34.2006.22
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
20 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
34.2006.22
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.22
rg/td
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 17
maggio 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
che - con
sentenza 11 aprile 2006, cresciuta in giudicato il 15 maggio 2006, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________)
omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è
stato pattuito che “la metà dell’avere di cassa pensione del marito alla
data del divorzio sarà versato su di un conto di cassa pensione a favore della
moglie”;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e all’istituto previdenziale interessato
di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di
calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso
di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di
disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e
123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv.
1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di
previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice
impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore
dal 1. gennaio 2005);
-
dalla documentazione agli atti risulta che la prestazione acquisita da CV 1 -
e presente presso la CV 2 - alla data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio ammonta a fr. 46'712.-- (V);
- a
AT 1 deve quindi essere accreditato l’importo di fr. 23'356.--;
- per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258).
L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 23'356.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(15 maggio 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255; STFA 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto
essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso la __________ di __________ (II/2);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
Fatti
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257s; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 e soggetta a divisione ammonta a fr.
46'712.--.
Considerandi
2.
- E'
fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________) di
versare a favore AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________
(__________) la somma di fr. 23'356.-- oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 15 maggio 2006.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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