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Decisione

34.2006.25

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

26 settembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- in

concreto dagli atti all’inserto risulta che al momento del matrimonio (10

agosto 1990) AT 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr.

3'989.70 presso il __________ (XII), mentre che alla crescita in giudicato

della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; STFA

28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) disponeva presso la AT 2

- dove risulta a tutt’oggi assicurato - di una prestazione d’uscita di fr.

113'147.70 (XXI). CV 1 disponeva invece al momento del matrimonio di una

prestazione di libero passaggio di fr. 1'363.65 presso la __________ (XIII),

mentre che alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio disponeva

presso la CV 2 - dov’è attualmente assicurata - di una prestazione d’uscita di

fr. 6'071.-- (IV);

-

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al

momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al

divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il

tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),

indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto

previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divor-ce et les droits

en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du

divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p.

224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp.

136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo

quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare

(art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du

Considerandi

divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,

Art. 122, N. 65ss);

- l'avere

di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 3'989.70) aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 3'098.60) - calcolati in applicazione

dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) -

deve quindi essere cifrato in fr. 7'088.30;

-

l'avere di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (fr. 1'363.65) aumentato

degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'059.20) -

calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 - deve invece essere cifrato

in fr. 2'422.85, ritenuto che la somma di fr. 9'207.60 da essa prelevata in

contanti nel febbraio 1994 (XVI/bis) essendo uscita dal ciclo della previdenza

ed avendo quindi perso la sua natura previdenziale non è ora suscettibile - non

trattandosi di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione

- di essere presa in considerazione ai fini di una divisione ex art. 122 CC e

22.

LFLP (art. 22 cpv. 2 in fine LFLP; DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p.

1622);

- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi durante il matrimonio,

fr. 106'059.10 rispettivamente fr. 3'648.15, i consecutivi rispettivi crediti

di fr. 53'029.55 e fr. 1'824.10, a CV 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129.

V 254), l’accredito di fr. 51'205.45;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 51'205.45, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 25 maggio 2006 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 duran-te il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 106'059.10.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 3'648.15.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di

versare a favore di CV 1 presso la CV 2 (n. ass. __________) la somma di fr.

51'205.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal

25 maggio 2006.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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