34.2005.77
Nel caso in esame la ricorrente percepiva da suo ex marito un contributo alimentare a titolo volontario e quindi al decesso di questi essa non ha avuto alcun pregiudizio economico, motivo per cui non
18 maggio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.77
Data decisione, Autorità:
18.05.2006, TCA
Titolo:
Nel caso in esame la ricorrente percepiva da suo ex marito un contributo alimentare a titolo volontario e quindi al decesso di questi essa non ha avuto alcun pregiudizio economico, motivo per cui non ha diritto ad una rendita vedovile del secondo pilastro.
PRESTAZIONI PER SUPERSTITI
art. 38 cpv. 1 LCPD
art. 19 agg. 1 LPP
art. 20 agg. 1 OPP 2
art. 22 RCPD
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.77
BS/td
Lugano
18 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 1° dicembre
2005 di
AT 1
contro
Cassa pensioni CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, classe
1923, si è sposata il 2 aprile 1955 con __________, dipendente del Cantone
Ticino.
Con sentenza 29 aprile 1985 del Pretore di __________, cresciuta in giudicato
il 20 maggio 1985, il matrimonio è stato sciolto per divorzio e la convenzione
sulle conseguenze accessorie al divorzio è stata omologata.
La convenzione in particolare precisa ai punti n. 2 e 4 quanto segue:
"
2.
Il signor __________ si impegna a versare alla signora AT 1 a titolo di
contributo alimentare ricorrente, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, la prima volta il 5 gennaio 1985, l’importo di fr. 1'100 (franchi
millecento) mensili.
4.
La signora AT 1, la quale dall’ottobre 1985 diventerà beneficiaria della
rendita AVS, si impegna esplicitamente a imputare il controvalore di detta
rendita sul contributo alimentare definito al punto n. 1 di questa convenzione,
in modo che l’ing. __________ sarà tenuto a versare solo la differenza fra il
contributo alimentare medesimo e l’ammontare della rendita AVS percepita dalla
signora AT 1." (doc. 20/1)
1.2. A seguito
del decesso di __________, avvenuto il 13 settembre 2003, AT 1 ha chiesto alla Cassa
pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), dalla quale l’ex marito percepiva una
rendita di vecchiaia, l’erogazione di una prestazione vedovile.
Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione pertinente, con scritto
4 agosto 2004, la Cassa ha tuttavia negato il diritto ad una rendita vedovile,
motivando come segue:
"
Vista la richiesta della signora AT 1, __________,
__________, del 29 settembre 2003, completata con la documentazione il 18
luglio 2004, con la quale chiede il riconoscimento della pensione quale ex
coniuge del signor __________;
preso atto del decesso del sig. __________ avvenuto
il 13 settembre 2003;
accertato che il signor __________ è divorziato
dalla moglie __________ dal 20 maggio 1985;
considerato che il defunto era tenuto a versare
una pensione alimentare alla signora AT 1, e che secondo la sentenza di
divorzio al momento della nascita del diritto della rendita AVS, la stessa deve
essere computata sulla pensione alimentare;
considerato che al verificarsi dell'evento (13
settembre 2003) la pensione alimentare, compresa l'indennità di rincaro
corrispondeva a fr. 18'672.00/annui e che la rendita AVS, alla stessa data
ammontava a fr. 18'912.00/annui;
richiamato l'art. 38 della Legge sulla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976;
risolve:
1. Al 30 settembre 2003 il diritto alla rendita quale ex coniuge della
signora AT 1, __________, __________ è determinato nel modo seguente:
• Pensione vedovile statutaria fr. 33'286.00
• Rendita AVS fr. 18'912.00
• Totale fr.
52'198.00
• Pensione alimentare fr.
18'672.00
• Riduzione pensione vedovile statutaria fr. 33'526.00
Tenuto conto che la
riduzione è superiore alla prestazione statutaria, la signora AT 1 non ha
diritto alla pensione quale ex coniuge." (Doc. 20/2)
1.3. Con la
presente petizione AT 1 ha chiesto che la Cassa le versi una rendita vedovile.
