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Decisione

34.2006.23

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

19 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.-

L’istanza 23 maggio 2006 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria

è respinta.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

Considerandi

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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