Lexipedia

Decisione

34.2006.29

Contributi previdenziali. Mancato versamento da parte del datore di lavoro. Procedura contenziosa: obbligo dell'istituto previdenziale attore di sostanziare la propria pretesa; obbligo del datore di l

14 febbraio 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

il datore di lavoro possa essere reso responsabile unicamente delle spese e dei

danni eventualmente cagionati da sua negligenza, circostanza questa che la

convenuta non ritiene essere stata dimostrata. Evidenzia inoltre che eventuali

differenze riscontrate in relazione ai conteggi sino al 30 giugno 2005 dovranno

essere addebitate al conto “misure speciali”. Contesta infine l’applicazione di

un tasso d’interesse di mora del 5.5%, sostenendo che, nella misura in cui

dovuto, vista l’assenza di messa in mora, deve essere applicato un interesse al

5% e ciò a far tempo dalla data d’intimazione del precetto esecutivo fatto

spiccare dalla Fondazione;

- dal

verbale 15 luglio 2005 della Commissione di previdenza della CV 1 risulta

chiaramente che la compensazio-ne dei premi arretrati tramite fondi liberi (e

non, come erroneamente indicato da parte convenuta, tramite prelievo dal conto

“misure speciali”) era riferita al debito contributivo ammontante, al 30 giugno

2005, a fr. 192'312.20, importo che, come riportato nel verbale, risultava

composto da: “saldo 31.12.2003 fr. 41'577.80”, “fatture 1-4 trimestre 2004 fr.

104’261.45”, “interessi 2004 fr. 4’003.70”, “spese esecutive fr. 300”, “fattura

1. trimestre 2005 fr. 20'081.55” e “fattura 2. trimestre 2005 fr. 20'087.70”

(doc. Z). Gli importi oggetto di petizione si riferiscono per contro unicamente

ai successivi conteggi (e relative richieste di pagamento), emessi dalla

Fondazione nelle rispettive date 29 settembre e 1. dicembre 2005 (per altro non

contestati dal datore di lavoro nel termine di cui all’art. 3.3 cpv. 3 del

contratto d’adesione). Se detti conteggi sono stati allestiti dalla Fondazione

senza tener conto delle mutazioni intervenute e quindi non tengono conto

dell’effetti-vo personale impiegato, ciò è da ricondurre, per ammissione stessa

di parte convenuta, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro

dell’esatta composizione del personale (dall’elenco dei “dipendenti CV 1

negli ultimi 5 anni civili”, fornito dal datore di lavoro il 21 settembre 2005

alla Fondazione nell’ambito e ai fini dell’allestimento della ripartizione del

conto “misure speciali” e non per il calcolo dei contributi, non poteva

ragionevolmente essere desunto - come sembra invece voler sostenere parte

convenuta - che i lavoratori per i quali è stato indicato in luogo della “data

di uscita” la data del 30 giugno 2005, fossero da considerare come lavoratori

che hanno cessato la propria attività al 30 giugno 2005 e fossero quindi usciti

dal servizio a tale data; cfr. doc. 3 e 4; per altro per nessuno di questi

lavoratori la data del 30 giugno 2005, quale asserita data d’uscita dal

servizio, trova riscontro nei periodi d’impiego riportati nella distinta salari

AVS 2005 allestita dal datore di lavoro; doc. BB).

Ammesso

e non concesso che le invocate modifiche siano effettivamente intervenute (cfr.

la citata distinta salari AVS i cui periodi lavorativi corrispondono a quelli

considerati nei litigiosi conteggi), rilevato altresì che una violazione contrattuale

(che in concreto parte convenuta, pur ammettendola, cerca di minimizzare) non

presuppone necessariamente l’esitenza di un dolo ma possa essere riconducibile

anche a negligenza (art. 99 CO; sull’applicazione della parte generale del

Codice delle obbligazioni ai contratti d’adesione a istituti di previdenza cfr.

DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005,

ad art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA

7 giugno 2006 nella causa D., inc. 34.05.45) in caso di notifica tardiva di

modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio),

un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in

più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a

seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle

prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla Fondazione

Istituto collettore LPP; cfr. XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi

Considerandi

provocherebbe infatti un danno economico per la Fondazione non potendo quest’ultima

più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni

di libero passaggio già erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio

contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di

costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del

suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto di

adesione prevede espressamente che “il datore di lavoro è responsabile delle

conseguenze legali che possono derivare dall’infrazione dell’obbligo di

notifica”. Diversamente - ma ciò non corrisponde al caso in esame - sarebbe

stato se la violazione dell’ob-bligo d’informazione da parte del datore di

lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato

riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS

errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario

assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo

d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché

l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber,

op. cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del

TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag. 69);

-

ne consegue che l’importo di fr. 124'104.95 rivendicato dalla Fondazione

sulla base dei conteggi di cui ai doc. R e S deve essere confermato;

- su

detto importo la Fondazione chiede il versamento di interessi di mora del 5.5%

a partire dal 9 dicembre 2005.

