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Decisione

34.2006.34

Contributi dovuti dal datore di lavoro all'istituto di previdenza. Carenza di legittimazione passiva

20 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

34.2006.34

Data decisione, Autorità:

20.10.2006, TCA

Titolo:

Contributi dovuti dal datore di lavoro all'istituto di previdenza. Carenza di legittimazione passiva

CONTRIBUTI

LEGITTIMAZIONE

art. 66 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2006.34

rg/gm

Lugano

20 ottobre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 20 giugno

2006 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto

e in diritto

- che

con “istanza” 20 giugno 2006 la AT 1 ha convenuto CV 1CV 1 al pagamento di fr.

37'984.40 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2006 a titolo di contributi previdenziali

(e spese) non versati nel periodo 2003-2005, chiedendo pure il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

- che

l’”istanza” (recte: petizione) di cui sopra è stata immediatamente trasmessa

per ragione di competenza allo scrivente TCA. Malgrado la fissazione di due termini

per la presentazione della risposta di causa la convenuta è rimasta silente. Su

richiesta del TCA, l’attrice ha prodotto la documentazione a sostegno della

propria richiesta;

-

che da suddetta documentazione emerge chiaramente

che la richiesta attorea in realtà ha per oggetto il mancato versamento alla AT

1 di contributi previdenziali dovuti nel periodo 2003-2005 dalla __________

(presso cui CV 1 risulta aver lavorato sino al 31 dicembre 2005) affiliata

alla AT 1 quale datrice di lavoro (cfr. contratto d’adesione concluso tra AT 1

e __________ quale datore di lavoro, sub. doc. A/3; cfr. estratti conto 2003,

2004, 2005 e 1° semestre 2006 relativi alla situazione contributiva della __________,

sub. doc. A/14-17; cfr. PE n. __________, di cui in petizione è chiesto il

rigetto, spiccato nei confronti della __________, sub. doc. A/1; cfr. lettera 1°

febbraio 2006 di AT 1 chiedente all’UE di __________ l’adeguamento a fr.

36'745.35 dell’importo fatto valere con suddetto PE (richiesta di pagamento

01), sub. doc. A/2; cfr. petizione p. 1 rispettivamente il conteggio 2 febbraio

2006 relativo al 31 dicembre 2005 in cui è parimenti indicato uno scoperto

contributivo di fr. 36'745.35, sub. doc. A/4; cfr. distinta salari 2005 della __________

posta alla base del conteggio 2 febbraio 2006, sub. doc. A/5);

-

che debitrice della pretesa fatta valere dalla AT 1 essendo la __________, la

petizione promossa nei confronti di CV 1 deve di conseguenza essere respinta

per carenza di legittimazione passiva.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello

stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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