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Decisione

34.2006.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

alla luce del cambiamento giurisprudenziale del TFA esposto al considerando

precedente e conformemente alle disposizioni regolamentari, la Fondazione

convenuta ha quindi riconosciuto dal 1° luglio 2006 una prestazione di

vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata.

Tenuto

conto che in ambito di regime previdenziale obbligatorio l’assicurata avrebbe

diritto ad una rendita d’invalidità vitalizia di fr. 261,50 al mese (doc. 2),

la Fondazione ha legittimamente erogato una rendita di vecchiaia, sostitutiva

di quella d’invalidità, di fr. 302,75 mensili (doc. 6), il cui calcolo non è

stato contestato. In questo modo all’assicurata è stata garantito almeno

Considerandi

l’importo relativo alla rendita d’invalidità obbligatoria ex art. 26 cpv. 3

LPP.

Quanto

al riscatto integrale della rendita di vecchiaia mediante versamento in capitale,

previsto all’art. 15.3 seconda frase del Regolamento e prospettato dall’attrice

nello scritto 14 luglio 2006 (cfr. consid. 1.5), va detto che spetta alla

Fondazione pronunciarsi nel merito, tenuto conto che con lettera 18 dicembre

1999.

l’assicurata aveva espresso la volontà di riscuotere, al momento del pensionamento,

il totale degli accrediti di vecchiaia sotto forma di capitale (doc. 4).

In

conclusione, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 302,75 al mese,

con effetto dal 1° luglio 2006.

Ne consegue che la

petizione dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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