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Decisione

34.2006.2

Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio

24 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni;

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nella

fattispecie, dagli atti di causa ed in particolare dal conteggio della CV 2 -

presso cui è attualmente depositato l’in-tero avere di previdenza accumulato da

CV 1 (V, XI, XIII, XV, XVII/bis) - eseguito secondo i criteri stabiliti dagli

artt. 22 e 22a LFLP risulta che la prestazione d’uscita accumulata dall’ex

marito durante il matrimonio (e precisamente dal 17 giugno 1988 al 31 luglio

2005) ammonta a fr. 97'751.-- (X/2, XXIII/2);

-

il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere ci-frato in fr. 48'875.50

(97'751 : 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo

dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su

un conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 48'875.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale im-porto a far tempo dal 31 luglio 2005 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

Considerandi

L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1sul conto di

libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la __________

(XXVI/bis);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

-

per il tramite del proprio legale con scritto 7 febbraio 2006 AT 1 ha chiesto

di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

-

presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,

l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo

nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto

riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare

che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le

questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante

civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia

265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere

con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta

tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

- a

non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato e-lementi di particolare

difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha

richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un

patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA di data 19 gennaio

2006.

(III), il patrocinatore di AT 1, comunicando in un primo momento di non

essere in grado di presentare delle conclusioni in merito all’importo da

ripartire (VI), presa in seguito visione dell’intera documentazione acquisita

ex officio dallo scrivente Tribunale, ha presentato uno scritto datato 26 giugno

2006.

con il quale, sulla base della documentazione acquisita dal TCA (contenente

in particolare il calcolo e la quantificazione della prestazione da dividere

allestito dalla CV 2), ha cifrato la pretesa di spettanza della sua assistita

(XXIV), senza per il resto più nulla osservare in merito alla successiva

rettifica di calcolo operata da detto istituto (XXIII). La presente procedura

ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base della documentazione,

di facile lettura, acquisita dallo scrivente Tribunale, senza particolari interventi

delle parti;

- di

conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione

dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 97'751.--.

2.- E'

fatto ordine alla CV 2, __________, di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________

presso la __________ (__________) la som-ma di fr. 48'875.50, oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 luglio 2005.

3.-

L’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria è respinta.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono po-ste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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