34.2006.29
Contributi previdenziali. Mancato versamento da parte del datore di lavoro. Procedura contenziosa: obbligo dell'istituto previdenziale attore di sostanziare la propria pretesa; obbligo del datore di l
14 febbraio 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
34.2006.29
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, TCA
Titolo:
Contributi previdenziali. Mancato versamento da parte del datore di lavoro. Procedura contenziosa: obbligo dell'istituto previdenziale attore di sostanziare la propria pretesa; obbligo del datore di lavoro convenuto di motivare e sostanziare le proprie contestazioni.
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.29
rg/td
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 19 giugno
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - con
contratto d’adesione 9 febbraio 2001 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha aderito
con effetto dal 1. gennaio 2001 alla AT 1 (in seguito: Fondazione) allo scopo
di attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti;
-
a fronte del mancato pagamento dei contributi (e spese) di cui ai conteggi 3.
trimestre 2005 (fr. 43'261.20) e 4. trimestre 2005 (fr. 80'843.75), datati 29
settembre rispettivamente 1. dicembre 2005, disdetto il 12 gennaio 2006 il
contratto d’ade-sione con effetto al 31 gennaio 2006, adite le vie esecutive
nel febbraio 2006 per l’incasso dell’importo di fr. 124'104.95 oltre interessi
al 5.5 % dal 9 dicembre 2005 e spese di diffida per fr. 100.--, con petizione
19 giugno 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di
suddetti importi nonché delle spese esecutive, postulando pure il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF
di __________;
- con
la risposta di causa parte convenuta, pur riconoscendo le proprie inadempienze
nei confronti della Fondazione, contesta nondimeno - per i motivi che verranno
di seguito esposti - l’ammontare della pretesa attorea, riconoscendosi segnatamente
debitrice unicamente dell’importo di fr. 89'002.50 oltre interessi al 5% a far
tempo dall’intimazione del summenzionato precetto esecutivo;
-
con osservazioni 2 ottobre 2006 alla risposta di causa, la Fondazione, producendo
ulteriore documentazione ed evidenziando l’inconsistenza delle argomentazioni
di controparte, si è riconfermata nella propria domanda di giudizio;
-
invitata dal TCA a prendere posizione sulle osservazioni 2 ot-tobre 2006 e
sulla relativa documentazione prodotta, parte convenuta è rimasta silente;
-
su richiesta del TCA, il 24 novembre 2006 la Fondazione ha prodotto i
giustificativi riguardanti il versamento, avvenuto a seguito dello scioglimento
del contratto d’adesione, delle prestazioni di libero passaggio di spettanza
dei singoli assicurati dipendenti della CV 1;
- nel
termine concessole con scritto 27 novembre 2006, parte convenuta non ha
presentato osservazioni in merito a suddetta nuova documentazione;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvor- sorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art.
16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge;
- nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro
canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non
sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le
contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da
dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in
modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.
500, 2001 p. 562);
- nel
caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro
si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A).
L’obbligo contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle
disposizioni contrattuali - dev’essere quindi riconosciuto;
- parte
convenuta convenuta, come accennato, pur ammettendo la poca serietà e non
tempestività nell’adempimento dei propri obblighi in materia di previdenza
professionale, contesta ciononostante l’ammontare del credito contributivo posto
in giudizio. Al riguardo essa - per quanto è dato di capire dalla non sempre limpida
esposizione delle proprie argomentazioni - dopo aver ricordato come, in base a
quanto deciso dalla Commissione di previdenza della CV 1, sia stato pagato il
debito contributivo sino al 30 giugno 2006 tramite prelievo da “misure
speciali”, contesta la correttezza dei conteggi di cui ai doc. R e S allestiti
dalla Fondazione, sostenendo che da essi debbano essere defalcate le posizioni
“sino al 30 giugno 2005” come pure (per quanto è dato di capire) quelle relative
a personale erroneamente ritenuto siccome impiegato nei periodi considerati nei
citati conteggi. Con riferimento a questi ultimi parte convenuta ammette
tuttavia di aver omesso di comunicare alla Fondazione l’esatta composi-zione
del personale, ma evidenzia come tale omissione (che riconosce costituire una
violazione contrattuale) non possa comunque rendere esigibili contributi
relativi a personale di fatto non impiegato, evidenziando inoltre che trattasi
comunque di differenze minime e riferite ad una minima parte dei dipendenti. Al
riguardo, richiamando l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto d’adesione, osserva come
Fatti
il datore di lavoro possa essere reso responsabile unicamente delle spese e dei
danni eventualmente cagionati da sua negligenza, circostanza questa che la
convenuta non ritiene essere stata dimostrata. Evidenzia inoltre che eventuali
differenze riscontrate in relazione ai conteggi sino al 30 giugno 2005 dovranno
essere addebitate al conto “misure speciali”. Contesta infine l’applicazione di
un tasso d’interesse di mora del 5.5%, sostenendo che, nella misura in cui
dovuto, vista l’assenza di messa in mora, deve essere applicato un interesse al
5% e ciò a far tempo dalla data d’intimazione del precetto esecutivo fatto
spiccare dalla Fondazione;
- dal
verbale 15 luglio 2005 della Commissione di previdenza della CV 1 risulta
chiaramente che la compensazio-ne dei premi arretrati tramite fondi liberi (e
non, come erroneamente indicato da parte convenuta, tramite prelievo dal conto
“misure speciali”) era riferita al debito contributivo ammontante, al 30 giugno
2005, a fr. 192'312.20, importo che, come riportato nel verbale, risultava
composto da: “saldo 31.12.2003 fr. 41'577.80”, “fatture 1-4 trimestre 2004 fr.
