34.2006.18
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
20 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2006.18
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.18
rg/td
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 29
marzo 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
che - con
sentenza 27 febbraio 2006, cresciuta in giudicato il 21 marzo 2006, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________) ed ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà
della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati
di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha effettuato
ulteriori accertamenti;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di
calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso
di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi
sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del
luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere
d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata
dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia
(art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità
di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato
per inoltrare le rispettive conclusioni. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CCS del
15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore
dal 1. gennaio 2005);
-
dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni delle parti non risulta che CV 1
abbia accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio;
-
risulta per contro che al momento del divorzio AT 1 disponeva presso la AT 2
2° pilastro di una prestazione d’uscita di fr. 84'708.90 (V). Dalla
documentazione prodotta agli atti non risulta quale fosse precisamente la
prestazione si spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (aprile 1986);
emerge unicamente che nel gennaio 1986 egli disponeva di un avere di vecchiaia
di fr. 1'137.40 versato su un conto di libero passaggio presso la __________ __________
(XVI/1-2). In simili circostanze, in assenza di più precisi ed attendibili
elementi e considerato non da ultimo il breve lasso di tempo intercorso tra il
mese di gennaio 1986 e la data del matrimonio (aprile 1986), appare ragionevole
considerare suddetto importo quale avere presente al momento del matrimonio;
-
l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi
maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati
applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1
OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp.
153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- la
prestazione di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'137.40) aumentata degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'248.85) - calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) - deve
quindi essere cifrata in fr. 2'386.25;
- considerato
l’avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a
divisione (fr. 82'322.65) a CV 1 spetta un accredito di fr. 41'161.35;
- per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258).
L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 41'161.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(21 marzo 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255; STFA 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto
essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio da essa nel
frattempo aperto presso la __________ (II/2);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta
Fatti
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 82'322.65.
Considerandi
2.
- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la __________ la
somma di fr. 41'161.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a
datare dal 21 marzo 2006.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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