34.2006.17
Versamento di contributi previdenziale da parte del datore di lavoro. La temerarietà di quest'ultimo giustifica l'attribuzione di ripetibili all'istituto previdenziale attore patrocinato da un legale
30 giugno 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
34.2006.17
Data decisione, Autorità:
30.06.2006, TCA
Titolo:
Versamento di contributi previdenziale da parte del datore di lavoro. La temerarietà di quest'ultimo giustifica l'attribuzione di ripetibili all'istituto previdenziale attore patrocinato da un legale
CONTRIBUTI
RIPETIBILI
art. 66 LPP
art. 22 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.17
rg/td
Lugano
30 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 27 marzo 2006
presentata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
e in diritto
che - con
contratto 26 luglio 1999 la CV 1 quale datore di lavoro ha aderito, con effetto
dal 1. novembre 1998, alla AT 1 per la previdenza professionale, allo scopo di
attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti;
-
a fronte del mancato pagamento del saldo contributivo, oltre spese ed interessi,
dovuto al 28 novembre 2003 (fr. 13'845.55) dopo annullamento del contratto
d’adesione con effetto al 30 ottobre 2003, ed avviata una procedura esecutiva
d’incasso di cui al PE n. __________ dell’UE di __________, con petizione 27
marzo 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna della società al versamento di
fr. 14'445.55 oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2003, fr. 300.- per spese
di mora, fr. 100.- per spese esecutive afferenti a suddetto PE e fr. 73.70
quale tassa d’incasso. L’attrice postula pure il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente
le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i
contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia
di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag.
98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel
caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro
si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A);
- l’obbligo
contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali
- dev’essere quindi riconosciuto;
- le
modalità di calcolo e versamento dei contributi (e delle spese) sono previste
nel contratto d'adesione e nel Regolamento (doc. A, F);
- le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.
I-N). Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, rimasti insoluti, si
fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla
documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato
conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario coordinato
LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati, delle mutazioni intervenute
e degli interessi (attivi/passivi) giusta l’art. 2.2. e 3.3. del contratto
d’adesione;
-
in simili circostanze il credito contributivo (comprensivo di spese) di fr.
14'445.55 fatto valere in petizione deve essere riconosciuto;
-
l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 29
novembre 2003.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89).
In
concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta;
- per
quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare di fr. 300.--, gli
stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore è
infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli
interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali
spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF
117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a
sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono
essere riconosciuti;
- per
quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e
che la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va
precisato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce
un accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non
riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore.
Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso
il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia
nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.).
- disattesa
deve parimenti essere la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa
d'incasso (art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 73.70), ritenuto che
la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (art. 4
Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il
creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo
carico;
-
l’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
al PE n. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente
la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V
109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore
segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80
LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie
dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, 1990,
p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta
dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra, in casu la richiesta di rigetto dell'opposizione deve essere
ammessa;
-
per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in
virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA
vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319;
SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti). Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui
che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente
causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta
per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di
un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario.
Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata
da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
Fatti
124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella
causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di
un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP contro P. Sagl).
Nel
caso in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento
della convenuta va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a
suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
-
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in
vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a
ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso
valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF
contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle norme di diritto
federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è
esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI
1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo
della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far
valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne
trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità
alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a
ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,
sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di
LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore
che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,
l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,
di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta
alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non
patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti, DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante la temerarietà imputabile alla società convenuta, si giustifica
l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 500
a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La convenuta è
condannata a versare all’attrice fr. 14'445.55 oltre interessi
al 5 % dal 29 novembre 2003.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________
limitatamente all’importo di fr. 14'445.55 oltre interessi al 5% dal 29 novembre
2003.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della
convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 500.-- (IVA inclusa)
per ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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