34.2006.16
Divisione delle prestazioni d'uscita ion caso di divorzio. Natura vincolante per l'istituto di previdneza del giudizio circa la ripartizione degli averi pensionistici da parte del giudice del divorzio
20 ottobre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
34.2006.16
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita ion caso di divorzio. Natura vincolante per l'istituto di previdneza del giudizio circa la ripartizione degli averi pensionistici da parte del giudice del divorzio.
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 141 CC
art. 142 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.16
rg/sc
Lugano
20 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
statuendo nella causa promossa con petizione
del 22 marzo 2006 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
__________
a
CV 1
rappr. da: RA 2
__________
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 10 luglio 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato
il divorzio tra AT 1 e
CV 1. Omologando l’accordo concluso tra le
parti, egli ha accertato in applicazione dell’art. 122 CC il diritto di ciascuna
parte all’accredito della metà della prestazione d’uscita accumulata da
controparte in costanza di matrimonio ed ha quindi ordinando la trasmissione dell’incarto,
dopo la crescita in giudicato della sentenza, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni;
- con
giudizio 8 giugno 2005 la prima Camera civile del Tribunale d’appello, in
parziale riforma della sentenza pretorile, ha, tra l’altro, stabilito il
diritto vicendevole di AT 1 e CV 1 alla metà dell’avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio,
dal 18 maggio 1985 al 5 settembre 2002, presso i rispettivi istituti di previdenza
(la __________ rispettivamente la __________), invitando questi ultimi a voler
conguagliare le relative spettanze (dispositivo III/17);
- nell’ambito
della successiva corrispondenza intercorsa tra il rappresentante di AT 1, la prima Camera civile e la __________, quest’ultima
ha confer-mato di essere nell’impossibilità di eseguire il trasferimento
sancito nella pronunzia 8 giugno 2005 stante la mancata fissazione in essa
dell’importo da accreditare a favore di AT 1 presso il proprio istituto
previdenziale;
- con
la petizione in oggetto AT 1 conviene l’ex marito dinanzi al TCA coinvolgendo
pure nella procedura sia la __________ che la __________, chiedendo segnatamente
venga fatto ordine alla prima di trasferire alla __________ ed a favore di AT 1
metà dell’avere di vecchiaia maturato da CV 1 dal 18 maggio 1985 al 5 settembre
2002, rispettivamente alla seconda di trasferire alla __________ ed a favore di
CV 1 metà dell’avere maturato da AT 1 in suddetto periodo;
- nella
sua risposta la __________
non si oppone alle richiesta attorea evidenziando non
di meno come in nessun modo - non trattandosi di rifiuto ingiustificato di dar
seguito alla sentenza 8 giugno 2005 della prima Camera civile ma di impossibilità
dovuta alla mancata quantificazione da parte di quest’ultima dell’importo da
accreditare - dovrà essere posta a suo carico qualsivoglia spesa relativa alla
presente procedura. Essa rileva per il resto come la prima Camera civile avrebbe
dovuto a suo tempo trasmettere d’ufficio la causa al TCA giusta l’art. 142 cpv.
2 CC e come s’imponga ora di procedere in applicazione dell’art. 25a LFLP;
-
CV 1 ha comunicato di non opporsi al vicendevole trasferimento della metà degli
averi previdenziali, osservando tuttavia che al TCA spetterà il compito di
quantificare le rispettive pretese ed evidenziando come nel petitum AT 1 non faccia
altro che ribadire quanto già stabilito dal giudice del divorzio in prima e
seconda istanza;
-
la __________ ha da parte sua comunicato al TCA che nel febbraio 2004 la
prestazione di libero passaggio maturata da AT 1 (ammontante, il 5 settembre
2002, a fr. 8'960.90) è stata trasferita alla __________ (XII, XXII).
