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Decisione

34.2006.1

mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

11 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella

causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal

compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di

un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente

al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto

di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare

un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124

V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Nel

caso in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al/ai precetto/i esecutivo/i

e non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento

della convenuta va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a

suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300.--;

-

il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in

vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a

ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso

valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF

contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore

sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF

114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la

LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al

rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di

patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle norme di diritto

federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è

esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI

1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo

della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far

valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne

trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità

alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a

ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,

sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di

LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore

che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,

l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,

di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA). Se però il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o

quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in

causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto

alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta

alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti, DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante la temerarietà imputabile alla convenuta, si giustifica

l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 800

a titolo di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza.

§ La convenuta è

condannata a versare all’attrice fr. 35'092.70 oltre interessi

al 5 % dal 16 maggio 2003.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________

limitatamente all’importo di fr. 35'092.70 oltre interessi al 5% dal 16 maggio

2003.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della

convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 800.-- (IVA inclusa) per

ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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