Facendo presente che con il decesso dell’ex marito non riceve più alcun
alimento, essa è del parere che spetterebbe all’istituto previdenziale colmare
tale perdita finanziaria.
1.4. Mediante
risposta di causa la Cassa ha invece confermato il diniego di prestazioni
assicurative.
1.5. Con scritto
23 gennaio 2006 l’attrice ha replicato, mentre in data 30 gennaio 2006 la Cassa
ha duplicato.
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’attrice, a seguito del decesso dell’ex coniuge
avvenuto il 13 settembre 2003, ha diritto ad una rendita vedovile erogabile dalla
Cassa.
Trattandosi quindi di una controversia in materia
previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto,
è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF
127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre
2003 nella causa C., B 28/01).
Essendo
sostanzialmente controverso l’eventuale erogazione di una rendita vedovile dal
13 settembre 2003, non sono pertanto applicabili le disposizioni di
diritto materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA
del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella
causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente
litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della suddetta
modifica legislativa.
2.2. L’art. 19 cpv.
1 LPP, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, prevedeva che la vedova aveva
diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge, doveva
provvedere al sostentamento di almeno uno o più figli (lett. a) o se aveva
compiuto i 45 anni e se il matrimonio era durato almeno 5 anni (lett.b).
Il diritto alle
prestazioni per superstiti della donna divorziata era disciplinato dal
Consiglio Federale all’art. 20 OPP 2, in forza della delega conferitagli
dall’art. 19 cpv. 2 LPP.
L’art. 20 cpv. 1 OPP 2, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, disponeva:
" Dopo
la morte dell’ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a
condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, in virtù della
sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di un rendita o di
un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia."
Il capoverso 2 dell’art. 20 OPP
Considerandi
2.
prevedeva:
" Le
prestazioni dell’istituto di previdenza possono essere ridotte nella misura in
cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS
e dell’AI, superano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di
divorzio."
Questo è quanto disponeva
la LPP.
2.3
Per quel che concerne la
Cassa, l’art. 38 Lcpd, nel tenore valido dal 3 maggio 1991, disciplina la
rendita vedovile al coniuge divorziato in modo analogo alla LPP, ossia:
"
1Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il
matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il
coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al
momento del decesso.
2La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se,
cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal
coniuge defunto.
3La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento
in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge
defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità."
Dal 1°
luglio 2001 l’art. 22 del Rcpd dispone inoltre quanto segue:
"
1L’ex coniuge
dell’assicurato(a) o del pensionato(a) deceduto(a) deve comprovare direttamente
alla Cassa il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:
a) l’atto di famiglia;
b) la sentenza di divorzio;
c) il documento attestante l’obbligo del
versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell’ex coniuge;
d) le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni
sociali inerente alla rendita AVS/AI;
e) eventuale altra documentazione necessaria su
richiesta della Cassa.
2In caso di
riconoscimento in favore dell’ex coniuge superstite di una rendita AVS/AI,
prima del verificarsi dell’evento, quest’ultime vanno aggiunte alla pensione
alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni della Cassa.
3In ogni caso
le prestazioni in favore dell’ex coniuge superstite non possono superare i 2/3
della pensione di vecchiaia del beneficiario primario."
2.4
Nel caso in
esame, l’attrice è stata sposata con __________ per oltre 10 anni e la sentenza
di divorzio le ha conferito un diritto agli alimenti.
La Cassa
ha tuttavia negato il riconoscimento di una rendita vedovile, poiché il
contributo di fr. 400 che l’attrice riceveva dall’ex marito sino al decesso di
quest’ultimo è stato versato a titolo volontario e non in virtù della sentenza
di divorzio (cfr. risposta di causa).
A ragione.