Al riguardo parte convenuta rileva come non vi sia stata una messa

in mora da parte della Fondazione che giustifichi la richiesta di interessi moratori,

osservando che nel caso in cui dovuti, essi - al tasso del 5% e non del 5.5% -

devono comunque essere fatti decorrere al più presto dalla data d’inti-mazione

del precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, come accennato, sui contributi non pagati alla scadenza,

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

1998, p. 46; SZS 1990 p. 89; DTF 119 V 134). Tale norma tuttavia,

al contrario di quanto stabilito dalla legge per gli interessi attivi (art. 12

OPP 2), si limita a prevederne il principio, senza enunciare l’entità degli

stessi. Per questi motivi il tasso da prendere in considerazione è innanzitutto

quello previsto dal regolamento (SZS 1990 p. 161; DTF 117 V 350; art.

104.

cpv. 2 CO). Le parti sono infatti vincolate reciprocamente da un contratto

di adesione (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, 1985, p. 98).

Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata dal regolamento, torna

applicabile l’articolo 104 cpv. 1 CO, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al

5% annuo. Gli statuti possono tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF

119.

V 134; STFA 13 giugno 1995 nella causa A.I.C.G. SA).

Nel

caso di specie il contratto di adesione non stabilisce un tasso di interesse

preciso. L’art. 3.3 prevede unicamente che l’interesse di mora viene stabilito

dalla Fondazione in base alla situazione di mercato. In tali circostanze va

esaminato se quanto è stato pattuito nel contratto d’adesione può essere

considerato quale valida deroga all’articolo 104 cpv. 1 CO, il quale è di

natura dispositiva, ma prevede un tasso fisso.

A

tale riguardo, nelle sentenze 29 gennaio 1996 nella causa P. SA (inc. 3495.65),

5.

agosto 1996 nella causa R.M. SA (inc. 34.96.08), 24 settembre 1996 nella

causa R. Sagl (inc. 34.96.02) e 16 aprile 1997 nella causa D. (inc. 34.96.50) -

concernenti vertenze che opponevano la Fondazione LPP Winterthur a rispettivi

datori di lavoro - il TCA ha rilevato che la possibilità di introdurre a livello

legislativo, nell’ambito dell’art. 104 cpv. 1 CO, un tasso variabile

dell’interesse moratorio è stata esplicitamente rigettata dal Consiglio

federale nel 1971, a seguito di una petizione che chiedeva un innalzamento del

tasso legale del 5% e l’introduzione di un tasso variabile (comunicato del

Consiglio federale alle Camere federali del 20 settembre 1971, pubblicato in SJZ

1972.

pag. 181ss.; Weber; Berner Kommentar, n. 127 ad art. 73 CO).

Secondo il Consiglio federale infatti una soluzione flessibile, la cui conseguenza

configurerebbe un mutamento frequente del tasso di interesse, creerebbe una

situazione di insicurezza giuridica, poiché la parte contrattuale interessata

non sarebbe più in grado di quantificare esattamente le conseguenze della mora.

In tali circostanze l’articolo 104 cpv. 1 CO va considerato di natura

Dispositivo

dispositiva, nella misura in cui le parti possono prevedere un tasso diverso da

quello legale, il cui ammontare può essere fisso, non tuttavia variabile. Nella

misura in cui le parti hanno voluto derogare al tasso legale prevedendo un

tasso variabile, questa deroga non è consentita dalla legge (RDAT I-1995

pp. 233ss. n. 70).

Nelle

citate sentenze il TCA ha inoltre stabilito che anche nella denegata ipotesi in

cui la pattuizione di un tasso di interesse variabile dovesse essere ritenuta

conforme alla legge, la clausola contenuta nel contratto d’adesione (interesse

di mora stabilito in base alla situazione di mercato) non potrebbe essere

considerata valida in quanto il tasso non risulta sufficientemente determinato.

Esso è considerato sufficientemente determinato nel caso in cui la clausola fa

riferimento al tasso di sconto di un determinato istituto di credito (Weber,

Berner Kommentar, ad art. 73 Nr. 118; RDAT I-1995 pp. 233ss. N. 70). Ciò

non è palesemente il caso nella fattispecie in esame.