Interpellata dal TCA, quest’ultima ha a sua volta comunicato di aver trasferito
nel giugno 2006 l’avere previdenziale della citata alla __________ (XIX), la
quale con scritto 20 settembre 2006 ha confermato l’attua-bilità di una
divisione e comunicato che l’avere di vecchiaia di AT 1 ammonta, il 1. ottobre
2006, a fr. 27'460.35 (XXXI);
-
su richiesta del TCA, gli ex coniugi hanno entrambi dichiarato di ritenere il
30 settembre 2002 data determinante per la quantificazione della prestazione di
CV 1 accumulata presso la __________, AT 1 subordinando tuttavia tale suo
accordo al riconoscimento, sul saldo di sua spettanza, di interessi dovuti sino
al momento del versamento a favore del proprio istituto previdenziale;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
nell’ambito del divorzio mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro
certi limiti (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti
previdenziali. La convenzione è giuridicamente valida solo se ratificata dal
giudice e deve figurare nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC).
Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni
d’usci-ta e sulle modalità d’esecuzione e producono un attestato de-gli
istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità
della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti per il
calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal
giudice vincola pure gli istituti di previdenza (art. 141 cpv. 1 CC). ll
giudice comunica quindi agli istituti di previdenza le disposizioni della sentenza
passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al
trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Le parti e
l’istituto di previdenza devono essere d’accordo sugli importi delle rispettive
prestazioni d’uscita da dividere (Geiser, La previdenza
professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: Il nuovo diritto del
divorzio, 2002, p. 60; Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer
(ed.), Scheidung, 2005, n. 2, 5 ad art. 141 CC; v. anche RFJ
2005 pp. 329ss). L’esigenza di un’attestazione circa l’attuabilità
dell’ac-cordo e degli importi degli averi determinanti per il calcolo della
prestazione da dividere permettono di garantire l’esecu-zione dell’accordo nei
confronti dell’istituto di previdenza, visto che una volta ratificata la
convenzione ha carattere vincolante per quest’ultimo, la sentenza di divorzio
valendo segnatamente, in tale evenienza, quale titolo di rigetto definitivo ai
sensi dell’art. 80 LEF (DTF 129 V 444 consid. 5.3; Spühler,
Neues Scheidungsverfahren, 1999, p. 79; Schneider/Bru-chez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication
CEDIDAC, 2000, pp. 248s). In caso di mancato accordo ai
sensi dell’art. 141 CC, competente a decidere la divisione è il Tribunale delle
assicurazioni sociali, il giudice del divorzio dovendo limitarsi in tale
ipotesi a fissare la proporzione secondo cui suddividere le prestazioni
d’uscita (art. 142 CC);
-
a prescindere dalla questione, sollevata dalla __________,
a sapere se nell’ambito di una divisione giusta l’art. 141 CC debba essere
fatta oggetto di accordo, rispettivamente di ratifica da parte del giudice del
divorzio, (anche) il quantum degli importi da
trasferire (sulla necessità di una quantificazione [contrariamente
a quanto si legge nel Messaggio del Consiglio federale sulla revisione del
Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 121, 233.36,
secondo cui è sufficiente stabilire unicamente una percentuale di ripartizione]
cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p.
