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Decisione

34.2006.18

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

20 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 82'322.65.

Considerandi

2.

- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la __________ la

somma di fr. 41'161.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a

datare dal 21 marzo 2006.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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