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Decisione

34.2006.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.5. L’art.

4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità

al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In

ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di

guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in

altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V

28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989

p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono

con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività

diverse.

Per

la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate

condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c; SVR 1995 BVG nr.

22 pag. 57 consid. 2).

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle

conclusioni dell’AI.

L'Alta

Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può estendersi

solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell'AI che

nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad una rendita

d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 nella causa H., B 79/99 e

4/00 e del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99).

Inoltre,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212, 215 consid. 4c,

115 V 218 consid. 4, 109 V 24; SZS 1996 p. 47; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57

consid. 2°; STFA del 30 novembre 1993, B 38/92, in Plädoyer

1994 p. 66;; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si

sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione

dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui

la decisione è stata presa).

Infine,

la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella

procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto

di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 75 e

129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella

causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre

2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del

9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49

cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

Secondo

il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle

valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura (dell’AI)

erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui

quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STFA

del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che

l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già

precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e

SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa P., B 47/98 e del 9

novembre 2004 nella causa W., B 81/03).

2.6. Secondo

la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare

la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche

SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa

B., B 64/99).

Secondo

la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di

previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro

deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione

è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al

lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002

pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA

non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza

è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und

ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

Il

TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di

lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a

quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118

consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva

stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita

solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento

(SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.;

DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.

2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il

riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre

mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da

ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B

4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

2.7. Nel

caso in esame, secondo l’art. 20 cifra 1 del regolamento della Fondazione,

nella versione applicabile in concreto, la persona assicurata è considerata

invalida quando “ in seguito a malattia, infortunio-compresa la perdita

delle facoltà mentali o fisiche-obbiettivamente constatati su basi mediche, non

è più interamente o è solo parzialmente in grado di svolgere la sua o un’altra

attività professione, di mantenere la sua posizione sociale, di usare le sue

conoscenze ed attitudini per un’attività adeguata, oppure egli è invalido ai

sensi dell’assicurazione invalidità federale (AI)” (doc. V).

Il

regolamento non prevede il diritto a delle prestazioni in caso d’invalidità

inferiore al 25% (art. 20 cifra 3).

Per

quel che concerne il periodo di attesa, lo stesso è fissato in 12 mesi o secondo

il momento in cui l’AI garantisce una rendita (art. 9 delle disposizioni complementari;

doc. V).

2.8. Da

un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte non può che

confermare l’assenza di un nesso materiale tra le affezioni presenti durante il

periodo di affiliazione dell’attore presso la Fondazione e quelle che hanno

causato l’invalidità oggetto della decisione 23 luglio 2003 dell’Ufficio AI.

Dalla

cronologia dei fatti riportati in ingresso risulta che inizialmente

l’assicurato era affetto da una problematica respiratoria. Nel rapporto 31

maggio 1998 il medico curante, dr. __________, aveva infatti diagnosticato una

broncopneumopatia cronico-ostruttiva e fra l’altro ricordato che nel 1995, su incarico

dell’__________, il paziente era stato visitato alla __________ di __________.

Egli aveva poi evidenziando che i periti avevano concluso per una

sintomatologia non specifica delle vie respiratorie superiori provocati da sostanze

irritanti sul posto di lavoro senza segni di asma bronchiale e di iperreagibilità

bronchiale (i periti avevano inoltre accertato una bronchite parzialmente

asmatica dovuta ad abuso di nicotina; cfr. rapporto 6 febbraio 1995; atti AI). Nel

medesimo rapporto il medico curante aveva infine attestato un’incapacità

lavorativa al 100% dal 17 novembre 1997 nell’attività di meccanico-tornitore precisando

che l’assicurato poteva lavorare otto ore al giorno in qualsiasi attività senza

l’esposizione a polveri, fumi, aereosoli, vapori e gas irritanti le vie

respiratorie.

Va

poi ricordato che la __________ aveva riconosciuto l’affezione pneumologica

quale malattia professionale (decisione 20 febbraio 1998) e decretato in data

23 marzo 1998 l’inidoneità dell’assicurato a lavori con esposizione a polveri,

fumi, aerosol, vapori e gas irritanti le vie respirazioni (cfr. consid. 1.1.).

In

queste circostanze, a ragione la convenuta rileva che l’incapacità lavorativa

certificata dal medico curante si riferisce alla malattia professionale

riconosciuta dall’assicuratore contro gli infortuni e che come tale non

permette di dedurre un’incapacità al guadagno potendo a quel tempo l’assicurato

lavorare in altre attività.

Sono

invece le affezioni cardiologhe e psichiche le cause dell’incapacità lavorativa

che ha portato ad un’invalidità di grado rilevante. Il dr. __________ nella

perizia cardiologica 23 settembre 2002 ha fatto risalire l’inizio

dell’inabilità all’agosto/settembre 2001. Anche dr. __________ il 3 febbraio

2003 ha posto il mese di settembre 2001 quale momento in cui è sorta un’inabilità

lavorativa del 50% per motivi psichiatrici legati all’insorgere della patologia

cardiaca ed ai successivi periodi di cura. Infine, con rapporto 5 giugno 2003, considerate

le risultanze mediche, il consulente in integrazione professionale ha escluso l’esigibilità

di qualsiasi attività adeguata (cfr. atti AI).

Vero che l’Ufficio AI ha fatto decorrere dal 1° novembre 1997 l’incapacità

lavorativa conferente il diritto ad una rendita intera d’invalidità (dal 1°

novembre 1998), presumibilmente attenendosi al certificato 31 maggio 1998 del

dr. __________. Occorre tuttavia evidenziare che nel suo regolamento la

Fondazione prevede un concetto d’invalidità più ampio di quello dell’AI e che

la stessa non è stata coinvolta nella procedura AI, motivo per cui essa non è

vincolata dalla decisione 23 luglio 2003 (cfr. consid. 2.5).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’invalidità riconosciuta all’attore a seguito

delle patologie cardio-psichiche non può essere ricondotta al periodo in cui

l’attore era affiliato presso convenuta. Non essendo dunque data una

connessione materiale tra l’incapacità lavorativa dovuta alla problematica pneumologica

del 1997 e l’invalidità psichica riconosciuta dall’Ufficio AI con la decisione 23

luglio 2003, rettamente la Fondazione ha negato il diritto ad una rendita

d’invalidità del secondo pilastro.

Ne consegue dunque la reiezione della petizione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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