218ss; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 248; Walser, Commentario basilese,
2002, n. 5 ad art. 141; cfr. anche art. 142 cpv. 2 CC in fine), la soluzione
adottata dalla prima Camera civile - laddove, al dispositivo III/17, ha stabilito
il diritto vicendevole di AT 1 e CV 1 alla metà dei rispettivi averi di vecchiaia maturati dalla data del
matrimonio sino al 5 settembre 2002 con invito ai rispettivi istituti di
previdenza a voler conguagliare le rispettive spettanze - non può essere
ritenuta siccome vincolante per gli istituti di previdenza interessati,
considerato che, come accennato, una ripartizione ex art. 141 CC presuppone
l’esistenza di un accordo sugli importi determinanti da prendere in considerazione
per il calcolo delle prestazioni da dividere, rispettivamente di una ratifica
di tale accordo da parte del giudice (una convenzione sulla ripartizione dei
diritti previdenziali è giuridicamente valida solo dopo l’approvazione da parte
del giudice e deve figurare nel dispositivo, cfr. art. 140 cpv. 1 CC). Nella
specie né una quantificazione da parte degli istituti di previdenza interessati
né un accordo sull’ammontare delle prestazioni da dividere alla data indicata
nel summenzionato dispositivo risultano all’evidenza essere stati formalizzati,
né tanto meno un siffatto accordo risulta essere stato ratificato dal giudice
(del resto neppure la quantificazione delle rispettive prestazioni al 31 maggio
2002, operata dalla __________ e dalla __________ nelle rispettive
comunicazioni 25 aprile 2002 e 11 giugno 2002 al Pretore [cfr. sentenza 8 giugno
consid. 18, cfr. doc. VIII/1], risulta essere stata fatta oggetto di
qualsivoglia intesa nelle more della procedura di primo grado);
-
in simili circostanze non solo deve essere ammessa l’impos-sibilità per la __________ di
correttamente dar seguito al giudizio 8 giugno 2005, ma anche l’impossibilità,
del tutto verosimile, per AT 1 di
poter, invece che adire lo scrivente Tribunale, con successo procedere nei
confronti dell’istituto di previdenza secondo l’art. 80 LEF, la cui
applicazione presuppone segnatamente l’esistenza di un titolo esecutivo che
con-danni al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile (in
argomento cfr. Staehelin, in: Staehelin/ Bauer/Staehelin, Komm. Art. 80 SchKG,
Fatti
N. 41; Schmidt, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, Comm. art. 80 LPP, n. 6; cfr.
anche Sutter/Freiburghaus, op. cit., pp. 219s);
-
stante quanto sopra, la scelta di AT 1 di adire lo scrivente Tribunale al
fine di ottenere l’attuazione della divisione appare legittima, come appare
parimenti legittimo procedere a tale scopo secondo la procedura di cui all’art.
25a LFLP, nella quale in particolare il giudice del luogo del divorzio competente
ex art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave
di ripartizione fissata dal giudice del divorzio e nel cui ambito sia i coniugi
che gli istituti di previdenza hanno qualità di parte;
- giusta
l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- nella
fattispecie la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio e soggetta
a divisione - stante il consenso di entrambi gli ex coniugi a che ai fini del
presente giu-dizio venga considerato il 30 settembre 2002 quale data determinate
per il calcolo della sua prestazione da dividere – corrisponde all’importo di
fr. 150'046.-- stabilito dalla __________ in corretta applicazione degli artt.
22 e 22a LFLP (VIII/9);
- dalla
Considerandi
documentazione acquisita agli atti non risulta che AT 1 disponesse di averi previdenziali
al momento del matrimonio, mentre che alla crescita in giudicato della sentenza
di divorzio essa disponeva presso __________ di una prestazione d’uscita
di fr. 8’960.90 (XXII);
-
come visto, nel febbraio 2004 la prestazione maturata da AT 1 presso la __________ è stata da questa
trasferita alla __________
(XII, XXII), la quale nel giugno 2006 l’ha a sua volta
versata alla __________ (XIX). Nelle more della presente procedura quest’ultima
ha confermato l’attu-abilità di una divisione precisando che l’avere di
vecchiaia di spettanza di AT 1,
presso la __________, ammonta,
il 1. ottobre 2006, a fr. 27'460.35 (XXXI, XXXIX);
- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________
durante il matrimonio, fr. 150'046.-- rispettivamente fr. 8'960.90, i
consecutivi rispettivi crediti di fr. 75'023.-- e fr. 4'480.45, a AT 1 spetta a
saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) l’accredito di fr. 70'542.55;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
__________ dovrà pertanto versare a favore di AT 1, presso la __________
per l'incremento dell'assicurazione del personale, la somma di fr. 70'542.55 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale
importo a far tempo dal 30 settembre 2002 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF
129.
V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);
-
avuto riguardo delle concrete circostanze di specie, non si giustifica
l’attribuzione rispettivamente l’accollo di ripetibili alle parti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 150'046.--.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 8’960.90.
3.- E' fatto ordine alla __________ di versare a favore di AT 1 presso
la __________ (contratto n. __________, polizza n. __________) la somma di fr.
70'542.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal
30 settembre 2002.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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