104’261.45”, “interessi 2004 fr. 4’003.70”, “spese esecutive fr. 300”, “fattura
1. trimestre 2005 fr. 20'081.55” e “fattura 2. trimestre 2005 fr. 20'087.70”
(doc. Z). Gli importi oggetto di petizione si riferiscono per contro unicamente
ai successivi conteggi (e relative richieste di pagamento), emessi dalla
Fondazione nelle rispettive date 29 settembre e 1. dicembre 2005 (per altro non
contestati dal datore di lavoro nel termine di cui all’art. 3.3 cpv. 3 del
contratto d’adesione). Se detti conteggi sono stati allestiti dalla Fondazione
senza tener conto delle mutazioni intervenute e quindi non tengono conto
dell’effetti-vo personale impiegato, ciò è da ricondurre, per ammissione stessa
di parte convenuta, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro
dell’esatta composizione del personale (dall’elenco dei “dipendenti CV 1
negli ultimi 5 anni civili”, fornito dal datore di lavoro il 21 settembre 2005
alla Fondazione nell’ambito e ai fini dell’allestimento della ripartizione del
conto “misure speciali” e non per il calcolo dei contributi, non poteva
ragionevolmente essere desunto - come sembra invece voler sostenere parte
convenuta - che i lavoratori per i quali è stato indicato in luogo della “data
di uscita” la data del 30 giugno 2005, fossero da considerare come lavoratori
che hanno cessato la propria attività al 30 giugno 2005 e fossero quindi usciti
dal servizio a tale data; cfr. doc. 3 e 4; per altro per nessuno di questi
lavoratori la data del 30 giugno 2005, quale asserita data d’uscita dal
servizio, trova riscontro nei periodi d’impiego riportati nella distinta salari
AVS 2005 allestita dal datore di lavoro; doc. BB).
Ammesso
e non concesso che le invocate modifiche siano effettivamente intervenute (cfr.
la citata distinta salari AVS i cui periodi lavorativi corrispondono a quelli
considerati nei litigiosi conteggi), rilevato altresì che una violazione contrattuale
(che in concreto parte convenuta, pur ammettendola, cerca di minimizzare) non
presuppone necessariamente l’esitenza di un dolo ma possa essere riconducibile
anche a negligenza (art. 99 CO; sull’applicazione della parte generale del
Codice delle obbligazioni ai contratti d’adesione a istituti di previdenza cfr.
DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005,
ad art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA
7 giugno 2006 nella causa D., inc. 34.05.45) in caso di notifica tardiva di
modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio),
un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in
più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a
seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle
prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla Fondazione
Istituto collettore LPP; cfr. XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi
Considerandi
provocherebbe infatti un danno economico per la Fondazione non potendo quest’ultima
più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni
di libero passaggio già erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio
contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di
costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del
suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto di
adesione prevede espressamente che “il datore di lavoro è responsabile delle
conseguenze legali che possono derivare dall’infrazione dell’obbligo di
notifica”. Diversamente - ma ciò non corrisponde al caso in esame - sarebbe
stato se la violazione dell’ob-bligo d’informazione da parte del datore di
lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato
riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS
errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario
assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo
d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché
l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber,
op. cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del
TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag. 69);
-
ne consegue che l’importo di fr. 124'104.95 rivendicato dalla Fondazione
sulla base dei conteggi di cui ai doc. R e S deve essere confermato;
- su
detto importo la Fondazione chiede il versamento di interessi di mora del 5.5%
a partire dal 9 dicembre 2005.
