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Decisione

34.2006.3

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; nessuna divisione in assenza di elementi che permettono di comprovare l'affiliazione dei coniugi ad un istittuto previdenziale risp. l'accumul

16 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di

calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso

di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,

l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario

non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato

accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der

beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12

marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art.

25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- a

norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la comunicazione

dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura. Egli fissa un

termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare le relative

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio

sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996

I 122, 233.46);

- dalla

documentazione agli atti non risulta che CV 1 sia mai stato affiliato a qualsivoglia

istituto previdenziale e abbia quindi accumulato averi previdenziali dalla

data del matrimonio e sino al 28 gennaio 2002 (data ritenuta determinate dal

giudice del divorzio ai fini della divisione);

-

per quanto riguarda AT 1 dal fascicolo emerge che essa dispone attualmente di

una prestazione d’uscita presso la Cassa pensioni AT 2, accumulata però a far

tempo dall’8 marzo 2004, data della sua affiliazione avvenuta quindi posteriormente

al 28 gennaio 2002;

-

ne consegue che, in assenza - per entrambi gli ex coniugi - di comprovata

affiliazione ad istituto previdenziale ai sensi dell’art. 122 CC,

rispettivamente di accumulo di averi previdenziali nel periodo stabilito dal

giudice del divorzio, non può essere dato seguito ad alcuna divisione;

-

tale situazione avrebbe del resto potuto e dovuto essere accertata

nell’ambito della procedura di divorzio da parte del Pretore della

Giurisdizione di __________, il quale - ancora una volta (cfr. STCA 16

dicembre 2004 nella causa M., inc. 34.2004.53 e STCA 13 dicembre 2005 nella

causa B., inc. 34.2005.70) - ha sbrigativamente ritenuto di poter stabilire la

quota di ripartizione in applicazione dell’art. 122 CC e trasmettere in seguito

la causa allo scrivente TCA, senza accertare l’effettiva affiliazione dei

coniugi ad un istituto di previdenza. Giova al riguardo ricordare che, come evidenziato

in entrambe le succitate sentenze, una divisione giusta l’art. 25a LFLP implica

come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita

da dividersi a norma dell’art. 122 CC, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli istituti di

previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condi­zione non essendo

adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF

128.

V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ 2004

pp. 369ss; Baumann/Lauterburg, cit., art. 122 n. 1). Se è dato un caso

d’applicazione dell’art. 122 CC - nel caso in cui quindi sussistano prestazioni

d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso

istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati sulla divisione

della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il

giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni

della divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00) e rimette

d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a procedere alla

divisione (art. 142 cpv. 2 CC). Non compete al giudice

di cui all’art. 25a LFLP - chiamato in caso di mancata intesa tra i

coniugi ai sensi dell’art 142 cpv. 1 CC ad eseguire la

divisione (Walser, Basler Kommentar, ZGB I, 2002, art. 142 n. 1ss) - bensì al giudice del divorzio verificare se

siano effettivamente integrati gli estremi di cui all’art. 122 CC, che (al pari

dell’ipotesi normativa di cui all’art. 124 CC) trova come detto applicazione

solo se vi é affiliazione ad un istituto della previdenza professionale; l’art.

142.

cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla

percentuale di ripartizione e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice

competente ai sensi della LFLP) presuppone - è bene ripeterlo - un caso di applicazione

dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF

128.

V 41ss).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non

si fa luogo ad alcuna divisione delle prestazioni d’uscita tra gli ex coniugi AT

1 e CV 1.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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