34.2005.79
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
14 giugno 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2005.79
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.79
rg/td
Lugano
14 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 15 dicembre 2005 dalla Pretura di
__________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle
prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 15 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 7 dicembre 2005, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________), accertando, al dispositivo n. 5, il diritto di
quest’ultima alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante
il matrimonio previa deduzione di fr. 49'200.-- quale importo da questi
prelevato in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione
primaria;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il
TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed
ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti. Delle rispettive prese di posizione
delle parti e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto
occorra, nel prosieguo;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di
calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso
di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi
sulla prestazione d'uscita da dividere (art. 122 e 123 CC), il giudice del
luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP
deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione
determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia
(art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità
di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato
per inoltrare le rispettive conclusioni;
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
- nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che al momento del matrimonio
(5 agosto 1982) CV 1, assicurato presso la Cassa pensioni __________, disponeva
di una prestazione di libero passaggio di fr. 1'778.80 (XXI). Al momento del
divorzio (7 dicembre 2005: data della crescita in giudicato della sentenza di
divorzio, cfr. STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05])
egli disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 77'608.05 presso la CV 2,
alla quale risulta affiliato a far tempo dal 1. dicembre 1983 (doc. VI). Su
richiesta del TCA la Cassa pensioni ha precisato che l’importo di fr. 77'608.05
rappresenta il valore della prestazione di libero passaggio al momento del
divorzio al netto del prelievo anticipato di fr. 49'200.-- effettuato da CV 1
nell’agosto 1997 per il finanziamento dell’abitazione (VI/bis, XXIII, XXIV).
Quest’ultima precisazione non ha fatto oggetto di contestazione alcuna da parte
degli ex coniugi;
-
ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al
momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al
divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il
tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n.
698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'778.80), aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'499.30) e calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch), deve
quindi essere cifrato in fr. 4'278.10;
- di
conseguenza, richiamato il dispositivo n. 5 della sentenza di divorzio e considerato
che - come visto - l’importo di fr. 77'608.05 rappresenta il valore della prestazione
d’uscita presente al momento del divorzio dopo deduzione di fr. 49’200.-- prelevati
in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione, l'avere
previdenziale di CV 1 soggetto a divisione ammonta a fr. 73'329.95 (77'608.05 –
4'278.10),
-
il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 36'665.--
(73'329.95 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo
dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 36'665.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(7 dicembre 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________
ad essa intestato presso la __________ (IX/bis);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
Fatti
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 73'329.95.
Considerandi
2.
- E'
fatto ordine alla CV 2 di
versare sul conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 presso la __________
la somma di fr. 36'665.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 7 dicembre 2005.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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