurative.

1.5. Con scritto

23 gennaio 2006 l’attrice ha replicato, mentre in data 30 gennaio 2006 la Cassa

ha duplicato.

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se l’attrice, a seguito del decesso dell’ex coniuge

avvenuto il 13 settembre 2003, ha diritto ad una rendita vedovile erogabile dalla

Cassa.

Trattandosi quindi di una controversia in materia

previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto,

è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF

127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V

315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre

2003 nella causa C., B 28/01).

Essendo

sostanzialmente controverso l’eventuale erogazione di una rendita vedovile dal

13 settembre 2003, non sono pertanto applicabili le disposizioni di

diritto materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005,

eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA

del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella

causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente

litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della suddetta

modifica legislativa.

2.2. L’art. 19 cpv.

1 LPP, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, prevedeva che la vedova aveva

diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge, doveva

provvedere al sostentamento di almeno uno o più figli (lett. a) o se aveva

compiuto i 45 anni e se il matrimonio era durato almeno 5 anni (lett.b).

Il diritto alle

prestazioni per superstiti della donna divorziata era disciplinato dal

Consiglio Federale all’art. 20 OPP 2, in forza della delega conferitagli

dall’art. 19 cpv. 2 LPP.

L’art. 20 cpv. 1 OPP 2, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, disponeva:

" Dopo

la morte dell’ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a

condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, in virtù della

sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di un rendita o di

un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia."

Il capoverso 2 dell’art. 20 OPP

Considerandi

2.

prevedeva:

" Le

prestazioni dell’istituto di previdenza possono essere ridotte nella misura in

cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS

e dell’AI, superano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di

divorzio."

Questo è quanto disponeva

la LPP.

2.3

Per quel che concerne la

Cassa, l’art. 38 Lcpd, nel tenore valido dal 3 maggio 1991, disciplina la

rendita vedovile al coniuge divorziato in modo analogo alla LPP, ossia:

"

1Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il

matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il

coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al

momento del decesso.

2La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se,

cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal

coniuge defunto.

3La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento

in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge

defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità."

Dal 1°

luglio 2001 l’art. 22 del Rcpd dispone inoltre quanto segue:

"

1L’ex coniuge

dell’assicurato(a) o del pensionato(a) deceduto(a) deve comprovare direttamente

alla Cassa il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

a) l’atto di famiglia;

b) la sentenza di divorzio;

c) il documento attestante l’obbligo del

versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell’ex coniuge;

d) le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni

sociali inerente alla rendita AVS/AI;

e) eventuale altra documentazione necessaria su

richiesta della Cassa.

2In caso di

riconoscimento in favore dell’ex coniuge superstite di una rendita AVS/AI,

prima del verificarsi dell’evento, quest’ultime vanno aggiunte alla pensione

alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni della Cassa.

3In ogni caso

le prestazioni in favore dell’ex coniuge superstite non possono superare i 2/3

della pensione di vecchiaia del beneficiario primario."

2.4

Nel caso in

esame, l’attrice è stata sposata con __________ per oltre 10 anni e la sentenza

di divorzio le ha conferito un diritto agli alimenti.

La Cassa

ha tuttavia negato il riconoscimento di una rendita vedovile, poiché il

contributo di fr. 400 che l’attrice riceveva dall’ex marito sino al decesso di

quest’ultimo è stato versato a titolo volontario e non in virtù della sentenza

di divorzio (cfr. risposta di causa).

A ragione.

Occorre innanzitutto rilevare che il senso dell'art. 20 OPP2 (e, quindi, anche

dell'art. 38 cpv. 2 Lcpd) è di compensare la perdita di sostentamento subita

dalla donna divorziata a seguito della morte dell'ex coniuge e la conseguente

privazione degli alimenti (Praxis 1/2002 pag. 76; SVR 2001 BVG n. 19 pag. 74

consid. 3a; SVR 1994 BVG n. 8 pag. 22 consid. 3b; SZS

1995.

pag. 139 consid. 3a).

In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di precisare che non è determinante la perdita

di sostentamento effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti

della donna divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o

dalla convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni

alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi,

anche alimenti erogati oltre la scadenza stabilita dal giudizio di divorzio -

non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche

Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a

titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente

durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995

pag. 136).

Diversamente

che per l’analoga regolamentazione di cui all’art. 23 cpv. 2 LAVS - per la

quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell’ex coniuge divorziato

bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove viene

maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno,

l’assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone

l’attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e,

implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23).

In una recente sentenza relativa ad un caso ticinese il TFA ha confermato che la

perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di una rendita per vedove presuppone

il diritto alla pensione alimentare da parte dell’ex coniuge superstite

stabilito nella sentenza di divorzio. Siccome in quel caso difettava una

modifica per via giudiziaria dell’assetto alimentare, il versamento di alimenti

effettuato dall’ex marito oltre il periodo fissato nella convenzione sulle

conseguenze accessorie (versamento volontario) non è stato ritenuto quale

valido presupposto per l’erogazione della rendita vedovile ( STFA 12 dicembre

2005.

in re P.F, B 72/02).

2.5

Nella

fattispecie in esame, come visto, i punti 2 e 4 della convenzione omologata

stabilivano che l’attrice riceveva mensilmente fr. 1’1000 di alimenti, che la

rendita AVS da lei percepita dall’ottobre 1995 veniva imputata agli alimenti e

che di conseguenza l’ex marito era tenuto a versare la differenza fra il

contributo alimentare e l’ammontare della rendita AVS.

L’intenzione

dell’ex coniuge era infatti quella di garantire all’ex-moglie un introito mensile

di fr. 1'000 (scritto 19 febbraio 1985 dell’allora legale alla Cassa, doc. 6).

Orbene, dagli

atti di causa risulta che, al momento del decesso dell’ex marito, l’attrice riceveva

una rendita AVS di fr. 18'912 (doc. 18 ), mentre la pensione alimentare, calcolata

dalla Cassa ed indicizzata all’evento assicurato, ammontava a fr. 18'672 (cfr.

risposta di causa pag. 2). In queste circostanze, dunque, gli alimenti sono stati

integralmente coperti dalla rendita AVS. Conformemente al punto n. 4 della

succitata convenzione, essa non aveva più diritto ad una pensione alimentare. La

Cassa ha pertanto rettamente concluso come i fr. 400 mensili percepiti

dall’attrice sino all’evento assicurato (decesso dell’ex marito) siano da

considerare alla stregua di un contributo volontario.

Ne

consegue che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, il cessato

versamento del contributo volontario non costituisce una perdita di

sostentamento e quindi da parte dell’istituto previdenziale non vi è nulla da

compensare. È per questo motivo che la Cassa non è obbligata ad intervenire, mediante

l’erogazione di una rendita vedovile, e non a seguito del calcolo di riduzione

ex art. 38 cpv. 2 Lcpd riportato nello scritto 4 agosto 2004 (cfr. consid. 1.2).

Del

resto, va ricordato che ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 Lcpd il coniuge divorziato

è assimilato al coniuge superstite se, oltre al requisito della durata di un

matrimonio di almeno dieci anni, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge

defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al

momento del decesso (cfr. consid. 2.4), ciò che, come visto, non corrisponde

al caso in esame.

Visto quanto sopra, la petizione dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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