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Decisione

34.2006.19

Assicurata contesta la riduzione della rendita d'invalidità a seguito delle modifiche del regolamento sulla sovrassicurazione. Acquiescenza della Cassa pensione che ha ripristinato il versamento integ

29 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC

1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502);

- in effetti, richiamato il calcolo di sovrassicurazione 1° aprile 2006

(doc. E), con lo stralcio del “reddito da attività presumibilmente ancora

esigibile”, i redditi computabili risultano essere la rendita AI (fr. 1'703.-- )

e la rendita d’invalidità LPP (fr. 962.--). Essendo i redditi computabili (fr.

2'665.--) inferiori al limite di sovrassicurazione (90% del guadagno presumibilmente

perso, pari a fr. 3'065.--), la prestazione d’invalidità della Cassa pensioni CV

1 non deve essere ridotta;

- di

Considerandi

conseguenza, dal 1° aprile 2006 a AT 1 spetta il versamento integrale della

rendita d’invalidità di fr. 962.-- mensili;

- l’attrice

ha inoltre chiesto la corresponsione di un interesse di mora del 5% sulla somma

di fr. 452.-- (differenza tra la rendita di fr. 962.-- e quella di fr. 510.--

ridotta) e ciò su ogni scadenza mensile sino al giorno del pagamento. Su tale

questione la comunicazione 14 marzo 2007 di parte convenuta è silente.

Il

TFA ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione d’invalidità

gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134; STFA non pubbl. del 31

luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).

In

tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (art. 104 cpv. 2 CO;

SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133, 117 V 350). Nel caso in cui la questione non è

disciplinata dal regolamento, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura

Dispositivo

dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal

proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF

119 V 134);

- nel

caso di specie, non prevedendo la Cassa pensioni CV 1 nel proprio regolamento

alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente

l’interesse del 5%.

Per

quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art.

105 cpv. 1 CO secondo cui

"

il debitore in mora al

pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una

somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si

procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."

(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)

Dagli

atti non risulta che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti

della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dal 3 maggio

2006, data dell’inoltro della petizione;

- per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, richiesta dall’attrice con la

petizione, essa può venire assegnata, di regola, solo all’assicurato vittorioso

patrocinato in causa (DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81

consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Partei-entschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialver-sicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 180 ss).

L'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non

rappresentata il diritto ad un'indennità per ripetibili per l'attività da lei

svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il

lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato

una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81

consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, p. 394);

- nell'evenienza

concreta, se da una parte la causa non poteva essere definitiva non complessa,

dall’altra l’impegno profuso dall’attrice non ha comportato una perdita di

guadagno, poiché quest’ultima non svolge alcuna attività lucrativa, motivo per

cui la pretesa d'indennità per ripetibili deve essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ La Cassa pensioni CV 1 è

condannata a versare a AT 1, a titolo di rendita d’invalidità, in aggiunta

all’importo di fr. 510.-- mensili riconosciutole, l’importo di fr. 452.--

mensili dal 1. aprile 2006 oltre interessi di mora al 5% dal 3 maggio 2006.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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