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Decisione

34.2006.20

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

15 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- in

concreto dagli atti all’inserto non risulta che gli ex coniugi __________ disponessero

di averi previdenziali al momento del matrimonio (17 ottobre 1980). Per contro

alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai

fini della divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e

17/05]) CV 1 disponeva presso la CV 2 - dove risulta a tutt’oggi assicurata -

di una prestazione d’uscita di fr. 2’224.80 (IV), mentre AT 1 disponeva di un

avere di fr. 131'814.95 alla polizza di libero passaggio n. 411844 presso la RI

1 (V);

Considerandi

-

considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il

matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 65'907.50 e fr. 1'112.40, a

CV 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di

fr. 64'795.10;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 64'795.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 2 maggio 2006 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 131'814.95.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 2’224.80.

3.- E'

fatto ordine alla RI 1 di

versare, a debito della polizza di libero passaggio __________ (assicurazione

n. __________) e a favore di CV 1 presso la CV 2 (contratto d’adesione __________)

la somma di fr. 64'795.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 2 maggio 2006.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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