34.2006.24
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
6 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2006.24
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.24
RG/sc
Lugano
6 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 15 maggio 2006 dalla Pretura di
__________ e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle
prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 3
aprile 2006, cresciuta in giudicato l’11 maggio 2006, il Pretore della
Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 e ha omologato
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio laddove – per quanto
qui interessa – le parti hanno concordato il diritto della moglie a metà della
prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio;
- il 15 maggio 2006 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il
TCA ha richiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di
determinarsi al proposito;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni
d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt.
122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione
d'uscita da dividere corrispon-de per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- in
concreto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il capitale di
previdenza accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio consta dell’avere di
fr. 3'339.20 di cui alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV
2 (XI/1-2) e dell’avere di fr. 6'730.75 di cui alla polizza di libero passaggio
n. __________ presso la CV 3 (VI/2, XVII);
- stante la chiave di ripartizione fissata dal giudice del
Considerandi
divorzio, a favore di AT 1 spetta un accredito di complessivi fr. 5'035.--;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 5'035.--, di cui fr. 1'669.60 a debito della polizza n. __________
presso la CV 2 e fr. 3'365.40 a debito della polizza n. __________ presso la CV
3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui
ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dall’11 maggio 2006 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul
conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (V/9);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 10'069.95.
2.- E'
fatto ordine alla CV 3, a debito della polizza di libero passaggio n. __________
intestata a CV 1, di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad
essa intestato presso la __________, la somma di fr. 3'365.40 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’11 maggio 2006.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2, a debito della polizza n. __________, di versare a favore di AT 1 sul conto di
libero passaggio ad essa intestato presso la __________ la somma di fr. 1'669.60
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’11 maggio
2006.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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