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Decisione

34.2006.28

Contributi previdenziali. Legittimazione attiva dell'istituto previdenziale a seguito di cambiamento di ragione sociale. Utilizzo di capitali per misure speciali e di fondi liberi pe il pagamento dei

22 gennaio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la

LPTCA che prevede che "il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio" (art. 22 cpv. 1). Il diritto è riservato, analogamente

alle norme di diritto federale succitate, al solo ricorrente. Il motivo di

questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa

D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108

LAINF, dove è stato precisato che scopo della norma è di consentire

all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue

pretese assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in

caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente

riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale

ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato

da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,

126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella

causa F.P. c. S. SA). Se però il comportamento processuale della controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori

sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona

qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza,

devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le

ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad

una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere

valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli

sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V

135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui

che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando

pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta

per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di

un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario.

Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere

accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a

riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame

(DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio

1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte

viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di

astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di

non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento

del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte

dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare

un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124

V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Nel

caso concreto, pur considerando l’inconsistenza di talune argomentazioni addotte

dalla convenuta, una temerarietà o leggerezza nel senso della succitata giurisprudenza

non è nella specie ravvisabile, per il che non si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a parte attrice ancorché patrocinata da un avvocato;

-

la convenuta ha chiesto l’audizione testimoniale, rispettivamente

l’interrogatorio formale di alcuni responsabili della AT 1.

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra

l'altro anche il diritto di fornire prove rilevanti riguardanti fatti giuridicamente

determinanti (DTF 127 I 56, 126 V 130) - si riferisce unicamente ai

fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i fatti da dimostrare vadano

sostanziati in maniera sufficiente e indicati in maniera completa al fine di

poter assumere le prove necessarie (DTF 127 III 368; SZS 2003 p.

501). Inoltre, per un principio giurisprudenziale consolidato, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986

p. 202; STFA 3 dicembre 1993 nella causa M. T., 27 ottobre 1992 nella

causa A. B. P., 13 febbraio 1992 nella causa M. O.; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito sancito dalla Cost. (RCC 1986 p. 202; RAMI

1985 p. 238; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il

diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura

civile, 1991, p. 1292).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, per il che non appare necessario dar seguito a

suddette richieste probatorie.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 89'506.65

oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al

PE n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 89'506.65 oltre

interessi al 5% dal 12 novembre 2005.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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