34.2006.28
Contributi previdenziali. Legittimazione attiva dell'istituto previdenziale a seguito di cambiamento di ragione sociale. Utilizzo di capitali per misure speciali e di fondi liberi pe il pagamento dei
22 gennaio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
34.2006.28
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TCA
Titolo:
Contributi previdenziali. Legittimazione attiva dell'istituto previdenziale a seguito di cambiamento di ragione sociale. Utilizzo di capitali per misure speciali e di fondi liberi pe il pagamento dei contributi: competenza della commissione di previdenza.
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.28
rg/sc
Lugano
22 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 19 giugno
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - con
convenzione 18 novembre/2 dicembre 1996 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha
aderito con effetto dal 1. gennaio 1997 alla AT 1 (in seguito: Fondazione) -
allo scopo di attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti;
-
a fronte del mancato pagamento dei contributi (e spese) a far tempo dal 2002
per complessivi fr. 125'074.50, concesse dapprima (nel febbraio 2003) la
possibilità di un pagamento rateale secondo un piano d’ammortamento solo parzialmente
rispettato dalla società debitrice e, in seguito (nel febbraio 2004) una proroga
- infruttuosamente scaduta ciò che ha comportato lo scioglimento del contratto
d’adesione con effetto al 30 settembre 2004 - del termine di pagamento
dell’intero saldo esigibile, adite le vie esecutive nel dicembre 2005 per
l’incasso dell’importo complessivo residuo di fr. 89'506.65 (valuta 11
novembre 2005), oltre interessi al 5 % dal 12 novembre 2005 e danni di mora per
fr. 400.--, con petizione 19 giugno 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna
della CV 1 al pagamento di suddetti importi, postulando pure il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare
dell’UEF di __________;
- con
la risposta di causa la convenuta postula la reiezione della petizione contestando
l’”esigibilità” del credito contributivo. Essa solleva anzitutto critiche in
punto alla base contrattuale su cui l’attrice fonda la propria pretesa, e ciò
con riferimento sia alla sostituzione dell’originario contratto n. __________
con il contratto n. __________ sottoscritto in data 18 novembre/2 dicembre 1996,
sia alla modifica di numerazione contrattuale operata nel 2002 (da n. __________
a n. __________). Rimprovera altresì alla Fondazione una non corretta
informazione sia in merito a suddetta situazione contrattuale sia per quel che
concerne la possibilità, fatta oggetto di esplicita richiesta della CV 1 alla
Fondazione nel gennaio 2004, di poter procedere al pagamento del debito contributivo
tramite utilizzo di fondi liberi e di quelli accumulati a titolo di misure
speciali, averi che nel frattempo, per decisione 17 febbraio 2004 della
Commissione di previdenza sono stati ripartiti sui conti di capitale
vecchiaia dei singoli assicurati. La convenuta sostiene quindi che
l’agire della Fondazione le abbia causato un pregiudizio il cui risarcimento è
da porre in compensazione con la pretesa attorea;
-
nelle ulteriori osservazioni 15 settembre 2006 la Fondazione si è
riconfermata nella propria domanda di giudizio, respingendo in toto tesi e
pretese di controparte;
-
con scritto 16 ottobre 2006 la convenuta, oltre a ribadire e precisare le
richieste probatorie indicate in risposta di causa (edizione dei contratti n. __________
e __________, audizione testimoniale di __________ e interrogatorio formale di __________
della AT 1), ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Fondazione, facendo al riguardo rilevare come il contratto d’adesione n. __________
del 18 novembre/2 dicembre 1996 sia stato all’epoca sottoscritto non dalla AT 1
bensì dalla __________;
-
evidenziando l’inconsistenza di suddetta eccezione e la non pertinenza delle summenzionate
richieste probatorie, con scritto 19 ottobre 2006 la Fondazione ha ribadito la
fondatezza della propria pretesa;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva s’appalesa priva di
fondamento. Infatti, se da un lato è vero che a sottoscrivere suddetto contratto
è stata all’epoca la __________, è altrettanto vero che questa ragione sociale
è stata in seguito (agosto 1997) sostituita da AT 1, istituto previdenziale
registrato avente lo scopo di attuare la previdenza professionale del gruppo __________
(cfr. estratti informatizzati RC __________ e RC __________ cfr. Indice