Ne

consegue che nel caso concreto il tasso applicabile agli interessi di mora è

quello del 5% giusta l’articolo 104 cpv. 1 CO;

-

il contratto d’adesione sottoscritto dalla Fondazione e dalla __________ prevede

che i contributi sono fatturati alla fine di ogni trimestre e vengono a

scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e

devono essere saldati entro 30 giorni dalla loro scadenza. Contemplando

suddetta norma contrattuale delle scadenze per il pagamento dei contributi, il

datore di lavoro si trova in mora dal momento in cui il termine previsto è

trascorso (art. 102 CO; STFA 26 agosto 2004 nella causa J. [B 106/03], consid. 4.2.2). In casu i contributi dovuti nel 3.

trimestre 2005 venivano a scadenza il 30 settembre 2005 e dovevano essere

saldati entro il 30 ottobre 2005, quelli dovuti nel 4. trimestre 2005 venivano

a scadenza il 31 dicembre 2005 e dovevano essere saldati entro il 30 gennaio

2006. Ne consegue che gli interessi moratori al 5% devono essere fatti decorrere

sulla somma di fr. 43'261.20 (3. trimestre 2005) dal 1. novembre 2005, sulla

somma di fr 80'843.75 (4. trimestre 2005) dal 1. febbraio 2006;

- le spese di diffida di fr. 100.-- di cui è chiesto il rimborso a

parte convenuta appaiono giustificate alla luce dell’art. 3.3 cpv. 2 del

contratto d’adesione e vanno pertanto riconosciute;

- la

Fondazione chiede vengano poste a carico della CV 1 non meglio precisate spese esecutive.

Al

riguardo va precisato che tale spesa - nella misura in cui riferita, come è

dato desumere dal tenore del petitum, alle spese di precetto - segue le sorti

dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve

essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto

di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud

/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss

des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.).

Né l’ammini-strazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico

degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175; STCA 30 giugno 2006

nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella

causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa

T.B. SA);

-

l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.

Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III

60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79

e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la pro-cedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251 e 252). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previa-mente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'ese­cuzione;

-

in materia di LPP l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato

da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,

126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento

processuale della controparte si di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito

con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un

avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza

di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126

V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se

la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe

conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una

parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può

ritenere temerario colui che sottopone al giu-dice un parere non arbitrario.

Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte

dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF

112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non

significa che il gravame è temerario. Per ammettere la te-merarietà la carenza

di esito favorevole dev'essere accompa-gnata da un fattore soggettivo: la parte

ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado

ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p.

189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data

nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo

di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124

V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP

il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per rite-nere

temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca

l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una

situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la

presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in

causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere

che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate

tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA

28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Nel

caso concreto, pur considerando l’infondatezza di talune argomentazioni di

parte convenuta, una temerarietà o leggerezza nel senso della succitata giurisprudenza

non è nella specie ravvisabile, per il che non si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a parte attrice ancorché patrocinata da un avvocato. Né si

giustifica, avuto riguardo all’insieme delle circostanze, l’attribuzione di ripetibili

a controparte, anch’essa patrocinata in causa, per la sua vittoria in punto

alla questione del tasso d’interesse moratorio applicabile, di evidente scarsa

entità e rilevanza per rapporto alla questione litigiosa principale;

-

la convenuta, oltre l’edizione di taluni documenti, in seguito prodotti da

controparte (cfr. doc. AA, doc. Z), ha chiesto l’as-sunzione di altri mezzi

probatori (generico richiamo di ulteriori documenti, interrogatorio formale

delle parti e non meglio precisate audizioni testimoniali).

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra

l'altro anche il diritto di fornire prove (DTF 127 I 56, 126 V 130) - si

riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i

fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera sufficiente e indicati in

maniera completa al fine di poter assumere le prove necessarie (DTF 127

III 368; SZS 2003 p. 501). Inoltre, per un principio giurisprudenziale

consolidato, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; RCC 1986 p. 202; STFA 3 dicembre 1993

nella causa M. T., 27 ottobre 1992 nella causa A. B. P., 13 febbraio 1992 nella

causa M. O.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (RCC 1986 p.

202; RAMI 1985 p. 238; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,

Il diritto alla prova in Svizzera: in: Rivista trimestrale di diritto e procedura

civile, 1991, p. 1292).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere ulteriori

prove.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 124'204.95

oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio

2006 su fr. 80'843.75.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 124'204.95

oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio

2006 su fr. 80'843.75.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster