34.2006.15
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6 dicembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2006.15
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, TCA
Titolo:
Assicurata che riceve dalla propria cassa pensioni una rendita di vecchiaia d'importo inferiore a quella d'invalidità che percepiva. Trattandosi di prestazioni sovraobbligatorie, tale riduzione è ammessa se il regolamento lo prevede e se le prestazioni obbligatorie minime sono garantite.
AMMONTARE DELLA RENDITA VECCHIAIA
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.15
BS/td
Lugano
6 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 marzo 2006
di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT
1, nata il 24 giugno 1941, ha lavorato diversi anni presso la __________ di __________.
Dal 1° luglio 1998 essa percepisce dalla Fondazione di previdenza per il
personale __________ (in seguito: Fondazione) una rendita d'invalidità (doc.
2). CV 1
A
seguito di uno scambio di corrispondenza in merito all’adeguamento
all’evoluzione dei prezzi della prestazione assicurativa, con lettera 13 febbraio
2001 la Fondazione, facendo riferimento all’articolo 10.2 del proprio
regolamento, ha fra l’altro informato l’assicurata che sino all’età di 65 anni
riceverà una rendita d’invalidità e che dal 1° luglio 2006 la stessa, sostituita
da una rendita di vecchiaia, ammonterà a fr. 302,65 al mese e che potrà
riscuotere interamente la rendita mediante un unico versamento in capitale
(doc. 5).
1.2 Avvicinandosi
il compimento del 65 anno di età, con lettera 16 gennaio 2006 AT 1 ha chiesto
di continuare a ricevere una prestazione di fr. 625,75 in luogo dei fr. 302,75
di rendita di vecchiaia essendo il costo della vita aumentato (doc. 8).
In
risposta, con scritto 22 febbraio 2006 la Fondazione, facendo presente di essere
obbligata a rispettare il proprio regolamento e di trattare tutti gli
assicurati allo stesso modo, ha confermato l’erogazione di una rendita di
vecchiaia di fr. 302,65 al mese (sub doc. 8).
1.3. Con
la presente petizione AT 1, una volta esposto il suo caso, ha sostanzialmente
postulato l’erogazione di una rendita di fr. 625,75 in luogo dei fr. 302,65 che
attualmente riceve, chiedendosi se “questo dimezzare drasticamente le entrate
al momento del pensionamento a una persona invalida sia giusto”.
1.4. Mediante
risposta di causa, la Fondazione ha evidenziato quanto segue:
"
Secondo il nostro
regolamento la Signora AT 1 riceve dal 01.07.1998 - 30.06.2006 una rendita
d'invalidità mensile di CHF 625.75. In essa è inclusa la rendita minima secondo
la LPP di CHF 261.50 al mese. Dal 01.07.2006 la rendita d'invalidità viene
sostituita dalla rendita di vecchiaia di CHF 302.65 al mese.
Secondo l'art. 49, cpv. 1 LPP, le Casse pensioni possono
prevedere nel regolamento che prestazioni eccedenti le disposizioni minime
legali sono concesse solo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.
Dato che la rendita d'invalidità minima legale LPP non oltrepassa l'importo
della rendita di vecchiaia futura di CHF 302.65 non si può far valere un
diritto ad una rendita di vecchiaia più alta." (Doc. III)
1.5. Con
replica 25 aprile 2006 l’attrice ha ribadito la sua richiesta facendo presente
di dover far fronte a sempre più maggiori spese sanitarie (VII). Anche la
Fondazione ha confermato la propria posizione (IX).
Infine,
il 14 luglio 2006 l’assicurata ha informato il TCA:
"
In riferimento alla
causa sopracitata ed in attesa di una vostra sentenza, vi informo che dal 1
luglio 2006 __________ mi ha sostituito (al compimento dei miei 65 anni) la
rendita d'invalidità che ammontava a fr. 625.75 con una rendita di vecchiaia di
Fr. 302.25, nonostante avessi chiesto loro di aspettare la vostra sentenza per
prendere una decisione, perché Fr. 302.25 non mi sarà sufficiente, e se questa
sarà la vostra sentenza, se sarà possibile dovrò ritirare il capitale."
(Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è l’ammontare della prestazione assicurativa a cui
l’attrice ha diritto con il raggiungimento del 65.esimo anno d'età. Dal 1. luglio
2006 la Fondazione ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una
rendita di vecchiaia di fr. 302,65 al mese, in luogo della precedente prestazione
d'invalidità di fr. 625,75 mensili. L’assicurata chiede che di poter continuare
a ricevere una rendita mensile di fr. 625,75.
