34.2006.23
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
19 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2006.23
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.23
rg/td
Lugano
19 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 18
maggio 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
che - con
sentenza 19 aprile 2006, cresciuta in giudicato il 15 maggio 2006, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________) ed ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà
della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati
di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha
effettuato ulteriori accertamenti;
- nelle
more della presente procedura AT 1 ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo
della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni
anteriori al 1° gennaio 1995;
- il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e
CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di
disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e
123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73
cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di
previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice
impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
-
in concreto, dagli atti all’inserto risulta che la prestazione acquisita da CV
1 durante il matrimonio, attualmente disponibile presso la CV 2, ammonta a fr.
46'151.80; quella acquisita da AT 1, attualmente disponibile presso la AT 2, a
fr. 3’597.35 (Vbis, VI, X, XII);
- stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a AT 1 spetta a
saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'277.25;
- pendente
causa gli ex coniugi hanno del resto espresso il loro comune accordo
all’accredito di detto importo a favore della ex moglie;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258).
L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
- pertanto
la somma di fr. 21'277.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(15 maggio 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella
causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003
nella causa L. [B 36/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 presso
la AT 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1 interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);
-
per il tramite del proprio legale con istanza 23 maggio 2006 AT 1 ha chiesto
di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
-
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,
cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito
favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt.
3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha
avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; art. 14 cpv. 3 Lag che prevede
espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il
richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un
patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la
causa non presenta difficoltà particolari);
- a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi
di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio,
e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un
patrocinatore. La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere
evasa sulla base della documentazione, di facile lettura, acquisita dallo scrivente
Tribunale, senza particolari interventi delle parti;
- per
il che, difettando una delle condizioni richieste per la concessione
dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 23 maggio 2006 di AT 1 deve essere respinta.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 3’597.35.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 46'151.80.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2 (__________) di versare a favore di AT 1 (n. AVS __________)
presso la AT 2 (__________) la somma di fr. 21'277.25 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 maggio 2006.
Fatti
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.-
L’istanza 23 maggio 2006 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria
è respinta.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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