34.2006.2
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
24 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2006.2
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.2
RG
Lugano
24 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 19 gennaio 2006 dalla Pretura
di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
che -
con sentenza 1. dicembre 2005, cresciuta in giudicato il 5
gennaio 2006, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato
il divorzio tra CV 1 e AT 1 (ora __________) ed ha omologato l’accordo in cui è
stato stabilito l’accredito a favore di quest’ultima della metà della prestazione
d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio e più precisamente sino al
31 luglio 2005;
- il
19 gennaio 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il
TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure all’istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art.
25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione nonché della relativa documentazione
prodotta agli atti si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni;
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
- nella
fattispecie, dagli atti di causa ed in particolare dal conteggio della CV 2 -
presso cui è attualmente depositato l’in-tero avere di previdenza accumulato da
CV 1 (V, XI, XIII, XV, XVII/bis) - eseguito secondo i criteri stabiliti dagli
artt. 22 e 22a LFLP risulta che la prestazione d’uscita accumulata dall’ex
marito durante il matrimonio (e precisamente dal 17 giugno 1988 al 31 luglio
2005) ammonta a fr. 97'751.-- (X/2, XXIII/2);
-
il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere ci-frato in fr. 48'875.50
(97'751 : 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo
dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su
un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 48'875.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale im-porto a far tempo dal 31 luglio 2005 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
Considerandi
L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1sul conto di
libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la __________
(XXVI/bis);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);
-
per il tramite del proprio legale con scritto 7 febbraio 2006 AT 1 ha chiesto
di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
-
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,
l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo
nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto
riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare
che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le
questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante
civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia
265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere
con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta
tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
- a
non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato e-lementi di particolare
difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha
richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un
patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA di data 19 gennaio
2006.
(III), il patrocinatore di AT 1, comunicando in un primo momento di non
essere in grado di presentare delle conclusioni in merito all’importo da
ripartire (VI), presa in seguito visione dell’intera documentazione acquisita
ex officio dallo scrivente Tribunale, ha presentato uno scritto datato 26 giugno
2006.
con il quale, sulla base della documentazione acquisita dal TCA (contenente
in particolare il calcolo e la quantificazione della prestazione da dividere
allestito dalla CV 2), ha cifrato la pretesa di spettanza della sua assistita
(XXIV), senza per il resto più nulla osservare in merito alla successiva
rettifica di calcolo operata da detto istituto (XXIII). La presente procedura
ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base della documentazione,
di facile lettura, acquisita dallo scrivente Tribunale, senza particolari interventi
delle parti;
- di
conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione
dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 deve essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 97'751.--.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2, __________, di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________
presso la __________ (__________) la som-ma di fr. 48'875.50, oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 luglio 2005.
3.-
L’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria è respinta.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono po-ste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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