2.3. Dalla
documentazione acquisita agli atti risulta che l'__________ ha affidato l'attuazione
della previdenza professionale alla Fondazione di previdenza per il personale __________.
Secondo
l’art. 10.2 del Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal
1. gennaio 1995 (doc. 1), il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in
caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o
raggiunge l'età di 65 anni. In quest’ultimo caso la rendita d’invalidità viene
sostituita da una rendita di vecchiaia.
Vale
quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di 65 anni la
rendita d'invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia.
2.4. In
base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in
cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere
erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia
(cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata
dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). Per contro, per via di
regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la
rendita d'invalidità venga trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale
evenienza, la rendita di vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere
alla precedente rendita d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente
(STFA inedita 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).
Con
una pronunzia del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica
della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a
far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza
sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto
la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima,
anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di
previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità
sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994,
Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A.
C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa
A. C, B 15/95).
2.5. Tuttavia,
con sentenza del 24 giugno
2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369), il TFA, tenendo conto
delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in
DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni riportate in DTF 130 V 373s consid. 6.1), ha
modificato questa prassi.
Rilevando
in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta
il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di
vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta
carattere programmatico, la Massima Corte federale delle assicurazioni ha
riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita
da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto che la perdita
previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una
prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta all'invalidità stessa
e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle
prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la gran parte dei piani
previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi in
forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di
vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati
sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità
in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti
di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo
presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten
der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der
intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori],
Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379;
Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art.
34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA
ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base
statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in
passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di
equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e
le uscite (consid. 6.2 e 6.3 della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit.,
pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag.
205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003,
pag. 60).
In
tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente
prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una rendita
d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente
se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a
quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è demandata, nell'ambito della
previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere
discrezionale degli istituti di previdenza (consid. 6.4 della sentenza DTF 130
V 376; cfr. i riferimenti ivi citati).
Questa
giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi
(cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa P., B 26/03 e nella causa S., B 4/03
e STFA del 30 settembre 2004 nella causa L., B 57/04, nella causa G., B 38/04, nella
causa F., B 58/04 e nella causa V., B 53/04).
Del
succitato cambiamento giurisprudenziale è stato tenuto conto nell’ambito della
1° revisione della LPP, entrata in vigore al 1° gennaio 2005 e quindi
applicabile al caso di specie. In particolare il nuovo art. 49 cpv. 1 seconda
frase LPP stabilisce che gli istituti di previdenza "possono prevedere
nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate
solo fino all'età del pensionamento”.
2.6. Nel
caso in esame, come visto al consid. 2.3, l’art. 10.2 del Regolamento della
Fondazione prevede la cessazione della rendita d’invalidità con il compimento
del 65° anno di età dell’assicurato, indipendentemente dal sesso.
Orbene,
Fatti
alla luce del cambiamento giurisprudenziale del TFA esposto al considerando
precedente e conformemente alle disposizioni regolamentari, la Fondazione
convenuta ha quindi riconosciuto dal 1° luglio 2006 una prestazione di
vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata.
Tenuto
conto che in ambito di regime previdenziale obbligatorio l’assicurata avrebbe
diritto ad una rendita d’invalidità vitalizia di fr. 261,50 al mese (doc. 2),
la Fondazione ha legittimamente erogato una rendita di vecchiaia, sostitutiva
di quella d’invalidità, di fr. 302,75 mensili (doc. 6), il cui calcolo non è
stato contestato. In questo modo all’assicurata è stata garantito almeno
Considerandi
l’importo relativo alla rendita d’invalidità obbligatoria ex art. 26 cpv. 3
LPP.
Quanto
al riscatto integrale della rendita di vecchiaia mediante versamento in capitale,
previsto all’art. 15.3 seconda frase del Regolamento e prospettato dall’attrice
nello scritto 14 luglio 2006 (cfr. consid. 1.5), va detto che spetta alla
Fondazione pronunciarsi nel merito, tenuto conto che con lettera 18 dicembre
1999.
l’assicurata aveva espresso la volontà di riscuotere, al momento del pensionamento,
il totale degli accrediti di vecchiaia sotto forma di capitale (doc. 4).
In
conclusione, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 302,75 al mese,
con effetto dal 1° luglio 2006.
Ne consegue che la
petizione dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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