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Decisione

34.2005.78

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Spese di procedura a carico di uno degli ex coniugi

6 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni;

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC

41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio

2005);

- nella

fattispecie, dagli atti di causa e dalle (incontestate) allegazioni di AT 1,

non risulta che essa abbia accumulato averi previdenziali in costanza di

matrimonio;

- dagli

accertamenti e dalla documentazione acquisita d’ufficio dal TCA (XIII, XIV, XV,

XVI, XVII, XVIII) - causa la totale assenza di collaborazione da parte di CV 1,

richiesto e invano più volte sollecitato a voler fornire le necessarie informazioni

circa la sua situazione previdenziale - emerge che la prestazione d’uscita da esso

acquisita in costanza di matrimonio - precisamente sino al 6 dicembre 2005

(data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. STFA

28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) - e presente a tale data

presso la __________ per l’incremen-to dell’assicurazione del personale,

ammontava a fr. 4'213.55 (XVI). In data 13 giugno 2006 l’avere di spettanza di CV

Considerandi

1.

presso la __________ è stato trasferito alla CV 2 (XVI/3), dove egli risulta

attualmente assicurato quale dipendente della __________ di __________ (XVIII);

-

il credito a favore di AT 1 deve di conseguenza essere cifrato in fr.

2'106.80 (4'213.55 : 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo

dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su

un conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 2'106.80, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 6 dicembre 2005 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 su un conto di

libero passaggio da aprirsi presso la __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1

LFLP e 60 cpv. 5 LPP);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

-

stante il comportamento processuale di CV 1 – che ha reso necessaria la messa

in atto d’ufficio di misure istruttorie atte a definire l’avere da esso

accumulato in costanza di matrimonio – si giustifica porre a suo carico spese

di procedura per fr. 150.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 4'213.55.

2.- E'

fatto ordine alla CV 2 di

versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi

presso la __________, la somma di fr. 2'106.80 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 6 dicembre 2005.

3.- Le

spese di procedura per fr. 150.-- sono poste a carico di CV 1.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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