Al riguardo parte convenuta rileva come non vi sia stata una messa
in mora da parte della Fondazione che giustifichi la richiesta di interessi moratori,
osservando che nel caso in cui dovuti, essi - al tasso del 5% e non del 5.5% -
devono comunque essere fatti decorrere al più presto dalla data d’inti-mazione
del precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, come accennato, sui contributi non pagati alla scadenza,
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
1998, p. 46; SZS 1990 p. 89; DTF 119 V 134). Tale norma tuttavia,
al contrario di quanto stabilito dalla legge per gli interessi attivi (art. 12
OPP 2), si limita a prevederne il principio, senza enunciare l’entità degli
stessi. Per questi motivi il tasso da prendere in considerazione è innanzitutto
quello previsto dal regolamento (SZS 1990 p. 161; DTF 117 V 350; art.
104.
cpv. 2 CO). Le parti sono infatti vincolate reciprocamente da un contratto
di adesione (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, 1985, p. 98).
Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata dal regolamento, torna
applicabile l’articolo 104 cpv. 1 CO, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al
5% annuo. Gli statuti possono tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF
119.
V 134; STFA 13 giugno 1995 nella causa A.I.C.G. SA).
Nel
caso di specie il contratto di adesione non stabilisce un tasso di interesse
preciso. L’art. 3.3 prevede unicamente che l’interesse di mora viene stabilito
dalla Fondazione in base alla situazione di mercato. In tali circostanze va
esaminato se quanto è stato pattuito nel contratto d’adesione può essere
considerato quale valida deroga all’articolo 104 cpv. 1 CO, il quale è di
natura dispositiva, ma prevede un tasso fisso.
A
tale riguardo, nelle sentenze 29 gennaio 1996 nella causa P. SA (inc. 3495.65),
5.
agosto 1996 nella causa R.M. SA (inc. 34.96.08), 24 settembre 1996 nella
causa R. Sagl (inc. 34.96.02) e 16 aprile 1997 nella causa D. (inc. 34.96.50) -
concernenti vertenze che opponevano la Fondazione LPP Winterthur a rispettivi
datori di lavoro - il TCA ha rilevato che la possibilità di introdurre a livello
legislativo, nell’ambito dell’art. 104 cpv. 1 CO, un tasso variabile
dell’interesse moratorio è stata esplicitamente rigettata dal Consiglio
federale nel 1971, a seguito di una petizione che chiedeva un innalzamento del
tasso legale del 5% e l’introduzione di un tasso variabile (comunicato del
Consiglio federale alle Camere federali del 20 settembre 1971, pubblicato in SJZ
1972.
pag. 181ss.; Weber; Berner Kommentar, n. 127 ad art. 73 CO).
Secondo il Consiglio federale infatti una soluzione flessibile, la cui conseguenza
configurerebbe un mutamento frequente del tasso di interesse, creerebbe una
situazione di insicurezza giuridica, poiché la parte contrattuale interessata
non sarebbe più in grado di quantificare esattamente le conseguenze della mora.
In tali circostanze l’articolo 104 cpv. 1 CO va considerato di natura
Dispositivo
dispositiva, nella misura in cui le parti possono prevedere un tasso diverso da
quello legale, il cui ammontare può essere fisso, non tuttavia variabile. Nella
misura in cui le parti hanno voluto derogare al tasso legale prevedendo un
tasso variabile, questa deroga non è consentita dalla legge (RDAT I-1995
pp. 233ss. n. 70).
Nelle
citate sentenze il TCA ha inoltre stabilito che anche nella denegata ipotesi in
cui la pattuizione di un tasso di interesse variabile dovesse essere ritenuta
conforme alla legge, la clausola contenuta nel contratto d’adesione (interesse
di mora stabilito in base alla situazione di mercato) non potrebbe essere
considerata valida in quanto il tasso non risulta sufficientemente determinato.
Esso è considerato sufficientemente determinato nel caso in cui la clausola fa
riferimento al tasso di sconto di un determinato istituto di credito (Weber,
Berner Kommentar, ad art. 73 Nr. 118; RDAT I-1995 pp. 233ss. N. 70). Ciò
non è palesemente il caso nella fattispecie in esame.
