34.2006.19
Assicurata contesta la riduzione della rendita d'invalidità a seguito delle modifiche del regolamento sulla sovrassicurazione. Acquiescenza della Cassa pensione che ha ripristinato il versamento integ
29 marzo 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2006.19
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, TCA
Titolo:
Assicurata contesta la riduzione della rendita d'invalidità a seguito delle modifiche del regolamento sulla sovrassicurazione. Acquiescenza della Cassa pensione che ha ripristinato il versamento integrale della rendita.
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.19
BS
Lugano
29 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 3 maggio 2006
presentata da
AT 1
contro
Cassa Pensioni CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
ed in diritto
che - con
petizione 3 maggio 2006 AT 1 ha chiesto che la Cassa pensioni CV 1 sia
condannata a ripristinare, con effetto dal 1° aprile 2006, il versamento
integrale della rendita d’invalidità pari a fr. 962.-- mensili;
- con
la risposta di causa la Cassa pensioni CV 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto la reiezione della petizione;
- con
scritto 14 marzo 2007 il legale della Cassa pensioni CV 1 ha comunicato quanto
segue:
"
Con petizione 3
maggio 2007, l'attrice ha chiesto che le venga ripristinata la rendita
invalidità, pari a CHF 962.--, a far tempo dal 1. aprile 2006. Dalla petizione risulta
che l'attrice contesta il computo del "reddito da attività lucrativa
presumibilmente ancora percepibile", pari al 25%, che ha portato alla riduzione
delle prestazioni a suo favore. Per contro l'attrice non contesta il limite
della sovrassicurazione secondo le disposizioni regolamentari del 90%, in
quanto l'introduzione del limite della sovrassicurazione al 90% non ha alcuna
influenza sulle prestazioni di cui beneficia l'attrice, ritenuto che la
prestazione massima assicurata è di CHF 962.-- (petizione pag. 2, pto 5).
Con la presente la Cassa pensioni CV 1 dichiara di
aderire alle richieste dell'attrice, nel senso che nel calcolo della
sovrassicurazione non verrà computato il reddito da attività lucrativa presumibilmente
ancora percepibile" del 25%. Il limite della sovrassicurazione viene
invece mantenuto al 90%.
Per quanto necessario, la presente è pure firmata dalla
signora AT 1." (Doc. XIII)
- suddetta
soluzione appare conforme ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p.
Fatti
167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC
1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502);
- in effetti, richiamato il calcolo di sovrassicurazione 1° aprile 2006
(doc. E), con lo stralcio del “reddito da attività presumibilmente ancora
esigibile”, i redditi computabili risultano essere la rendita AI (fr. 1'703.-- )
e la rendita d’invalidità LPP (fr. 962.--). Essendo i redditi computabili (fr.
2'665.--) inferiori al limite di sovrassicurazione (90% del guadagno presumibilmente
perso, pari a fr. 3'065.--), la prestazione d’invalidità della Cassa pensioni CV
1 non deve essere ridotta;
- di
Considerandi
conseguenza, dal 1° aprile 2006 a AT 1 spetta il versamento integrale della
rendita d’invalidità di fr. 962.-- mensili;
- l’attrice
ha inoltre chiesto la corresponsione di un interesse di mora del 5% sulla somma
di fr. 452.-- (differenza tra la rendita di fr. 962.-- e quella di fr. 510.--
ridotta) e ciò su ogni scadenza mensile sino al giorno del pagamento. Su tale
questione la comunicazione 14 marzo 2007 di parte convenuta è silente.
Il
TFA ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione d’invalidità
gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134; STFA non pubbl. del 31
luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
In
tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (art. 104 cpv. 2 CO;
SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133, 117 V 350). Nel caso in cui la questione non è
disciplinata dal regolamento, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura
Dispositivo
dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal
proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF
119 V 134);
- nel
caso di specie, non prevedendo la Cassa pensioni CV 1 nel proprio regolamento
alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente
l’interesse del 5%.
Per
quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art.
105 cpv. 1 CO secondo cui
"
il debitore in mora al
pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una
somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si
procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."
(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)
Dagli
atti non risulta che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti
della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dal 3 maggio
2006, data dell’inoltro della petizione;
- per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, richiesta dall’attrice con la
petizione, essa può venire assegnata, di regola, solo all’assicurato vittorioso
patrocinato in causa (DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81
consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Partei-entschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialver-sicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 180 ss).
L'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad un'indennità per ripetibili per l'attività da lei
svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il
lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato
una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81
consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 394);
- nell'evenienza
concreta, se da una parte la causa non poteva essere definitiva non complessa,
dall’altra l’impegno profuso dall’attrice non ha comportato una perdita di
guadagno, poiché quest’ultima non svolge alcuna attività lucrativa, motivo per
cui la pretesa d'indennità per ripetibili deve essere negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ La Cassa pensioni CV 1 è
condannata a versare a AT 1, a titolo di rendita d’invalidità, in aggiunta
all’importo di fr. 510.-- mensili riconosciutole, l’importo di fr. 452.--
mensili dal 1. aprile 2006 oltre interessi di mora al 5% dal 3 maggio 2006.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster