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Decisione

34.2006.24

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

6 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- in

concreto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il capitale di

previdenza accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio consta dell’avere di

fr. 3'339.20 di cui alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV

2 (XI/1-2) e dell’avere di fr. 6'730.75 di cui alla polizza di libero passaggio

n. __________ presso la CV 3 (VI/2, XVII);

- stante la chiave di ripartizione fissata dal giudice del

Considerandi

divorzio, a favore di AT 1 spetta un accredito di complessivi fr. 5'035.--;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 5'035.--, di cui fr. 1'669.60 a debito della polizza n. __________

presso la CV 2 e fr. 3'365.40 a debito della polizza n. __________ presso la CV

3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui

ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dall’11 maggio 2006 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul

conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (V/9);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 10'069.95.

2.- E'

fatto ordine alla CV 3, a debito della polizza di libero passaggio n. __________

intestata a CV 1, di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad

essa intestato presso la __________, la somma di fr. 3'365.40 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’11 maggio 2006.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2, a debito della polizza n. __________, di versare a favore di AT 1 sul conto di

libero passaggio ad essa intestato presso la __________ la somma di fr. 1'669.60

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’11 maggio

2006.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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