Ne
consegue che nel caso concreto il tasso applicabile agli interessi di mora è
quello del 5% giusta l’articolo 104 cpv. 1 CO;
-
il contratto d’adesione sottoscritto dalla Fondazione e dalla __________ prevede
che i contributi sono fatturati alla fine di ogni trimestre e vengono a
scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e
devono essere saldati entro 30 giorni dalla loro scadenza. Contemplando
suddetta norma contrattuale delle scadenze per il pagamento dei contributi, il
datore di lavoro si trova in mora dal momento in cui il termine previsto è
trascorso (art. 102 CO; STFA 26 agosto 2004 nella causa J. [B 106/03], consid. 4.2.2). In casu i contributi dovuti nel 3.
trimestre 2005 venivano a scadenza il 30 settembre 2005 e dovevano essere
saldati entro il 30 ottobre 2005, quelli dovuti nel 4. trimestre 2005 venivano
a scadenza il 31 dicembre 2005 e dovevano essere saldati entro il 30 gennaio
2006. Ne consegue che gli interessi moratori al 5% devono essere fatti decorrere
sulla somma di fr. 43'261.20 (3. trimestre 2005) dal 1. novembre 2005, sulla
somma di fr 80'843.75 (4. trimestre 2005) dal 1. febbraio 2006;
- le spese di diffida di fr. 100.-- di cui è chiesto il rimborso a
parte convenuta appaiono giustificate alla luce dell’art. 3.3 cpv. 2 del
contratto d’adesione e vanno pertanto riconosciute;
- la
Fondazione chiede vengano poste a carico della CV 1 non meglio precisate spese esecutive.
Al
riguardo va precisato che tale spesa - nella misura in cui riferita, come è
dato desumere dal tenore del petitum, alle spese di precetto - segue le sorti
dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve
essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto
di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud
/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.).
Né l’ammini-strazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico
degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175; STCA 30 giugno 2006
nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella
causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa
T.B. SA);
-
l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III
60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79
e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la pro-cedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251 e 252). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previa-mente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
al giudice dell'esecuzione;
-
in materia di LPP l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato
da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,
126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento
processuale della controparte si di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito
con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un
avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza
di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla
leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste
per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa
deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un
notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati
ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126
V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se
la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe
conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una
parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può
ritenere temerario colui che sottopone al giu-dice un parere non arbitrario.
Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte
dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF
112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non
significa che il gravame è temerario. Per ammettere la te-merarietà la carenza
di esito favorevole dev'essere accompa-gnata da un fattore soggettivo: la parte
ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado
ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p.
189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data
nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo
di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124
V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP
il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per rite-nere
temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca
l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una
situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la
presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in
causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere
che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate
tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA
28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Nel
caso concreto, pur considerando l’infondatezza di talune argomentazioni di
parte convenuta, una temerarietà o leggerezza nel senso della succitata giurisprudenza
non è nella specie ravvisabile, per il che non si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a parte attrice ancorché patrocinata da un avvocato. Né si
giustifica, avuto riguardo all’insieme delle circostanze, l’attribuzione di ripetibili
a controparte, anch’essa patrocinata in causa, per la sua vittoria in punto
alla questione del tasso d’interesse moratorio applicabile, di evidente scarsa
entità e rilevanza per rapporto alla questione litigiosa principale;
-
la convenuta, oltre l’edizione di taluni documenti, in seguito prodotti da
controparte (cfr. doc. AA, doc. Z), ha chiesto l’as-sunzione di altri mezzi
probatori (generico richiamo di ulteriori documenti, interrogatorio formale
delle parti e non meglio precisate audizioni testimoniali).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra
l'altro anche il diritto di fornire prove (DTF 127 I 56, 126 V 130) - si
riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i
fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera sufficiente e indicati in
maniera completa al fine di poter assumere le prove necessarie (DTF 127
III 368; SZS 2003 p. 501). Inoltre, per un principio giurisprudenziale
consolidato, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; RCC 1986 p. 202; STFA 3 dicembre 1993
nella causa M. T., 27 ottobre 1992 nella causa A. B. P., 13 febbraio 1992 nella
causa M. O.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (RCC 1986 p.
202; RAMI 1985 p. 238; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
Il diritto alla prova in Svizzera: in: Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1991, p. 1292).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere ulteriori
prove.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 124'204.95
oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio
2006 su fr. 80'843.75.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 124'204.95
oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio
2006 su fr. 80'843.75.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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