34.2005.80
divisione di averi pensionistici a seguito di divorzio
29 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2005.80
Data decisione, Autorità:
29.03.2006, TCA
Titolo:
divisione di averi pensionistici a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.80
RG
Lugano
29 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 16
dicembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 15 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 12 dicembre successivo, il
Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra i
coniugi AT 1 e CV 1 (nata __________) e riconosciuto a favore di quest’ultima
il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante
il matrimonio;
- il giudice
del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il
matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza
interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha effettuato
ulteriori accertamenti acquisendo agli atti della documentazione, sulla quale alle
parti è stata data la facoltà di prendere posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
Fatti
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,
l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario
non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato
accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der
beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12
marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.
25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella
procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal
1.
gennaio 2005);
- a
norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la comunicazione
dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura. Egli fissa un
termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare le relative
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996
I 122, 233.46);
- dalla
documentazione acquisita agli atti - in merito alla quale gli ex coniugi nulla
hanno eccepito - risulta che al momento del matrimonio (ottobre 1997) AT 1 disponeva
di una prestazione d’uscita di fr. 1'083.60 presso la __________ (XII, XII/bis),
mentre al momento del divorzio (dicembre 2005) disponeva presso la __________
di una prestazione di fr. 79’079.45 (IV), in seguito trasferita alla AT 2. Su
richiesta del TCA, tale istituto ha confermato l’attuabilità di una divisione
ex art. 122 CC dell’avere accumulato da AT 1 durante il matrimonio ed attualmente
depositato sul conto di libero passaggio __________ (X);
-
ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al
momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al
divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il
tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p.
224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp.
136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo
quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare
(art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du
divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,
Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'083.60) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 352.50) - calcolati in applicazione
dell’art. art. 12 OPP2 - deve quindi essere cifrato in fr. 1'436.10;
- di
conseguenza l'avere di previdenza dell'ex marito accumulato durante il matrimonio
e soggetto a divisione ammonta a fr. 77'643.35 (79'079.45 – 1'436.10);
-
il credito a favore di CV 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 38'821.70
(77'643.35 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 38'821.70, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 8
aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8
luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B
36/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di
libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (conto n. __________;
cfr. doc. II/2);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 77'643.35.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto __________ e a favore di CV
1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (conto __________),
__________, la somma di fr. 38'821.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 12 dicembre 2005.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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