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Decisione

34.2006.32

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

26 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- in

concreto dagli atti all’inserto non risulta che al momento del matrimonio (24

maggio 1985) AT 1 disponesse di averi previdenziali, mentre che alla crescita

in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della

divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05])

- contrariamente a quanto dichiarato (in maniera temeraria poiché in

evidente contrasto con la documentazione contenuta agli atti del divorzio; cfr.

certificato personale 22 febbraio 2005 della AT 2; atto I inc. OA.05.313) nelle

more della presente procedura per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. scritto

12 luglio 2006 dell’avv. RA 1 dove si legge che “da informazioni ricevute

Considerandi

dalla mia mandante la stessa non ha mai perseguito il reddito minimo per poter

beneficiare di una cassa pensione”; cfr. V) - essa disponeva presso

la AT 2 per la previdenza professionale, dove risulta a tutt’oggi assicurata,

di una prestazione d’uscita di fr. 9'958.-- (IV);

- stante la chiave di ripartizione fissata dal giudice del

divorzio, a favore CV 1 spetta un accredito di fr. 4'979.--;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 4'979.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 7 giugno 2006 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul

conto di libero passaggio ad esso intestato presso la __________ del __________

(VI/bis) ;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 9'958.--.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di

versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________

del __________ la somma di fr. 4'979.-- oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 7 giugno 2006.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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