centrale delle ditte dell’Ufficio federale del registro di commercio, www. zefix.admin.ch);
-
oltre la LPP, le norme applicabili al caso di specie sono quindi quelle
contenute nel contratto d’adesione n. __________ del 18 novembre/2 dicembre
1996 (doc. A), il quale, per espressa pattuizione delle parti (art. 1), ha
annullato e sostituito la precedente convenzione n. __________ e la cui
numerazione, a seguito dell’introduzione di una nuova piattaforma informatica
(doc. QQ), è stata modificata (da n. __________ a __________) a partire da
gennaio 2002. In simili circostanze l’acquisizione agli atti del precedente
contratto n.__________ appare superflua e la relativa richiesta di parte
convenuta priva di pertinenza. Ne consegue quindi che la normativa
disciplinante gli aspetti contributivi ed ogni altra questione nella specie litigiosa
risulta in concreto essere disciplinata oltre che dalla legge (in particolare
art. 66 LPP), dal contratto d’adesione 18 novembre/2 dicembre 1996 (doc. A) e
dai relativi piano di previdenza (doc. B), regolamento di previdenza (XIX/1) e
regolamento organizzativo (XIX/2);
-
la convenuta - in relazione alla richiesta formulata il 26 gennaio 2004 all’attenzione
della Fondazione circa la possibilità di utilizzare il conto misure speciali e il
patrimonio libero per il pagamento del debito contributivo (doc. 2) - sostiene,
come detto, di aver subito un danno da parte dell’istituto previdenziale il
quale, nel dare riscontro negativo a quanto richiesto, non l’avrebbe debitamente
informata da un lato circa la modifica legislativa che sarebbe entrata in vigore
il 1. gennaio 2005 e che, stante la prevista abrogazione dell’art. 70 LPP,
avrebbe reso possibile, a partire da tale data, l’utilizzo per il pagamento dei
contributi arretrati del capitale depositato sul conto “misure speciali”,
d’altro lato circa la possibilità da parte della società datrice di lavoro di
poter liberamente utilizzare, sempre per il pagamento dell’arretrato contributivo,
il patrimonio libero, nessuna norma legale o contrattuale vietando nella specie
siffatta eventualità. La convenuta ritiene quindi di poter compensare il proprio
debito contributivo con la propria pretesa (di pari importo) di risarcimento
del pregiudizio cagionatole dal non corretto agire della Fondazione;
- tali argomenti non hanno pregio.
Nella misura in cui infatti - esclusa in concreto
l’applicazione dell’art. 52 LPP, legittimati a promuovere un’azione di responsabilità
nei confronti delle persone incaricate dell’amministra-zione, della gestione e
del controllo dell’istituto di previdenza fondata su tale disposto essendo
unicamente gli istituti previdenziali e non il datore di lavoro (DTF 128
V 127 consid. 4a) - le pretese giustificanti l’invocata compensazione
debbano e possano essere nella specie configurate alla stregua di pretese
risarcitorie nei confronti dell’istituto previdenziale per violazione o cattiva
esecuzione contrattuale oppure per atto illecito (artt. 97ss CO o 41ss CO]) e
ammesso e non concesso che l’esame di tale questione (di natura civilistica ed
in quanto tale non rientrante nella sfera di competenza del tribunale designato
all’art. 73 LPP; SVR 1994 BVG Nr. 2; STFA 10 marzo 2004 [B
37/03], 10 ottobre 2001 [B 27/00], 27 aprile 2004 [B 93/03]; SZS 2005
p. 259s) debba comunque essere esaminata a titolo pregiudiziale nella presente
sede (SVR 1994 BVG Nr. 2; Bollettino UFAS 1999 n. 44 ch. 267),
non può che essere rilevato come da nessuna norma legale (in argomento
cfr. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, in particolare pp. 51ss) o contrattuale (cfr. contratto d’adesione [doc.
A], regolamento di previdenza [doc. XIX/1] e regolamento organizzativo [doc.
XIX/2]) - che del resto neppure parte convenuta invoca - può in concreto essere
dedotto un obbligo per l’istituto previdenziale da un lato di informare il
datore di lavoro relativamente a modifiche legislative (come quella concernente
l’abrogazione, con effetto dal 1. gennaio 2005, dell’art. 70 LPP e quindi la
soppressione delle misure speciali) non ancora in vigore, dall’altro di dare
informazioni o indicazioni vincolanti per il datore di lavoro in merito
all’utilizzo di fondi liberi, competente a decidere in materia essendo per
altro nella specie la Commissione di previdenza e non la Fondazione in quanto
tale (art. 4 Convenzione d’adesione [Comitato di Cassa], doc. A; cifra 46 Regolamento
di previdenza [Commissione di previdenza], doc. XIX/1; art. 4 [Commissione di
previdenza], in particolare 4.6.2 Regolamento organizzativo, doc. XIX/2; art.
