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Decisione

34.2006.16

Divisione delle prestazioni d'uscita ion caso di divorzio. Natura vincolante per l'istituto di previdneza del giudizio circa la ripartizione degli averi pensionistici da parte del giudice del divorzio

20 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

N. 41; Schmidt, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, Comm. art. 80 LPP, n. 6; cfr.

anche Sutter/Freiburghaus, op. cit., pp. 219s);

-

stante quanto sopra, la scelta di AT 1 di adire lo scrivente Tribunale al

fine di ottenere l’attuazione della divisione appare legittima, come appare

parimenti legittimo procedere a tale scopo secondo la procedura di cui all’art.

25a LFLP, nella quale in particolare il giudice del luogo del divorzio competente

ex art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave

di ripartizione fissata dal giudice del divorzio e nel cui ambito sia i coniugi

che gli istituti di previdenza hanno qualità di parte;

- giusta

l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio;

- l’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto

l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.

1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in

giudicato);

- nella

fattispecie la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio e soggetta

a divisione - stante il consenso di entrambi gli ex coniugi a che ai fini del

presente giu-dizio venga considerato il 30 settembre 2002 quale data determinate

per il calcolo della sua prestazione da dividere – corrisponde all’importo di

fr. 150'046.-- stabilito dalla __________ in corretta applicazione degli artt.

22 e 22a LFLP (VIII/9);

- dalla

Considerandi

documentazione acquisita agli atti non risulta che AT 1 disponesse di averi previdenziali

al momento del matrimonio, mentre che alla crescita in giudicato della sentenza

di divorzio essa disponeva presso __________ di una prestazione d’uscita

di fr. 8’960.90 (XXII);

-

come visto, nel febbraio 2004 la prestazione maturata da AT 1 presso la __________ è stata da questa

trasferita alla __________

(XII, XXII), la quale nel giugno 2006 l’ha a sua volta

versata alla __________ (XIX). Nelle more della presente procedura quest’ultima

ha confermato l’attu-abilità di una divisione precisando che l’avere di

vecchiaia di spettanza di AT 1,

presso la __________, ammonta,

il 1. ottobre 2006, a fr. 27'460.35 (XXXI, XXXIX);

- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________

durante il matrimonio, fr. 150'046.-- rispettivamente fr. 8'960.90, i

consecutivi rispettivi crediti di fr. 75'023.-- e fr. 4'480.45, a AT 1 spetta a

saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) l’accredito di fr. 70'542.55;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

__________ dovrà pertanto versare a favore di AT 1, presso la __________

per l'incremento dell'assicurazione del personale, la somma di fr. 70'542.55 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale

importo a far tempo dal 30 settembre 2002 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF

129.

V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

-

avuto riguardo delle concrete circostanze di specie, non si giustifica

l’attribuzione rispettivamente l’accollo di ripetibili alle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 150'046.--.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 8’960.90.

3.- E' fatto ordine alla __________ di versare a favore di AT 1 presso

la __________ (contratto n. __________, polizza n. __________) la somma di fr.

70'542.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal

30 settembre 2002.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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