Occorre innanzitutto rilevare che il senso dell'art. 20 OPP2 (e, quindi, anche
dell'art. 38 cpv. 2 Lcpd) è di compensare la perdita di sostentamento subita
dalla donna divorziata a seguito della morte dell'ex coniuge e la conseguente
privazione degli alimenti (Praxis 1/2002 pag. 76; SVR 2001 BVG n. 19 pag. 74
consid. 3a; SVR 1994 BVG n. 8 pag. 22 consid. 3b; SZS
1995.
pag. 139 consid. 3a).
In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di precisare che non è determinante la perdita
di sostentamento effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti
della donna divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o
dalla convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni
alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi,
anche alimenti erogati oltre la scadenza stabilita dal giudizio di divorzio -
non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche
Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a
titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente
durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995
pag. 136).
Diversamente
che per l’analoga regolamentazione di cui all’art. 23 cpv. 2 LAVS - per la
quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell’ex coniuge divorziato
bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove viene
maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno,
l’assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone
l’attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e,
implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23).
In una recente sentenza relativa ad un caso ticinese il TFA ha confermato che la
perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di una rendita per vedove presuppone
il diritto alla pensione alimentare da parte dell’ex coniuge superstite
stabilito nella sentenza di divorzio. Siccome in quel caso difettava una
modifica per via giudiziaria dell’assetto alimentare, il versamento di alimenti
effettuato dall’ex marito oltre il periodo fissato nella convenzione sulle
conseguenze accessorie (versamento volontario) non è stato ritenuto quale
valido presupposto per l’erogazione della rendita vedovile ( STFA 12 dicembre
2005.
in re P.F, B 72/02).
2.5
Nella
fattispecie in esame, come visto, i punti 2 e 4 della convenzione omologata
stabilivano che l’attrice riceveva mensilmente fr. 1’1000 di alimenti, che la
rendita AVS da lei percepita dall’ottobre 1995 veniva imputata agli alimenti e
che di conseguenza l’ex marito era tenuto a versare la differenza fra il
contributo alimentare e l’ammontare della rendita AVS.
L’intenzione
dell’ex coniuge era infatti quella di garantire all’ex-moglie un introito mensile
di fr. 1'000 (scritto 19 febbraio 1985 dell’allora legale alla Cassa, doc. 6).
Orbene, dagli
atti di causa risulta che, al momento del decesso dell’ex marito, l’attrice riceveva
una rendita AVS di fr. 18'912 (doc. 18 ), mentre la pensione alimentare, calcolata
dalla Cassa ed indicizzata all’evento assicurato, ammontava a fr. 18'672 (cfr.
risposta di causa pag. 2). In queste circostanze, dunque, gli alimenti sono stati
integralmente coperti dalla rendita AVS. Conformemente al punto n. 4 della
succitata convenzione, essa non aveva più diritto ad una pensione alimentare. La
Cassa ha pertanto rettamente concluso come i fr. 400 mensili percepiti
dall’attrice sino all’evento assicurato (decesso dell’ex marito) siano da
considerare alla stregua di un contributo volontario.
Ne
consegue che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, il cessato
versamento del contributo volontario non costituisce una perdita di
sostentamento e quindi da parte dell’istituto previdenziale non vi è nulla da
compensare. È per questo motivo che la Cassa non è obbligata ad intervenire, mediante
l’erogazione di una rendita vedovile, e non a seguito del calcolo di riduzione
ex art. 38 cpv. 2 Lcpd riportato nello scritto 4 agosto 2004 (cfr. consid. 1.2).
Del
resto, va ricordato che ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 Lcpd il coniuge divorziato
è assimilato al coniuge superstite se, oltre al requisito della durata di un
matrimonio di almeno dieci anni, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge
defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al
momento del decesso (cfr. consid. 2.4), ciò che, come visto, non corrisponde
al caso in esame.
Visto quanto sopra, la petizione dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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