51 cpv. 1 LPP nel suo tenore in vigore sino al 31 marzo 2004; Bulletin LPP
54/2000 ch. 328; ST 2000 477).
Per il resto, contrariamente all’assunto di parte convenuta - secondo
cui essa potrebbe liberamente disporre dei fondi liberi in assenza di
disposizioni contrattuali di senso contrario - i fondi liberi non sono a libera
disposizione del datore di lavoro ma il loro utilizzo deve essere deciso dal
competente organo, in casu dalla Commissione di previdenza (sulle possibilità
di finanziamento di contributi previdenziali tramite fondi liberi cfr. in
particolare Loser, in SZS 2005 pp. 403ss, Bulletin LPP
54/2000 ch. 328). E’ bene infine ricordare che competente a conoscere eventuali
contestazioni in materia di utilizzo di fondi liberi, deciso dal competente
organo statutario, è l’autorità di vigilanza e non il tribunale designato all’art.
73 LPP (in argomento Rüggli-Wüest, in PPS 4/1998 p. 283ss; STF 26
agosto 2002 [2A.30/2002]);
-
sull’ammontare dei contributi non soluti pari a fr. 89'506.65 - importo non
contestato dalla convenuta - l’attrice chiede la corresponsione di interessi di
mora al 5 % dal 12 novembre 2005.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; SZS
1990 p. 89).
In
concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi
e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda
dev'essere accolta;
- per
quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr.
400.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il
debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe
alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute - come lo scrivente
Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare (STCA 30 giugno 2006
nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella
causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella
causa T.B. SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto
l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i
costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;
- la
Fondazione chiede infine che vengano poste a carico della convenuta non meglio
precisate spese esecutive. Al riguardo va precisato che tale spesa - nella
misura in cui riferita, come è dato desumere dal tenore del petitum, alle spese
di precetto - segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un
accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non
riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore.
Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso
il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’oppo-sition,
§ 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA
21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono
quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p.
175; STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella causa
T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa
F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA);
-
l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________. Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora
il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80
LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251
e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla
citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a
seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo
e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in
parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in
vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a
ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,
ATSG-Kom-mentar, 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo
stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC,
IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
Fatti
114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede che "il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio" (art. 22 cpv. 1). Il diritto è riservato, analogamente
alle norme di diritto federale succitate, al solo ricorrente. Il motivo di
questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa
D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108
LAINF, dove è stato precisato che scopo della norma è di consentire
all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue
pretese assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in
caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente
riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale
ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato
da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,
126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella
causa F.P. c. S. SA). Se però il comportamento processuale della controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori
sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona
qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza,
devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le
ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad
una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere
valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli
sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V
135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui
che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando
pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta
per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di
un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario.
Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere
accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a
riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame
(DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio
1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte
viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di
astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335).
Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di
non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento
del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124
V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Nel
caso concreto, pur considerando l’inconsistenza di talune argomentazioni addotte
dalla convenuta, una temerarietà o leggerezza nel senso della succitata giurisprudenza
non è nella specie ravvisabile, per il che non si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a parte attrice ancorché patrocinata da un avvocato;
-
la convenuta ha chiesto l’audizione testimoniale, rispettivamente
l’interrogatorio formale di alcuni responsabili della AT 1.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra
l'altro anche il diritto di fornire prove rilevanti riguardanti fatti giuridicamente
determinanti (DTF 127 I 56, 126 V 130) - si riferisce unicamente ai
fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i fatti da dimostrare vadano
sostanziati in maniera sufficiente e indicati in maniera completa al fine di
poter assumere le prove necessarie (DTF 127 III 368; SZS 2003 p.
501). Inoltre, per un principio giurisprudenziale consolidato, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986
p. 202; STFA 3 dicembre 1993 nella causa M. T., 27 ottobre 1992 nella
causa A. B. P., 13 febbraio 1992 nella causa M. O.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dalla Cost. (RCC 1986 p. 202; RAMI
1985 p. 238; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il
diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1991, p. 1292).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della presente vertenza, per il che non appare necessario dar seguito a
suddette richieste probatorie.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 89'506.65
oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 89'506.65 oltre
interessi al 5% dal 12 novembre 2005.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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